7130 ON. GINO BUCCHINO: IL “BONUS FAMIGLIA” ANCHE AGLI EXTRACOMUNITARI CON I FAMILIARI RESIDENTI ALL’EST

20090423 18:53:00 redazione-IT

[b]Come è oramai noto l’art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto, per il solo anno 2009, un bonus straordinario in favore delle famiglie a basso reddito.

Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito redditi rientranti in una delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente;
2. redditi di pensione;
3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’importo del bonus spettante varia sia a seconda della composizione del nucleo familiare sia in funzione del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta 2008.[/b]

[b]
Tale beneficio viene concesso ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali.

Il beneficio varia da un minimo di duecento euro per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a quindicimila euro ad un massimo di mille euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventiduemila euro.

Per aver diritto al bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Invece per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico) non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato

Quindi è utile precisare che ha diritto al bonus per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero sia il cittadino italiano che il cittadino extracomunitario fiscalmente residente in Italia. Quest’ultimo deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 1325 a 1328 della legge 27 dicembre 2, n. 296, può essere costituita da:

a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

Fanno parte del nucleo familiare:

• il richiedente;

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;

• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

• ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Vale la pena ricordare che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare anche se posseduti da uno dei coniugi. Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di imposta di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all’intero anno, non superiore a Euro 2.840,51.[/b]

 
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EmiNews 2009

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