Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che aggiorna la lista dei paesi considerati sicuri dall’Italia. Per chi arriva da questi paesi sarà quindi più difficile ottenere protezione internazionale e asilo.

Il decreto non si applica a coloro che hanno già presentato domanda di protezione prima della data della sua emissione, cioè il 7 maggio 2024.

 

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 7 maggio 2024

Aggiornamento della  lista  dei  Paesi  di  origine  sicuri  prevista
dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25.
(24A02369) 

(GU n.105 del 7-5-2024)

 

 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                e con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato, e, in  particolare,  l'art.  2-bis,
che prevede, con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri  dell'interno
e della giustizia, l'adozione di  un  elenco  dei  Paesi  di  origine
sicuri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di  attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di  concerto  con
il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 25 marzo  2023,
che stabilisce una lista di Paesi di origine sicuri  per  richiedenti
protezione internazionale; 
  Considerata la necessita' di effettuare  l'aggiornamento  periodico
della lista dei Paesi di origine sicuri  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto 17 marzo 2023; 
  Visto l'appunto n.  MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale
sono  state  trasmesse  le  schede   contenenti   le   determinazioni
relativamente  ai  seguenti  Paesi:  Albania,  Algeria,   Bangladesh,
Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo  Verde,  Colombia,  Costa  d'Avorio,
Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord,  Marocco,
Montenegro, Nigeria, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia; 
  Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle
disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale  a  prescindere  dal  Paese  di
provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art.
2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Paesi di origine sicuri 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2-bis  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, sono  considerati  Paesi  di  origine  sicuri:  Albania,
Algeria,  Bangladesh,   Bosnia-Erzegovina,   Camerun,   Capo   Verde,
Colombia, Costa d'Avorio, Egitto,  Gambia,  Georgia,  Ghana,  Kosovo,
Macedonia del Nord, Marocco,  Montenegro,  Nigeria,  Peru',  Senegal,
Serbia, Sri Lanka e Tunisia. 
  2.   Nell'ambito   dell'esame   delle   domande    di    protezione
internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata
alla luce delle informazioni contenute  nelle  schede  sul  Paese  di
origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa. 
                               Art. 2 
 
                       Aggiornamento periodico 
 
  1.  L'elenco  di  cui  all'art.  1  e'  aggiornato   periodicamente
conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008. 
                               Art. 3 
 
                              Notifica 
 
  1. L'elenco di  cui  all'art.  1  e'  notificato  alla  Commissione
europea. Sono,  altresi',  comunicate  alla  Commissione  europea  le
modifiche  apportate  all'elenco  di  cui  all'art.   1   a   seguito
dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2. 
                               Art. 4 
 
                   Norma transitoria e abrogazioni 
 
  1. Ai fini dell'esame delle domande di  protezione  internazionale,
l'inclusione di Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto,  Peru'  e  Sri
Lanka, nell'elenco di cui all'art. 1 non  ha  effetto  sulle  domande
presentate da  cittadini  di  detti  Paesi  prima  dell'adozione  del
presente decreto. 
  2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessa di
trovare applicazione il decreto del Ministro degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto
con  il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  giustizia  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72  del  25
marzo 2023. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  dal   quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2024 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Nordio 
 


FONTE: https://www.gazzettaufficiale.it/

 

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