
Il Decreto “Rilancio”, nel testo uscito dalla Commissione Bilancio e che sta per essere approvato dalla Camera e poi definitivamente dal Senato per poter entrare in vigore, ha esteso alle seconde case, e quindi anche a quelle di proprietà degli italiani residenti all’estero, l’ecobonus 2020, con le opzioni, molto importanti per i nostri connazionali, dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. Si tratta di un risultato positivo del nostro impegno parlamentare per venire incontro alle giuste richieste dei nostri connazionali all’estero proprietari di immobili in Italia.
Infatti, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede la possibilità di godere dell’ecobonus 2020 sotto forma di credito d’imposta cedibile: in questo, modo è stata allargata la platea dei potenziali beneficiari dell’incentivo, visto che potranno richiederlo anche i soggetti incapienti (tra cui i nostri connazionali) che non possono sfruttare le detrazioni previste per lavori di efficientamento energetico e sismico.
Si ricorda che il Decreto Rilancio introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, etc.), e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione è prevista inoltre per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio definiscono anche le modalità di fruizione degli incentivi: – sfruttando direttamente le detrazioni: in questo caso, saranno ripartite tra i beneficiari in cinque quote annuali di pari importo; oppure ottenendo uno sconto immediato in fattura sull’importo dovuto al fornitore dei lavori, fino a un ammontare massimo pari al corrispettivo da pagare. L’impresa che effettua i lavori anticipa gli interventi recuperando la somma come credito d’imposta, con la possibilità di cedere poi il credito a banche e altri intermediari finanziari trasformando quindi l’importo in credito d’imposta da cedere a banche e istituti di credito. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
Vale la pena sottolineare che data la complessità della materia e l’intreccio di norme pregresse e novelle, il Decreto affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni.
Deputata PD – Rip. Europa –
Camera dei Deputati
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00186 ROMA
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A diritto al ecobonus al 50% in fattura per l’emigrante italiano residente all’estero?
Scarpone dante
L’emigrante italiano che ha residenza a l’estero ha diritto al ECOBONUS A 50% a la detrazione fiscale??? Grazie