17 10 21 NEWS DAI PARLAMENTARI ELETTI ALL’ESTERO E ALTRE COMUNICAZIONI.

1 – ON. LA MARCA (PD) con i veneti di Toronto per l’inaugurazione della copia del campanile di san marco.
2 – ON. MARCO FEDI: ANTICIPAZIONE DELL’EDITORIALE DELLA NEWSLETTER N° 32 – La strana vicenda della 459 del 2001. Ovvero: le ragioni di un nobile dibattito nel 2001 e di una meno nobile assenza di dibattito nel 2017.

1 – ON. LA MARCA (PD) CON I VENETI DI TORONTO PER L’INAUGURAZIONE DELLA COPIA DEL CAMPANILE DI SAN MARCO. L’on. Francesca La Marca ha partecipato all’inaugurazione della copia del campanile di San Marco, avvenuta sabato 14 ottobre presso il Centro Veneto di Toronto, una realizzazione che costituisce l’orgoglio della comunità veneta e delle altre comunità italiane dell’Ontario.
L’evento ha visto la partecipazione di circa quattrocento persone e si è svolto alla presenza di autorità federali, provinciali e comunali, non solo di origine italiana. La struttura, fortemente voluta dal presidente del Centro Veneto Dominic Angaran, dal Vice Presidente Sandro Zoppi e dall’esecutivo, è il frutto di un progetto di volontariato che si è protratto per un anno e mezzo. Il campanile di San Marco, alto 34 metri, è dotato di campane funzionanti, particolarità che lo differenzia dalle altre repliche esistenti nel mondo.
Presentatore della serata è stato Giorgio Beghetto. La parlamentare è intervenuta portando il suo indirizzo di saluto prima del taglio del nastro, che è stato il clou della cerimonia.
L’on. La Marca ha sottolineato come i successi ottenuti dai Veneti non solo in Canada ma in tutte le parti del mondo, dove essi si sono diretti a seguito di una storica e fluente emigrazione, ha una radice profonda nella loro cultura e nel loro profilo sociale. Lo spirito di solidarietà e la cultura del lavoro che essi hanno sempre avuto ha consentito alla loro regione di trasformarsi da una realtà tra le più povere e arretrate in una realtà moderna e dinamica, che oggi si caratterizza per la fitta rete di piccola e media imprenditoria e per la capacità di resistere e di ripartire anche nelle fasi di maggiore difficoltà economica.
La tendenza alla coesione sociale che i Veneti hanno sempre dimostrato all’estero si è tradotta in spirito associativo e in una rete associazionistica molto salda ed estesa, che in passato ha consentito un aiuto reciproco tra gli associati e in tempi più recenti ha permesso di conservare le tradizioni delle origini e di fare da ponte tra le aree di insediamento e i luoghi di partenza. In questo, aiutati anche dalla legislazione multiculturale ed aperta del Canada, che ha consentito di esaltare le differenze culturali e di farne una ragione di ricchezza e di forza.
La laboriosità dei Veneti, inoltre, dimostrata dal diffuso avanzamento sociale e dai successi che hanno conseguito, è stata anche un contributo allo sviluppo e alla modernizzazione del Canada. Essi, inoltre, assieme a tutti gli italiani, hanno contribuito a innestare nella cultura anglosassone quei tratti di maggiore raffinatezza e di gusto del vivere, tipici della socialità degli italiani.
Dopo il taglio del nastro dell’inaugurazione, la serata si è conclusa con un ricco Galà.
On./Hon. Francesca La Marca, Ph.D. Circoscrizione Estero, Ripartizione Nord e Centro America
Electoral College of North and Central America.

