Emessa la prima sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sull’accusa di genocidio intentata dal Sud Africa contro Israele

La Corte di Internazionale di Giustizia dell’Aia emesso oggi la prima sentenza sull’accusa di genocidio presentata dallo Stato del Sud Africa contro lo Stato di Israele, rifiutando l’archiviazione del caso (come aveva richiesto Israele) poiché l’accusa di genocidio è ritenuta plausibile e indicando le misure transitorie che Israele è chiamata ad applicare. Tra circa un mese saranno effettuate le opportune verifiche sulla rispondenza delle misure indicate.

Di seguito i punti principali indicati dalla Corte tradotti in Italiano. La versione integrale in Italiano e in Inglese è disponibile alla fine del testo.

 

(…)

78. La Corte ritiene che, in relazione alla situazione sopra descritta, Israele debba, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio, in relazione ai palestinesi di Gaza, adottare tutte le misure in suo potere per impedire la realizzazione di tutti gli atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo II di questa Convenzione, in particolare:

(a) uccidere membri del gruppo;

(b) causare gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo;

c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita tali da provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; e

d) imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo.

La Corte ricorda che questi atti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo II° della Convenzione quando sono quando sono commessi con l’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo in quanto tale (si veda il precedente paragrafo 44). La Corte ritiene inoltre che Israele debba garantire con effetto
immediato che le sue forze militari non commettano nessuno degli atti sopra descritti.

79. La Corte ritiene inoltre che Israele debba adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio nei confronti di membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.

80. La Corte ritiene inoltre che Israele debba adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura dei servizi di base e dell’assistenza umanitaria urgentemente necessari per far fronte alle condizioni di vita avverse dei palestinesi nella Striscia di Gaza.

81. Israele deve inoltre adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti che rientrano nell’ambito dell’articolo II e dell’articolo III della Convenzione sul genocidio contro i membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.

82. Per quanto riguarda la misura provvisoria richiesta dal Sudafrica, secondo cui Israele deve presentare alla Corte tutte le misure adottate per dare esecuzione alla sua ordinanza, la Corte ricorda che ha il potere, sancito dall’articolo 78 del Regolamento, di chiedere alle parti di fornire informazioni sulle misure adottate, su qualsiasi questione legata all’attuazione delle misure provvisorie da essa indicate. In considerazione delle specifiche misure provvisorie che ha deciso di indicare, la Corte ritiene che Israele debba presentare alla Corte una relazione su tutte le misure adottate per dare esecuzione alla presente ordinanza entro un mese, dalla data della presente ordinanza. La relazione così fornita sarà poi comunicata al Sudafrica, che avrà la possibilità di presentare alla Corte le proprie osservazioni in merito.

85. La Corte ritiene necessario sottolineare che tutte le parti coinvolte nel conflitto nella Striscia di Gaza sono vincolate dal diritto internazionale umanitario. Essa è gravemente preoccupata per la sorte degli ostaggi rapiti durante l’attacco in Israele del 7 ottobre 2023 e trattenuti da allora da Hamas e da altri gruppi armati, e chiede che siano immediatamente il loro rilascio immediato e incondizionato.

(…)

 

 

Scarica o leggi la sentenza della corte in Italiano

CIG 26GEN24 SUd Africa - Israele

 

 

Scarica o leggi la sentenza della corte in Inglese

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