18 01 13 NEWS DAI PARLAMENTARI ELETTI ALL’ESTERO ALTRE COMUNICAZIONI.

1 – FEDI E PORTA (PD) – pensionati all’estero e detrazioni familiari: le domande entro il 15 febbraio
2 – FEDI E PORTA (PD) – pensioni estero 2018: età pensionabile e limiti reddituali per trattamento minimo e maggiorazioni
3 – Continuano le lamentele, soprattutto dei piú anziani e di coloro che risiedono in provincia, per l’impossibilità di ottenere appuntamenti on line presso il consolato generale d’Italia a Caracas.

1 – FEDI E PORTA (PD) – PENSIONATI ALL’ESTERO E DETRAZIONI FAMILIARI: LE DOMANDE ENTRO IL 15 FEBBRAIO. Tempi abbastanza brevi per la presentazione della domanda per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia sulle loro pensioni da parte dei titolari di pensione italiana residenti all’estero i quali sono soggetti ad Irpef in Italia. 5 gennaio 2017
Infatti con riferimento al periodo d’imposta 2018 l’Inps in un suo recente Messaggio (n. 5090 del 20/12/2017) ha precisato che, per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni i quali hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2017, saranno mantenute le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.
Come è noto l’evoluzione della normativa attualmente in vigore (caratterizzata da sovrapposizioni di leggi, decreti e vari provvedimenti amministrativi) ha portato ad una situazione per cui a partire dal 2016 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR sono fruibili da parte di tutti i residenti all’estero (titolari di pensioni delle gestioni private, pubbliche, dello spettacolo e sport professionistico erogate in Paesi comunitari ed extracomunitari) in Paesi che forniscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
È giusto sottolineare che si tratta di un beneficio fiscale concesso dallo Stato italiano ai pensionati italiani residenti all’estero che pagano l’Irpef in Italia grazie all’attività politica e legislativa svolta soprattutto dai parlamentari del PD eletti all’estero.
Giova ricordare i pensionati italiani residenti all’estero interessati, ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d’imposta – in questo caso l’Inps – delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

· lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;

· di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello stato italiano;
· i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per cui si intende fruire della detrazione di cui all’art. 12 del TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette sono cessate;
· che il familiare per cui si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51 (dal 2019, il nuovo limite di reddito per i figli a carico è stato aumentato e passa dagli attuali 2.840 a 4.000 euro fino a 24 anni).
Per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86), i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono quindi presentare annualmente apposita domanda all’Istituto per ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del MEF del 21/09/15, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per aver diritto alla detrazione fiscale, ai sensi dell’art. 24, comma 3-bis, del TUIR. Pertanto – chiarisce l’Inps nel suo Messaggio – i pensionati residenti in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, in base alla normativa fiscale vigente, possono richiedere all’Inps per il periodo d’imposta 2018 l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso le seguenti modalità:
· direttamente, accedendo con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello al servizio on line dedicato, seguendo il percorso: www.inps.it\Prestazioni e Servizi\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero;

· oppure, avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata del sito istituzionale, accessibile attraverso il seguente percorso: www.inps.it\Prestazioni e servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
Infine ricordiamo che qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 15 febbraio 2018 l’Inps procederà alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata diaprile 2018 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite.
Qualora, successivamente alla revoca operata nei termini su indicati dall’Inps, dovessero pervenire all’Istituto, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.
La lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale è aggiornata semestralmente dal MEF (Ministero Economia e Finanze). Qui di seguito i Paesi indicati nell’ultimo aggiornamento: Albania; Alderney; Algeria; Andorra; Anguilla; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Barbados; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun; Canada; Cile; Cina; Cipro; Colombia; Congo (Repubblica del Congo); Corea del Sud; Costa d’Avorio; Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia; Germania; Ghana; Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia; Groenlandia; Guernsey; Herm; Hong Kong; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche; Israele; Jersey; Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Monaco; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nauru; Nigeria; Niue; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Saint Kitts e Nevis; Saint Vincent e Grenadine; Samoa; San Marino; Santa Sede; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d’America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinitad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia.

