COVID-19: PER GLI ITALIANI RIMPATRIATI E DISOCCUPATI PER EFFETTO DEL LICENZIAMENTO È PREVISTA L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE FACILITATA

SCHIRÒ (PD): PER GLI ITALIANI RIMPATRIATI E DISOCCUPATI PER EFFETTO DEL LICENZIAMENTO È PREVISTA  L’INDENNITÀ  DI  DISOCCUPAZIONE FACILITATA

Il dramma dell’epidemia Coronavirus sta costringendo molti lavoratori italiani trasferitisi all’estero per lavoro a rientrare in Italia.

Una normativa ingenerosa e poco lungimirante non consente a coloro che ne avrebbero bisogno, in attesa di cercare e trovare un lavoro, di ottenere il reddito di cittadinanza.

Tuttavia una legge poco conosciuta prevede un trattamento di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Si tratta della legge 25 luglio 1975 n. 402.

Rientrano nel campo di applicazione della legge i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero).

Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra indicate, i seguenti requisiti:
1) essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
2) avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al competente Centro per l’impiego entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione.

L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso vedere circolare n. 15/2020 dell’Inps).

L’indennità di disoccupazione spetta quindi ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero e siano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento.

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; Contact Center dell’Inps;  Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell’UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).

Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all’Istituzione estera in causa (ma in questo caso probabilmente i tempi di trattazione della pratica saranno molto più lunghi).

Invece le persone disoccupate rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.

In presenza di tutti i requisiti richiesti il cittadino disoccupato e rimpatriato ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

Giova inoltre ricordare che i lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere anche l’assegno al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps e può essere riscossa mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su un libretto postale, oppure mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

E’ importante chiarire che dato che l’indennità di disoccupazione non si basa su requisiti contributivi accreditati all’estero, il cittadino disoccupato può fare richiesta anche se ha svolto un periodo minimo di lavoro all’estero.

Infine vorrei ricordare che i nostri connazionali, prima di rientrare in Italia, potrebbero aver diritto ad una prestazione di disoccupazione a carico dell’ultimo Stato estero dove hanno prestato attività lavorativa, pertanto potrebbe essere opportuno presentare lì una domanda di disoccupazione che potrebbe essere economicamente per loro più favorevole (in ogni caso, per gli “europei” prima di liquidare l’indennità di disoccupazione le Sedi dell’Inps verificheranno l’eventuale diritto ad una “NASpi” se trattasi di lavoratori frontalieri, transfrontalieri o stagionali – art. 65 Reg. n. 883/2004).

Per fare la domanda di indennità è consigliabile comunque rivolgersi ad un ente di patronato che si occupa di tutela di lavoratori.


Leggi anche QUI

 

Inps & Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati

Cos’è?

Inps & Indennità per lavoratori italiani rimpatriati  – E’ una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

A chi spetta?

Ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

Requisiti per Inps & Indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Inps & Indennità: Domanda

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Documentazione da allegare alla domanda di Inps & Indennità:

  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell’UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).
    Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all’Istituzione estera in causa.
  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.

Inps & Indennità: Decorrenza

La prestazione decorre:

  • dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

Inps & Indennità: Durata

In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

Importo dell’indennità di disoccupazione:

L’importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinata nell”anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 23 del 9 febbraio 2016).

Come noto le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 317/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398/1987, sono determinate con decreti ministeriali annuali.

Assegno al nucleo familiare:

I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere l’ assegno al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

Modalità di pagamento:

L’indennità di disoccupazione viene pagata direttamente dall’INPS.

L’indennità può essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
    Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

N.B. :Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali ( IBAN).

Qui accedi alla pagina INPS per la richiesta

 

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21 commenti

  1. Buongiorno,
    A giorni tornerò in Italia dopo 3 anni in Olanda dove avevo partita iva ma chiusa da una settimana. Arrivato in Italia, previa iscrizione per disponibilità al lavoro posso richiede indennità di disoccupazione?
    Grazie

  2. Salve,io vorrei rimpatriare dopo 8 anni di Germania, ho un contratto a tempo indeterminato,posso percepire l’indennità di disoccupazione se l’azienda non vuole licenziarmi?
    Vale anche la chiusura del contratto in maniera consensuale?
    Spero in una risposta, grazie

  3. Sappiamo che la L.402 del 1975 spetta anche ai lavoratori marittimi italiani ingaggiati con CCNL italiano su navi da crociera di bandiera estera (Malta) che a causa del Covid-19 hanno visto terminare il loro ingaggio e sono sbarcati e rimpatriati in Italia. Ma ci sono coloro che non hanno raggiunto i 12 mesi previsti dalla Legge 402/1975. Questi lavoratori resteranno a casa per mesi finquando non ripartiranno le crociere. Possono accedere ad un’altra indennità diversa dalla indennità di rimpatrio avendo la maggior parte di loro versati i contributi previdenziali? Possono accedere alla Naspi? In caso negativo. quali tutele sociali possono esserci per loro? Grazie

