Con il “Decreto Sostegni” il Governo ha rinnovato e riconosciuto per altre tre quote relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 il Reddito di emergenza ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (si ricorderà si tratta di una rete di sostegno universalistico, ancorché temporanea, fortemente voluta dal PD).
Tale beneficio varia ai 400 agli 800 euro mensili a seconda del valore assegnato ad ogni composizione familiare. Il Rem è subordinato alla residenza in Italia ma a differenza del Reddito di cittadinanza i richiedenti non devono far valere periodi di residenza pregressi (come si ricorderà infatti per il Rdc bisogna far valere 10 anni di residenza in Italia di cui due immediatamente prima della presentazione della domanda: requisito questo che ha escluso praticamente tutti gli iscritti all’Aire che rientrano in Italia).
Quindi gli italiani all’estero iscritti all’Aire i quali stanno in questo periodo rientrando in Italia potrebbero usufruire del Rem nel momento in cui riacquisiscono la residenza in Italia.
Il Rem viene concesso a coloro che non possono fruire di altri ammortizzatori sociali e bonus previsti dai vari provvedimenti Covid, rimanendo fuori dalle diverse indennità e ristori.
Il Rem spetterà ai nuclei familiari che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti: a) il richiedente deve risultare residente in Italia; b) deve avere un reddito familiare complessivo inferiore all’importo riconosciuto come Rem (importo che varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare); c) l’Isee del nucleo familiare deve essere inferiore a 15.000 euro; d) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; e) non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a determinati importi né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; f) non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; g) non essere percettori di reddito di cittadinanza.
Il “Decreto Sostegni” ha anche previsto un potenziamento del Rem e cioè l’innalzamento della soglia massima dell’ammontare del beneficio per coloro che vivono in affitto e una garanzia dell’accesso al beneficio anche ai disoccupati che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la NASpI o la Dis-Coll e non godono di altri strumenti.
La nuova norma prevede che la domanda per le quote di Rem sia presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Come al solito consigliamo di rivolgersi ad un Istituto di Patronato di fiducia o a un Caf, visto anche che si deve utilizzare la procedura telematica disponibile sul sito web dell’Istituto.
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