17 11 27 NEWS DAI PARLAMENTARI ELETTI ALL’ESTERO ed ALTRE COMUNICAZIONI.

1 – FEDI E PORTA (PD): PER CONTROESODATI, FRONTALIERI E RIENTRATI IMPORTANTI MISURE NEL DECRETO FISCALE . Abbiamo già dato notizia con un nostro recente comunicato delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio in materia di ristrutturazioni e di riqualificazioni energetiche (benefici applicabili anche agli italiani residenti all’estero i quali sono proprietari di immobili in Italia e pagano l’Irpef).
2 – ON. MARCO FEDI: all’”associazione JUS VITAE AUSTRALIA” i migliori auspici per la quarta edizione del premio intitolato a padre PINO PUGLISI, straordinario interprete dei valori evangelici e quelli civili di legalità e giustizia
3 – FEDI E PORTA (PD): errori dei comuni sulle tariffe tari e gli italiani all’estero con immobili in Italia

1 – FEDI E PORTA (PD): PER CONTROESODATI, FRONTALIERI E RIENTRATI IMPORTANTI MISURE NEL DECRETO FISCALE . Abbiamo già dato notizia con un nostro recente comunicato delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio in materia di ristrutturazioni e di riqualificazioni energetiche (benefici applicabili anche agli italiani residenti all’estero i quali sono proprietari di immobili in Italia e pagano l’Irpef). ROMA, 21 NOVEMBRE 2017
Ora in questo comunicato vogliamo informare in merito ad altre due importanti misure fiscali contenute nel Decreto fiscale n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e collegato alla Legge di Bilancio per il 2018 che è stato appena approvato dal Senato ed è passato ora all’esame della Camera (si presume tuttavia in un percorso “blindato” e cioè immodificabile).
Cominciamo con le somme detenute all’estero da cittadini italiani. La disposizione introdotta, con un emendamento a firma Micheloni e Santini (Pd), prevede la possibilità di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero – nonché dei proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero – da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero (iscritti all’Aire), o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera (i cosiddetti frontalieri) e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero di lavoro dipendente o autonomo.
Si tratta di soggetti – è bene precisare – i quali hanno violato (per la stragrande maggioranza inconsapevolmente) gli obblighi di dichiarazione previsti da una legge del 1990 (la n. 167) che stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia le quali, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi e l’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018. E’ previsto comunque dall’emendamento che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione della norma.

L’altro importante emendamento a firma Santini (Pd), e sui cui contenuti noi eletti all’estero del PD ci siamo nel tempo confrontati con Governo e Parlamento, apporta modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori correggendo una situazione penalizzante per molti dei soggetti succitati i quali anche attraverso l’impegno qualificato e incalzante dell’Associazione Controesodo avevano rivendicato le loro giuste istanze. In particolare l’emendamento dispone che l’opzione per il regime fiscale agevolativo per il rientro dei lavoratori, introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 2015, che è esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente (di cui alla legge n. 238 del 2010), abbia effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale – è ora previsto grazie all’emendamento – si applica la precedente disciplina (più favorevole).
Quindi (se non verranno apportate modifiche alla Camera, cosa molto improbabile) l’agevolazione per il 2016 consisterà nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in modo che tali redditi concorrano alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento e non del 30 per cento come era finora previsto con grave danno economico per tanti lavoratori e lavoratrici che avevano optato per la legge n. 147 del 2015 e che avrebbero dovuto pagare un conguaglio negativo). Si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL collegato alla legge di Bilancio 2018, l’individuazione delle modalità per il recupero delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016.
2 – ON. MARCO FEDI: ALL’”ASSOCIAZIONE JUS VITAE AUSTRALIA” I MIGLIORI AUSPICI PER LA QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO INTITOLATO A PADRE PINO PUGLISI, STRAORDINARIO INTERPRETE DEI VALORI EVANGELICI E QUELLI CIVILI DI LEGALITÀ E GIUSTIZIA. Promossa dall’Associazione “Jus Vitae Australia” si terrà ad Adelaide, il 25 novembre, la Quarta edizione del Premio intitolato a Padre Pino Puglisi. ROMA, 23 NOVEMBRE 2017
Per l’occasione, l’on. Marco Fedi ha inviato un messaggio di saluto al Presidente Martino Princi.
“Impegni legati alla mia attività parlamentare – si legge nel messaggio – non mi consentono di lasciare Roma in tempo per essere ad Adelaide come avrei desiderato. Sarebbe stato un vero onore unirmi a voi per onorare la straordinaria figura di Padre Pino Puglisi. Voglio esprimere, tuttavia, il mio sincero apprezzamento per la vostra iniziativa che contribuisce, anche all’estero, a mantenere viva la memoria di uomini e donne che non si sono arresi alla violenza criminale e, per questa ragione, sono rimasti vittime della ferocia mafiosa”.
Padre Pino Puglisi è stato un sacerdote esemplare ed un educatore instancabile. A Brancaccio fondò il centro “Padre Nostro”, che divenne il punto di riferimento per i giovani e le famiglie del quartiere. La sua attenzione si concentrò principalmente al recupero degli adolescenti reclutati dalla criminalità mafiosa, riaffermando nel quartiere una cultura della legalità . E proprio questa sua attività – come è stato poi ricostruito dalle inchieste giudiziarie – ha costituito il movente dell’omicidio i cui esecutori e mandanti sono stati arrestati e condannati. Dopo aver ricordato la figura di Don Puglisi – a conclusione del suo messaggio – Fedi ha ringraziato “Jus Vitae Australia” per aver promosso il Premio e per gli obiettivi di concreta solidarietà che l’Associazione si è prefissa di raggiungere a favore di famiglie e bambini bisognosi.
“Don Pino ci ha insegnato che la dignità si può trovare ad ogni angolo, basta solo saperla scorgere, e – soprattutto – che ‘la mappa è più importante del tesoro’. Vi auguro, cari amici, il migliore successo per questa manifestazione e per la campagna di solidarietà che state portando avanti”. www.marcofedi.it

