Elezioni del Parlamento Europeo/Voto degli elettori temporaneamente all’estero: la domanda va fatta entro il 21 marzo

VOTO degli Elettori temporaneamente all’estero

Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo è regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459/2001, alle elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell’UE e iscritti all’AIRE (tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all’elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso è ammesso il voto dei connazionali temporaneamente presenti all’estero (in un Paese membro dell’UE) per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni alla rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al temporaneo domicilio.

 

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che si svolgeranno in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, gli elettori italiani che si trovano temporaneamente nel territorio di un Paese membro dell’UE per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari conviventi, possono votare per i membri spettanti all’Italia presso i seggi istituiti dagli Uffici consolari.

Per essere ammessi al voto è necessario presentare entro il 21 marzo 2024 una domanda che deve preferibilmente essere redatta utilizzando il modello qui disponibile.

La richiesta, che è indirizzata al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, deve riportare l’indicazione specifica dei motivi, di studio o lavoro, per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare e deve essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro/dell’istituto o ente presso cui svolge la sua attività di studio oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che contenga l’indicazione dell’attività di lavoro o studio svolta, ovvero la qualità di familiare convivente.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio consolare di competenza:

  1. per posta elettronica ordinaria o pec (allegando modulo di richiesta scansionato con firma autografa; certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; fotocopia di un documento di identità del richiedente);
  2. per posta (inviando modulo di richiesta firmato; certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; fotocopia di un documento di identità del richiedente);
  3. personalmente presso l’Ufficio consolare di competenza in orario di apertura al pubblico (portando modulo di richiesta firmato; certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; fotocopia di un documento di identità del richiedente).

I recapiti da utilizzare per l’invio della domanda sono pubblicati sul sito internet della rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento.

Il termine del 21 marzo 2024 è tassativo e non derogabile (non fa fede il timbro postale per le domande trasmesse in cartaceo): oltre tale data le domande NON potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o studio potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia (art. 3, comma 6, DL 408/1994).

Gli elettori che avranno presentato valida richiesta di ammissione al voto saranno inseriti nelle liste elettorali dell’Ufficio consolare di riferimento, riceveranno il certificato elettorale direttamente al proprio domicilio estero e potranno recarsi al voto nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024 presso le sezioni elettorali costituite dalle nostre rappresentanze diplomatico-consolari nei Paesi membri dell’UE.

 

SCARICA il Modello per la richiesta di voto nei seggi istituiti presso i consolati per gli elettori temporaneamente all’estero

 

MODELLO-TEMPORANEI

 

 

FONTE: MAECI

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