2 – ON. MARCO FEDI: ANTICIPAZIONE DELL’EDITORIALE DELLA NEWSLETTER N° 32 – La strana vicenda della 459 del 2001. Ovvero: le ragioni di un nobile dibattito nel 2001 e di una meno nobile assenza di dibattito nel 2017
IL PUNTO DI QUESTO MESE
Prima di proporvi una riflessione sulla vicenda delle modifiche alla 459 del 2001, contenute nella legge elettorale nazionale, vorrei fare una premessa.
Nel 2001, dopo l’approvazione della legge ordinaria per l’esercizio in loco del diritto di voto, successiva all’introduzione in Costituzione della Circoscrizione Estero, fummo tutti concordi sulla valutazione – sorretta anche dal parere di eminenti costituzionalisti – dell’unicità e specificità della Circoscrizione Estero. In quell’ottica l’unica vera e logica “rappresentanza” era quella dei residenti all’estero iscritti all’AIRE.
È possibile oggi aprire una discussione sui cambiamenti intervenuti in 16 anni e modificare una legge ordinaria aprendosi a novità importanti intervenute in questi anni? Certamente.
Direi però che:
1. Siamo stati manchevoli nel metodo perché non c’è stata alcuna discussione, né interna al PD né nella rappresentanza comunitaria né nella società civile. E questo nonostante le proposte avanzate dal CGIE e dai Circoli PD nel mondo relativamente alle modifiche da apportare alla 459 del 2001.
2. Non è stata mai aperta una discussione sulla necessità di riportare il testo in un regime di reciprocità. Sicuramente non è stato fatto sul piano costituzionale. Ricordo che in alcuni passaggi dei pareri si citava espressamente che “prevedere una candidatura di un non-residente all’estero poteva sollevare problemi sul piano costituzionale. La storia della parità è venuta fuori dopo la consumazione del “peccato originale”, vale a dire la presentazione dell’emendamento Lupi non ancora riformulato.
3. La parità o reciprocità non sono state raggiunte: anzi oggi esiste una evidente disparità tra chi può candidarsi unicamente nella ripartizione in cui vive, cioè i residenti all’estero, a meno che non compia l’opzione di votare in Italia, e chi invece, i residenti in Italia, prima possono scegliere se candidarsi in Italia o all’estero e poi anche in quale territorio in Italia o in quale ripartizione estero.
4. Se davvero l’intenzione originale, non il peccato, era di consentire la candidatura a chi risiede all’estero ma non è iscritto all’AIRE, una semplice modifica in tal senso avrebbe evitato tante polemiche.
Tutto ciò è avvenuto nel variegato mondo della maggioranza.
Una battuta sulle opposizioni, assenti o confuse. Assente come sempre il MAIE. Confusa la sinistra che ha rispolverato antiche distinzioni del tipo “votano gli italiani all’estero e non votano gli immigrati”, lanciando appelli sullo jus soli: materia sulla quale dall’estero abbiamo fatto più negli anni che questa insignificante sinistra. La destra, gli eredi di Tremaglia, hanno espresso solidarietà ad una deputata che ha dichiarato di essere stata discriminata dalla norma che – copiata da regole già esistenti e in vigore in Italia – preclude la candidatura a chi ha svolto incarichi istituzionali ed elettivi all’estero. E dopo questo accorato quanto puerile appello, si approva un emendamento per rendere felice questa collega che ha personalizzato il dibattito. Anche qui un esempio di “mercato” degli emendamenti. Eccovi la classe dirigente del 2017. Nel 2001 la discussione politica – spesso accesa – era di altro segno e levatura.
Una ragione in più per uscirne con dignità. Buona lettura.
La strana vicenda della 459 del 2001. Ovvero: le ragioni di un nobile dibattito nel 2001 e di una meno nobile assenza di dibattito nel 2017 (raccontate da Marco Fedi)
La legge 27 dicembre 2001, n. 459, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” è stata oggetto di modifiche in sede di approvazione della legge elettorale.
Queste modifiche partono con un segno politico molto chiaro. Presentate in Commissione Affari costituzionali da Maurizio Lupi, capogruppo di Area Popolare, formazione di maggioranza, prevedevano che i cittadini italiani residenti in Italia potessero candidarsi in più ripartizioni della circoscrizione Estero e in più collegi in Italia, praticamente senza limiti. Fissavano invece un limite preciso per i residenti all’estero: la ripartizione in cui essi hanno residenza. Con una riformulazione, la Commissione Affari costituzionali ha inserito nel testo un limite per i residenti in Italia: ci si può candidare in una sola ripartizione o collegio, quindi si può scegliere dove candidarsi, se in Italia o all’estero: non possono farlo contestualmente all’estero e in Italia. I residenti all’estero non hanno questa facoltà di scelta: possono solo candidarsi nella ripartizione di residenza oppure anche in Italia, esercitando l’opzione prevista dalla legge 459/2001.