  4. Salve,
    sono appena rimpatriato, ed ho chiesto la disoccupazione a carico dello stato dove stavo lavorando. sul sito INPS c è scritto che la DISOCCUPAZIONE RIMPATRIATI può essere sommata, salvo condizionalità, alla DISOCCUPAZIONE A CARICO DELLO STATO UE in cui stavo lavorando. Confermate che sia possibile? Quali sono queste condizionalità? Grazie

  5. Salve una domanda. Questa domanda rimpatriati influisce sul fatto che si stia già usufruendo della naspi in italia? Sono cumulabili o no? Grazie.

  6. Salve, per cortesia potete indicarmi l’ente romeno o un’agenzia/ente della Romania che rilascia il modello PD U1 ? Purtroppo non ho potuto ritirarlo in Romania e ora serve ovviamente per la domanda di disoccupazione da rimpatrio. Grazie.

  7. Buon giorno
    Ho usufruito della Disoccupazione rimpatriati per aver lavorato fino al 11/2019 all’estero. Tale disoccupazione si é cinclusa il 15/05/2020. Potete dirmi se, questa disoccupazione prevede la proroga prevista dal decreto Agosto per la Naspi, di due mesi? Il decreto agosto fa riferimento a tutte le disoccupazioni concluse tra il 1/05/2020 ed il 30/06/2020.
    Grazie in anticipo per la risposta.

  8. Buon giorno
    Ho usufruito della Disoccupazione rimpatriati per aver lavorato fino al 11/2019 all’estero. Tale disoccupazione si é conclusa il 15/05/2020. Potete dirmi se, questa disoccupazione prevede la proroga prevista dal decreto Agosto per la Naspi, di due mesi? Il decreto agosto fa riferimento a tutte le disoccupazioni concluse tra il 1/05/2020 ed il 30/06/2020.
    Grazie in anticipo per la risposta.

  9. Salve, qualcuno sa dirmi quanto passa dalla domanda all’erogazione? Sono passate 4 settimane e ancora nessuno si è fatto vivo. Ho comunque allegato l’u1 dal Regno Unito e tutta la documentazione che certifica il licenziamento. Anche se la signora del caf mi diceva che visto che è in lingua inglese non se ne fanno niente della documentazione, cosa alquanto assurda visto che si tratta di indennità a rimpatriati da paesi in cui si parla altre lingue.

  10. Una volta ero titolare di Autoscuola, Agenzia pratiche auto, rivendevo assicurazioni ami ero sviluppato nel settore del trasporto pubblico superando appositi esami provinciali.
    Nel 2007 sono vittima di una brutto incidente stradale, 3 mesi in coma e 8 anni di letto d’ospedale. Mia madre (incapace al massimo) ha cercato di portare avanti in particolare l’attività di autoscuola, lasciatami come eredità da mio padre,
    pure morto qualche anno prima. Non avendo i dovuti attestati ha formato una società con me per sfruttare i miei di attestati creando il problema. Il mio vecchio amico commercialista, mio coetaneo, trovandosi sprovvisto di un specifico
    software l’ha mandata più avanti evitando quini di finire nelle mani di uno che considerarlo co…..e è un vanto. Personalmente conoscere un tale idiota l’ho sempre evitato nella mia vita.
    Questo “dottore” per 8 anni, ovviamente, si è fottuto i soldi di consulenza senza neanche una volte cercare di spiegare a mia madre che io facendo parte di questa società ero tenuto a pagare certe tasse.
    Ovviamente mia madre non essendo stata informata del tutto non ha pagato cosa che invece ha fatto con chi materialmente mi ha sostituito facendomi finire quindi nei cattivi pagatori e oggi che mi servono 13.000,00 per riprendere
    a lavorare le banche (letteralmente) mi sputano in faccia. Fatemi la cortesia di farmi capire la mia posizione fiscale ed eventualmente cosa fare per risolvere il problema. La voglia di ripagare il dovuto ovviamente ce l’ho tutta mi manca
    solo il lavoro per farlo. Segnatevi il tutto
    Nel caso riuscissi ad aprire grazie a voi vi informo subito la mia intenzione di assumere diverse donne. Per parlare con me 3295867136

    Codice fiscale GNNLGU68B19I549D IL MIO CELL. 3295867136

    GRAZIE

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