Le ultime norme sul riconoscimento dei vaccini extraeuropei

Dal 28 settembre, con l’ordinanza pari data allegata alla presente comunicazione, sono stati istituiti dei Corridoi turistici Covid-free per i territori di Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), al ritorno dai quali NON sarà necessario effettuare l’isolamento fiduciario. Per poter beneficiare di questa eccezione, i passeggeri dovranno:

– esibire all’imbarco il Green Pass ed un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore;
– sottoporsi, se la permanenza all’estero è superiore a sette giorni, ad ulteriore test in loco;
– esibire, al rientro nel territorio nazionale, un test negativo effettuato nelle quarantotto ore antecedenti all’imbarco;
– sottoporsi, all’arrivo all’aeroporto nazionale, ad un ultimo, ulteriore test che risulti negativo.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto col la circolare allegata (denominata “equivalenza”) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi file allegato “allegato1”);
Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

 

Le medesime istruzioni vengono riportata anche nel sito del Ministero della Salute, alla pagina:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto .

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