Attorno a queste modifiche nascono le più strane analisi. Si sarebbe trattato di un’azione concordata con il PD per consentire la candidatura di varie personalità della politica italiana che rischiano di rimanere fuori dalle prossime candidature nazionali. Una lettura possibile, soprattutto per i partiti che non hanno radicamento all’estero. Il PD ha dichiarato subito che candiderà solo residenti all’estero. Il MAIE che candiderà solo iscritti all’AIRE: chissà, forse in queste due dichiarazioni, o meglio nella differenza semantica tra le due, si celano anche nomi di candidati. Certamente però sarebbe stato più semplice – se si voleva consentire la candidatura all’estero dei non iscritti AIRE – prevedere una semplice modifica al punto b) del comma 1 dell’art. 8 determinando, ad esempio, che anche i temporaneamente all’estero che hanno optato per il voto in una ripartizione della circoscrizione estero possono essere ivi candidati. Quindi questa motivazione è seriamente lacunosa.
Si sarebbe trattato, secondo alcuni, di un favore a chi intende candidare all’estero personalità non candidabili in Italia: in realtà la legge Severino stabilisce che “Non possono essere candidati, o comunque ricoprire la carica di deputato e senatore, i condannati a più di due anni di reclusione per delitti non colposi, quindi compiuti intenzionalmente, per reati punibili con almeno quattro anni. Se la causa di incandidabilità sopraggiunge durante il mandato, la Camera di appartenenza del condannato deve votare la decadenza dalla carica di senatore o deputato”. Ovvio che in tale fattispecie trova applicazione il principio di universalità della pena ai fini della candidabilità del singolo deputato o senatore e pertanto la impossibilità a candidarsi si applicherebbe anche all’estero.
Si tratterebbe di una norma di reciprocità, nel senso che ristabilisce la parità tra cittadini italiani residenti in Italia e all’estero. In realtà, se questa era la nobile intenzione, non solo non raggiunge l’obiettivo ma conferma la disparità: un cittadino italiano residente all’estero può candidarsi in Italia solo esercitando l’opzione, entro tempi regolati dalla legge, e solo nel comune AIRE di ultima residenza, e non può scegliere in quale ripartizione della circoscrizione estero candidarsi, cosa invece possibile al residente in Italia che sceglie due volte, se candidarsi all’estero o in Italia e successivamente anche dove, scelta quest’ultima preclusa al residente all’estero.
Ma anche qui, oltre la sostanza, esiste la forma: chi e quando aveva posto nuovamente all’attenzione del legislatore il tema della reciprocità costituzionale e come? A noi non risultano notizie in tal senso. Il “peccato originale”, cioè l’emendamento Lupi prima che venisse riformulato, nulla aveva di costituzionalmente rilevante ed avrebbe creato le condizioni per una totale subalternità dei cittadini italiani residenti all’estero. Sono certo che dopo 16 anni dall’approvazione della legge la discussione sul comma 4 dell’articolo 8 della 459 del 2001 sia passato alla storia. Ma anche con una nobile discussione che riporto per intero sintetizzandola in questo modo: l’unicità della Circoscrizione estero. Il relatore al Senato, Sen. Soda, illustrando il provvedimento, ricordò che la formulazione dell’articolo 48, che istituisce la circoscrizione estero, al terzo paragrafo riconosce “ai cittadini italiani residenti all’estero il diritto ad una loro rappresentanza politica in ragione della particolare condizione in cui si trovano” e questa “unicità” trova conferma negli articoli 56 e 57 che fissa il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero che resta immutabile, resta costituzionalmente immutabile, qualunque sia il numero degli abitanti. Questo ragionamento politico e costituzionale, allora ed oggi, dovrebbe convincere tutti sulla necessità che i rappresentanti eletti nella Circoscrizione estero debbano essere cittadini italiani residenti all’estero. Per questa ragione con la collega La Marca abbiamo voluto dare un segnale non partecipando al voto sull’articolo 5. Abbiamo votato la legge elettorale, cioè la possibilità concreta di dare al Paese una legge omogenea tra Camera e Senato, dopo il fallito tentativo con il M5S, nonostante i tre voti di fiducia, perché con senso di responsabilità abbiamo dato priorità alle esigenze del Paese.
Rimane l’amarezza per aver volutamente evitato il dibattito. La delusione di tanti che avrebbero voluto modificare la legge che consente l’esercizio in loco del diritto di voto prevedendo i collegi oppure semplicemente migliorando l’attuazione pratica delle norme per migliorarne l’operatività e ridurre i tanti, troppi, voti nulli. La vergogna per un dibattito strumentalizzato dai media e dagli oppositori storici del voto all’estero. Le trivialità ascoltate dentro e fuori dall’aula. La tristezza per coloro che ancora oggi, nonostante l’evidenza, cercano di minimizzare l’accaduto. Il senso di imbarazzo per chi ha cercato di strumentalizzare altri aspetti delle modifiche per puri fini di collegio e la preoccupazione che questo passaggio può indebolire la rappresentanza e portare ad epiloghi di analogo segno.
Marco Fedi

