SCHIRÒ (PD): SARÀ PROROGATO DI UN ANNO IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO “OPZIONE DONNA” ANCHE PER CHI RISIEDE ALL’ESTERO

Una delle misure in materia previdenziale previste dalla legge di Bilancio per il 2021 che interessa sia le donne residenti in Italia che quelle residenti all’estero è la proroga del pensionamento anticipato definito “Opzione Donna”.

Infatti l’articolo 60 della legge ora all’esame della Camera dei deputati introduce nuove disposizioni concernenti “Opzione donna” estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto (ed è questa la novità) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le  lavoratrici autonome).
Si ricorda che l’anzianità contributiva richiesta di 35 anni può essere maturata con il meccanismo della totalizzazione dei periodi contributivi versati sia in Italia che all’estero. Ciò significa che molte delle nostre connazionali residenti all’estero che fanno valere i requisiti richiesti potrebbero diventare titolari di un pro-rata pensionistico italiano anticipato (considerato che l’età pensionistica di vecchiaia italiana è attualmente di 67 anni sia per gli uomini che per le donne).
Giova tuttavia ricordare che la cosiddetta “Opzione donna” – misura sperimentale introdotta dalla legge n. 243/2004 – prevede la possibilità per le lavoratrici di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico  a condizione però che esse optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (che potrebbe comportare una riduzione dell’importo pensionistico rispetto al calcolo con il sistema retributivo).
Va infine segnalato che ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:  a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;  b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Angela Schirò
Deputata PD – Rip. Europa –
Camera dei Deputati
Piazza Campo Marzio, 42
00186 ROMA

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