6457 INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE FRONTALIERI: IMPEGNO STRAPPATO AL GOVERNO

20090116 09:11:00 redazione-IT

Accolto dal sottosegretario Casero l’Ordine del Giorno presentato dagli on. Narducci e Braga del Partito Democratico per chiedere al Governo un impegno preciso nel garantire che, anche dopo il 1° gennaio 2009, cioè dopo la fine delle retrocessioni da parte elvetica all’INPS dei contributi destinati all’assicurazione per l’indennità di disoccupazione dei lavoratori e lavoratrici frontalieri, i contributi confluiti in questi anni in un fondo apposito gestito con «contabilità separata» ed utilizzati correntemente per finanziare la legge italiana n. 147 del 1997, continuino ad essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento e l’applicazione della legge n. 147 del 1997.

"L’ordine del giorno è stato presentato dopo che il nostro emendamento presentato a riguardo è decaduto a seguito dell’ennesima apposizione di fiducia posta dal Governo sulla conversione del D.L.185. Interpretiamo favorevolmente l’impegno assunto dal Governo, e ci auguriamo che si possano presto dare garanzie certe ai lavoratori frontalieri già nell’ambito dei prossimi provvedimenti legislativi (ad esempio il decreto mille-proroghe in discussione al Senato), come richiesto dalle organizzazioni sindacali e trasversalmente da forze politiche appartenenti anche alla maggioranza. Crediamo che assicurare il vincolo dei contributi già versati negli scorsi anni dai lavoratori frontalieri alla copertura dell’indennità di disoccupazione, sia particolarmente urgente, specie in questa fase così difficile del mercato del lavoro svizzero ed italiano. Con l’odg abbiamo impegnato il Governo anche a rivedere e rifinanziare la legge 147 del 1997, avviando un confronto costruttivo con la vicina Confederazione Elvetica sugli accordi bilaterali, perchè ci siano adeguate garanzie per i tanti frontalieri che rapresentano un fattore di grande rilevanza per lo sviluppo economico della nostra Provincia".
Roma, 15.01.2009
on. Chiara Braga
La Camera,

premesso che:

il trattato sulla libera circolazione delle persone sottoscritto dalla Svizzera e l’Unione europea – parte integrante dei sette accordi bilaterali tra la confederazione elvetica e l’UE entrati in vigore il 1 o giugno 2002 – sono basati sulla graduale abolizione dei vincoli che per decenni hanno regolato l’accesso al mercato del lavoro svizzero e la relativa normativa in materia di sicurezza sociale;

tra l’Italia e la Svizzera sono stati disciplinati tra l’altro, mediante accordi bilaterali, gli aspetti previdenziali e di sicurezza sociale concernenti i lavoratori e le lavoratrici italiani aventi lo status di «frontalieri». Come noto, soprattutto la zona di frontiera lombarda e piemontese ha alimentato da decenni un forte flusso di forza lavoro occupata nei cantoni svizzeri confinanti con l’Italia;

sulla base dei summenzionati accordi, la Svizzera retrocede annualmente all’Italia, nella fattispecie all’INPS, gli oneri destinati all’assicurazione per l’indennità di disoccupazione dei lavoratori e lavoratrici succitati;

i contributi retrocessi dalla Svizzera all’INPS – versati in un fondo apposito gestito con «contabilità separata» – sono stati utilizzati correntemente per finanziare la legge italiana n. 147 del 1997;

il 1 o giugno 2009 la Svizzera cesserà la retrocessione all’INPS dei contributi sopra illustrati, avvalendosi delle norme contenute nel trattato sulla libera circolazione delle persone, un passo che coincide con un momento estremamente difficile del mercato del lavoro svizzero. Anche le previsioni più caute, infatti, rilevano le gravi difficoltà del mercato del lavoro nel 2009, a causa della crisi finanziaria ed economica in atto, e già da qualche mese, soprattutto nel comparto dell’industria, molti lavoratori hanno perso il posto di lavoro;

il lavoro transfrontaliero, oltre a costituire un alleggerimento per gli sbocchi occupazionali nel mercato del lavoro italiano lungo le zone di frontiera, ha da sempre costituito un fattore di grande rilevanza per lo sviluppo economico delle regioni interessate. Si deve inoltre considerare che i fondi in questione non costituiscono un onere per lo Stato italiano risultando essi dal prelievo sulle retribuzioni dei nostri connazionali occupati in Svizzera;

analizzando i periodi di recessione e di stagnazione dell’economia svizzera in passato si evince che i cantoni lungo il confine sud della Svizzera, naturale sbocco della forza lavoro transfrontaliera, hanno economie più deboli rispetto ai cantoni a nord delle Alpi. La situazione occupazionale sul versante italiano, peraltro, è già ora caratterizzata da notevoli difficoltà occupazionali causate dalla crisi economica e finanziaria predetta,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di utilizzare i fondi inviati dalla Svizzera all’INPS esclusivamente per il finanziamento e l’applicazione della legge n. 147 del 1997 anche dopo la fine delle retrocessioni da parte elvetica, ovvero a partire dal 1 o giugno 2009, adottando i provvedimenti di legge che si dovessero rendere necessari e in attesa di una modifica della legge n. 147 del 1997 stessa e del suo rifinanziamento.

9/1972/ 103 . Narducci, Braga.

 
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EmiNews 2009

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