“ GLI EMENDAMENTI L’originale Lupi 1.40.
Al comma 10, capoverso «Art. 19», dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero può essere candidato anche in un massimo di tre collegi plurinominali e in un solo collegio uninominale».
Conseguentemente:
al comma 28, lettera b), sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
al comma 28, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti commi:
«1-ter. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.
1-quater. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera d)»;
all’articolo 2, comma 9, capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.
3-ter. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d)»;
all’articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi in qualsiasi ripartizione. Se residenti all’estero, i candidati possono presentarsi solo nella ripartizione nella quale sono elettori»;
b)  al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi, col medesimo contrassegno, in qualsiasi ripartizione».
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2017

1.40. (nuova formulazione)
approvato
Al comma 10, capoverso «Art. 19», dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. (2) Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
Conseguentemente, all’articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 8, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all’estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.
Lupi Maurizio, Misuraca Dore, Lainati Giorgio
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2017

4.17.
approvato
All’articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci (1) anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero, non possono essere candidati per le elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».
Il Relatore

(1) Con l’emendamento 5.500, il numero di anni è stato ridotto a cinque.
(2) Questa norma è stata inserita nella legge elettorale generale: Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

DOCUMENTAZIONE
Il nobile dibattito del 7 novembre 2001

ANTONIO SODA, Relatore. E sul comma 4, che è ad esso strettamente connesso e collegato. Ora, a questo proposito, vi sono alcuni pareri di autorevoli costituzionalisti e rinvio certamente ad essi, per molte ragioni ivi illustrate. Tuttavia, mi preme fare delle considerazioni aggiuntive.
L’articolo 48 della Costituzione – come io l’ho letto – nel terzo comma modificato, rinviando alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti e delle modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini all’estero, prescrive che la legge assicuri l’effettività dell’esercizio di questo voto. A tal fine – insisto su questo collegamento funzionale, finalistico –, istituisce una circoscrizione estero per l’elezione delle Camere, prevedendo altresì` l’assegnazione a tale circoscrizione di alcuni seggi, nel numero stabilito dalla stessa norma costituzionale (per la Camera l’articolo 56 e per il Senato l’articolo 57, che prevedono dodici deputati e sei senatori nella circoscrizione estero, da sottrarre, ovviamente, al numero complessivo e predeterminato di parlamentari elettivi di 630 e 315, rispettivamente per Camera e Senato).
Una prima considerazione che scaturisce dalla lettura di questo terzo comma è che tale disposizione, se avesse voluto soltanto garantire e rendere effettivo l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, sarebbe stata del tutto superfluo, derivando il diritto di voto dei cittadini residenti all’estero direttamente dal primo comma dell’articolo 48 della Costituzione; non vi sarebbe stata, dunque, la necessità di introdurre il terzo comma. E sarebbe stato sufficiente, con legge ordinaria, disciplinare l’esercizio di questo voto e agevolarlo attraverso una serie di strumenti: la previsione di esercitare il diritto di voto per corrispondenza – come abbiamo scritto – o presso appositi seggi istituiti presso gli uffici consolari.
Il terzo comma, dunque, deve avere necessariamente un significato aggiuntivo e, persino, diverso rispetto alla mera riaffermazione, sia pure in forme agevolative, dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero. Se è così, ovvero che una lettura diversa renderebbe superfluo il terzo comma, se un senso gli si vuole e gli si deve attribuire – trattandosi, per giunta, di norma costituzionale – e, in particolare, se si vuole attribuire un senso all’istituzione di una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere e alla stessa previsione di assegnazione a tale circoscrizione di un certo numero di seggi, il significato non può essere altro che quello di attribuire ai cittadini residenti all’estero il diritto, non solo di votare – questo è sancito già nel primo comma – ma, altresì, quello di avere una loro rappresentanza politica eleggendo candidati residenti ed elettori all’estero. Cosa che noi abbiamo esplicitato nella legge ordinaria di attuazione di questo terzo comma.
L’articolo 48, in altri termini, mentre con i primi due commi garantisce e riconosce la libertà e l’uguaglianza del diritto di elettorato attivo, con il terzo comma integra e, parzialmente, deroga agli articoli 56 e 58, ovvero alle disposizioni costituzionali sede del principio di uguaglianza dell’elettorato passivo, riconoscendo, in questo modo, ai cittadini italiani residenti all’estero il diritto ad una loro rappresentanza politica in ragione della particolare condizione in cui si trovano e per dare modo agli stessi di tutelare, in maniera più consapevole, pur nel rispetto del primario interesse generale che è unico, le loro concrete e specifiche istanze. E dirò di più. Conforta questa interpretazione lo stesso meccanismo elettorale che è pur dettato in via costituzionale degli articoli 56 e 57.
Questi, nel disciplinare concretamente la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, per la Camera dei deputati, e tra le regioni, fa salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero che resta immutabile, ripeto, resta costituzionalmente immutabile, qualunque sia il numero degli abitanti. Tale numero va, dunque, ripartito in una maniera del tutto diversa rispetto a quella stabilita per i cittadini residenti nel territorio nazionale.
Questo poteva essere un problema, se non risolto in sede costituzionale, che avrebbe potuto dar luogo a gravi questioni sull’uguaglianza e la libertà del voto ed è stato risolto dal legislatore costituzionale.”