3 – FEDI E PORTA (PD): ERRORI DEI COMUNI SULLE TARIFFE TARI E GLI ITALIANI ALL’ESTERO CON IMMOBILI IN ITALIA. È di questi giorni la polemica relativa al fatto che numerosi comuni italiani hanno effettuato un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) ed è stato chiarito che il contribuente, anche se residente all’estero, può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore. ROMA, 23 NOVEMBRE 2017

È possibile che molti italiani residenti all’estero e proprietari di immobili in Italia possano essere interessati al rimborso per il semplice fatto che la TARI deve essere pagata da tutti i cittadini italiani residenti all’estero i quali siano proprietari di immobili in Italia, o per un terzo della tassa (i pensionati titolari di pensione estera o in convenzione) o per l’intera misura (tutti gli altri) – va ricordato tuttavia che i comuni possono applicare autonomamente riduzioni tariffarie o esenzioni, riservate alle abitazioni occupate da italiani residenti o domiciliati all’estero per un periodo di tempo superiore ai sei mesi all’anno e che quindi in questo caso molti italiani residenti all’estero non hanno dovuto pagare la TARI o l’hanno pagata in misura ridotta.

Per quanto riguarda gli errori di calcolo per la TARI, la problematica prende spunto da una interrogazione parlamentare nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale. Quindi, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

‘’Un diverso modus operandi da parte dei comuni – informa il Dipartimento delle Finanze in una sua recente Circolare del 20 novembre 2017, Prot. N. 41836/2017 – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’.

Nella circolare viene richiamata la normativa di riferimento, ovvero l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che rimanda al DPR n. 158 del 27 aprile 1999 per quanto riguarda il calcolo della tariffa da parte del Comune. Stabilito che la TARI si divide in quota fissa e quota variabile, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Infatti per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto – secondo il Dipartimento delle Finanze – computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Qualora quindi il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.

Il Dipartimento delle Finanze fornisce un esempio sul corretto calcolo della quota variabile della Tari per chiarire chi può richiedere il rimborso della tassa rifiuti a seguito dei calcoli errati da parte dei comuni.

L’esempio mette a confronto due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.

L’esempio evidenzia l’errore di calcolo che, in molti comuni a partire dal 2014, ha portato a raddoppiare la Tari dovuta nel caso di possesso o detenzione di una o più pertinenze. L’errore riguarda l’applicazione errata della quota variabile sia sulla superficie dell’abitazione che sulle pertinenze.

Con questo metodo, nuclei familiari con stessi componenti e con immobili della stessa superficie si sono trovati a pagare importi differenti.

Ripetiamo che qualora i contribuenti dovessero riscontrare errori nel calcolo della quota variabile della Tari da parte del comune o del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, sarà possibile presentare domanda di rimborso per gli anni a partire dal 2014.

La richiesta di rimborso della quota variabile Tari dovrà essere compilata e inviata al Comune indicando: dati necessari per identificare il contribuente; importo versato; importo per il quale si richiede il rimborso; dati identificativi della pertinenza che è stata erroneamente computata nel calcolo della Tari.

Ovviamente data la complessità della materia e la realistica circostanza di poter ottenere un rimborso sulle eventuali tasse pagate, si consiglia i cittadini italiani residenti all’estero i quali hanno pagato dal 2014 la TARI sull’immobile posseduto in Italia, di rivolgersi ad esperti fiscali, al fine di verificare l’eventuale errore del comune di riferimento e il diritto al rimborso e di leggere in ogni caso con attenzione la Circolare succitata del Dipartimento delle Finanze dove si spiega in maniera dettagliata e con chiari esempi come possono essersi sbagliati i comuni nell’applicare la TARI e quando si può (o non si può) procedere all’istanza di rimborso.

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