SCHIRÒ (PD): L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE (IN ALCUNI CASI) LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

L’iscrizione all’Aire non garantisce (come alcuni nostri connazionali hanno imparato a proprie spese) l’esenzione dalle tasse italiane.
La Corte di Cassazione ha infatti recentemente confermato con l’Ordinanza n. 18702 che ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia di una persona fisica occorre procedere, quando è il caso, a una valutazione complessiva degli interessi sia personali che professionali del contribuente.
Per semplificare (l’Ordinanza della Corte è ovviamente molto articolata e con numerosi riferimenti legislativi e giurisprudenziali), la Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito che in tema di imposte sui redditi si richiedono per la configurabilità della residenza fiscale in Italia, tre presupposti, il primo (formale) rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due (di fatto) costituiti dalla residenza o dal domicilio in Italia ai sensi del Codice civile.
Ne consegue, secondo la Corte, che l’iscrizione di un cittadino all’Aire non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto (e questa è la parte dirimente secondo la Cassazione) abbia in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Tale centro principale degli interessi vitali del contribuente va individuato, sempre secondo la Cassazione, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente e in modo riconoscibile, e quindi in maniera permanente e non legata ad eventi occasionali.
Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, i giudici di primo e secondo grado avevano rigettato il ricorso del contribuente evidenziando che questi aveva mantenuto nel territorio nazionale i propri interessi, in quanto la circostanza che avesse affittato un appartamento nel Principato di Monaco non era sufficiente a vincere la presunzione della residenza fiscale in Italia visto che egli aveva interessi economici e di lavoro in Italia avendo acquistato un immobile in Italia e rivestendo la carica di amministratore in una società, e che la moglie e i figli risiedessero in Italia, dimostrando così che l’Italia fosse il centro dei propri interessi economici ed affettivi e che, allo stesso tempo, fosse poco significativo il contratto di locazione, come pure l’apertura di un conto corrente e l’immatricolazione di autovetture nel  Principato di Monaco.

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