DOCUMENTAZIONE
Legge 27 dicembre 2001, n. 459
“Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.

(In neretto le modifiche introdotte all’articolo 8).
Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all’articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
Art. 2.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all’articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all’esercizio del diritto di opzione di cui all’articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l’aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all’estero che lo riguardano e una busta affrancata con l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.
Art. 3.
1. Ai fini della presente legge con l’espressione “uffici consolari” si intendono gli uffici di cui all’articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. In occasione di ogni consultazione elettorale l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia di cui all’articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell’interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell’interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l’esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l’elettore della possibilità di esercitare l’opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l’eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5. L’elettore che intenda esercitare l’opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
Art. 5.
1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all’articolo 6, per le votazioni di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all’estero che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3.
Art. 6.
1. Nell’ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 7.
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
Art. 8.
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6;
b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione estero; gli elettori residenti all’estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero, non possono essere candidati per le elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.
Art. 9.
1. I commi secondo e terzo dell’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa».
Art. 10.
1. Dopo l’articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. 1. L’ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l’ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri».
Art. 11.
1. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L’ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall’articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell’ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l’attribuzione del voto di preferenza.
3. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l’elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
Art. 12.
1. Il Ministero dell’interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all’articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall’elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare; questi, all’elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
Art. 13.
1. Presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all’estero che non abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un’unica ripartizione di cui all’articolo 6, comma 1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l’onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all’ufficio elettorale con il riferimento all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
3. L’ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.
Art. 14.
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5, dei cittadini aventi diritto all’espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un’unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l’espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell’elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l’espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell’apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
d) completata l’apertura delle buste esterne e l’inserimento nell’urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l’espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 15.
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all’articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell’ambito della ripartizione;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;
c) procede all’assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell’effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l’ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell’ordine della lista.
Art. 16.
1. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell’ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell’ordine della lista.
Art. 17.
1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.
3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all’estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all’estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Art. 18.
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.
Art. 19.
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.
2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all’atto della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all’esercizio del voto in Italia.
4. Le disposizioni relative all’esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all’articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell’interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l’esercizio del diritto di voto in Italia.
Art. 20.
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall’articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall’articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall’articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all’articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l’elettore deve presentare apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Art. 21.
1. Il primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto».
Art. 22.
1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.
2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell’articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.
Art. 23.
1. I cittadini italiani residenti all’estero di cui all’articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica”, sono inserite le seguenti: “o nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero»;
b) all’articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all’estero»;
c) all’articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i cittadini elettori residenti all’estero l’autenticazione è fatta dal console d’Italia competente»;
d) all’articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero»;
e) all’articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti all’estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero».
Art. 24.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede a carico del “Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum”, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.2 “Spese elettorali” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 25.
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Art. 26.
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. “

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