2 – FEDI E PORTA (PD) – PENSIONI ESTERO 2018: ETÀ PENSIONABILE E LIMITI REDDITUALI PER TRATTAMENTO MINIMO E MAGGIORAZIONI
Dal 2018 l’età per la pensione di vecchiaia (soggetti con anzianità contributiva, anche estera, al 31 dicembre 1995) sarà equiparata e allineata per tutti a 66 anni e 7 mesi con 20 anni di contribuzione (sia per gli uomini che per le donne del settore pubblico e del settore privato), perfezionabili anche con la totalizzazione dei contributi versati all’estero. 11 GENNAIO 2018
La variazione interessa: le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi); le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi); l’accesso all’assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi).
I requisiti invece per la pensionata anticipata nel 2018 saranno di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, perfezionabili anch’essi con il meccanismo della totalizzazione.
Ricordiamo invece che dal 2019 l’età per la pensione di vecchiaia verrà aumentata a 67 anni (fatte salve le esenzioni per i lavori gravosi) e l’anzianità contributiva per la pensione anticipata passerà a 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne.
Giova ricordare che gli anticipi dell’età pensionabile previsti con l’APE sociale e l’APE volontaria non sono applicabili ai residenti all’estero, mentre invece sottolineiamo che per quanto riguarda l’anticipo previsto per i lavori precoci ed usuranti e l’esenzione dall’aumento dell’età pensionabile per le aspettative di vita, fino ad ora non è stato ancora chiarito né dal Ministero del lavoro né dall’Inps se sia applicabile anche ai lavoratori pensionandi residenti all’estero (sebbene nutriamo forti dubbi vista la particolarità dei requisiti e soprattutto la difficoltà delle verifiche del diritto).

Per il 2018 si prevede inoltre una modesta rivalutazione delle pensioni – anche di quelle pagate all’estero – pari all’1,1 per cento. Quindi l’importo del trattamento minimo sarà di 507,42 euro mensili e di 6.596,46 euro annui. Lo stesso aumento percentuale (1,1) sarà applicato ai trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo Inps, mentre invece tale aumento sarà inferiore in maniera progressiva per gli importi superiori a tale soglia.
La stragrande maggioranza delle pensioni erogate all’estero, considerati i bassi importi, sarà ovviamente rivalutata dell’1,1 per cento. Gli indici di rivalutazione definitivo per l’anno 2018 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale – pensioni e assegni sociali – che però non sono esportabili all’estero.

Di seguito riportiamo le percentuali di aumento suddivise per scaglioni:

· pensioni fino a 3 volte il minimo, fino a 1.522,23 euro mensili: rivalutazione pari all’1,1%;
· pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo, fino a 2.029,64 euro mensili : rivalutazione pari all’1,045%;
· pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo, fino a 2.537,05 euro mensili: rivalutazione pari allo 0,825%;
· pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo, fino a 3.044,46 euro mensili: rivalutazione pari allo 0,55%;
· pensioni di importo oltre 6 volte il minimo, oltre 3.044,46 euro mensili: rivalutazione pari allo 0,485%.

Per quanto riguarda invece il diritto all’integrazione al minimo per il 2018 ricordiamo che il limite di reddito personale che consente l’integrazione al minimo per intero sarà di 6.596,46 euro mentre invece quello personale che esclude la sua concessione sarà di € 13.192,92.
Il limite di reddito coniugale che consente l’integrazione al minimo per intero sarà di € 19.789,38 mentre quello che esclude la sua concessione sarà di € 26.385,84.
Per quanto riguarda invece la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi (legge n. 448/2001 e legge n.127/2007) – importo mensile 136,44 euro – il limite di reddito personale da non superare per il 2018 sarà di 8370,18 euro e quello coniugale di 14.259,18 euro.
Ricordiamo tuttavia che sia l’integrazione al minimo che le maggiorazioni sociali sono esportabili solo nei Paesi extracomunitari a determinate condizioni contributive e reddituali.

3 – Continuano le lamentele, soprattutto dei piú anziani e di coloro che risiedono in provincia, per l’impossibilità di ottenere appuntamenti on line presso il consolato generale d’Italia a Caracas. Sto chiedendo un appuntamento con il nuovo console per sapere di prima mano cosa si sta facendo per risolvere questa terribile situazione, di Michele Castelli

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