10356 LA FORNERO RISPONDE A BUCCHINO SULL’IMPORTO SOGLIA

20130117 21:38:00 redazione-IT

[b]LA FORNERO RISPONDE A BUCCHINO SULL’IMPORTO SOGLIA CONFERMANDO LA FUTURA MUTILAZIONE DELLE CONVENZIONI BILATERALI[/b]

Il problema dell’importo soglia nel sistema pensionistico contributivo sollevato dall’On. Gino Bucchino non è una questione marginale, come potrebbe sembrare dal silenzio e dall’indifferenza di istituzioni ed enti che si “occupano” dei diritti previdenziali dei lavoratori migranti. In realtà se non si chiarisce in maniera esatta ma anche giusta la normativa che disciplina l’applicabilità del c.d. importo soglia, introdotto dall’art. 24 del decreto legge n.201/2011 (Riforma Fornero), alle convenzioni internazionali, si rischia che queste ultime in un prossimo futuro possano esplicare una efficacia incompiuta, mutilata. E la recente risposta del Ministro Elsa Fornero ad una interrogazione dell’On. Bucchino non lascia ben sperare.

Il parlamentare eletto all’estero aveva interrogato il Ministro del Lavoro per evitare che la nuova normativa sull’importo soglia sia interpretata in maniera restrittiva e penalizzi quindi ingiustamente i nostri connazionali (come Bucchino aveva cercato di dimostrare con la sua interrogazione).
E’ utile ricordare che l’Inps ha emanato alcune circolari (l’ultima nello scorso ottobre) che trattano della tematica relativa all’importo soglia applicato alle pensioni in regime internazionale. Nelle sue circolari l’Inps (dopo aver consultato il Ministero del Lavoro) aveva indicato che ai fini della determinazione dell’importo soglia occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica. Sembrerebbe una buona notizia ma in effetti lo è solo in parte. Cerchiamo di chiarire. A partire dal 2012 nel sistema contributivo la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata spettano a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non essere inferiore ad un importo soglia mensile, rispettivamente di 1,5 e 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, e cioè di circa 650 euro e di 1.200 euro per il 2012, importo destinato ad aumentare sistematicamente ogni anno. Coloro i quali non maturano tali importi non avranno diritto alla pensione. Ora sappiamo che è verosimile che tali importi non possano essere soddisfatti dagli spesso miseri pro-rata delle pensioni italiane in convenzione, condizione che potrebbe essere peggiore in futuro quando si applicherà il solo sistema contributivo che determinerà una riduzione degli importi pensionistici italiani. In altre parole in futuro, considerato che il fenomeno dell’emigrazione italiana sembra riprendere intensità, i nuovi emigrati i quali avranno un numero limitato di contributi versato – come d’altronde accadeva con i vecchi emigrati – nell’assicurazione italiana, rischieranno di non essere in grado di perfezionare i nuovi requisiti (i predeterminati importi pensionistici sopra descritti) introdotti con l’istituzione dell’importo soglia anche se avranno maturato sia l’età pensionabile sia il requisito minimo contributivo previsto dalla legislazione italiana per le pensioni di vecchiaia e di anzianità.
L’Inps, consapevole di questa pericolosa situazione, ha nei recenti mesi emanato le circolari summenzionate che cercano apparentemente di risolvere il problema. Infatti l’Istituto previdenziale informa che, sia per i regolamenti comunitari che per le convenzioni bilaterali, ai fini del soddisfacimento dell’importo soglia potranno essere presi in considerazione gli importi delle pensioni estere. E ciò va bene; ma allora quale è il problema? Il problema è che può accadere che i lavoratori italiani che maturano il diritto a pensione in convenzione non siano ancora diventati titolari di pensioni o pro-rata esteri, oppure che la somma delle pensioni estere (immaginiamo i miseri importi delle pensioni latinoamericane) con il pro-rata italiano non permettano di raggiungere l’importo soglia. In questi casi, anche se il diritto virtuale a pensione sarà soddisfatto con l’applicazione dell’accordo di sicurezza sociale (avendo maturato sia l’età pensionabile che i requisiti minimi contributivi), in realtà non si avrà diritto alla pensione (pro-rata) italiana perché non sarà stato perfezionato l’importo soglia che ricordiamo per il 2012 è stato di 650 euro per le pensione di vecchiaia e di 1200 euro per la pensione di anzianità. La soluzione a questa non ipotetica e sciagurata eventualità, che potrebbe interessare un gran numero di cittadini emigrati – i quali perderebbero tutti i contributi versati in Italia nonostante il sistema delle convenzioni -, l’aveva indicata Bucchino nella sua recente interrogazione al Ministro del Lavoro Elsa Fornero, la quale ha finalmente risposto. Nella sua interrogazione il parlamentare aveva suggerito al Ministro, si badi bene non per chiedere una agevolazione per gli emigrati ma per invocare il rispetto delle disposizioni, dei criteri e delle logiche che informano le convenzioni di sicurezza sociale, di disporre la presa in considerazione – ai fini del perfezionamento dell’importo soglia – della “pensione teorica” in convenzione e non dell’effettivo pro-rata (o pensione) estero. La pensione teorica è quella alla quale il pensionato avrebbe diritto se tutta la contribuzione – estera ed italiana – fosse stata accreditata in Italia ed è quella che attualmente è utilizzata dall’Inps per calcolare l’importo del pro-rata italiano, a prescindere dalla titolarità o meno di una pensione estera. Si tratta quindi di una formula (l’utilizzo della pensione teorica) già ufficialmente adottata dal nostro Istituto previdenziale perché metodo convenzionale (previsto esplicitamente da tutti gli accordi stipulati dall’Italia). L’utilizzo della pensione teorica ai fini del perfezionamento dell’importo soglia salvaguarderebbe il diritto alla pensione dei nostri emigrati, sarebbe conforme al diritto internazionale e alle disposizioni previste dalle nostre convenzioni in materia di calcolo, eviterebbe il pericolo della vanificazione delle convenzioni internazionali attraverso la loro inosservanza, ed infine eviterebbe la disparità di trattamento (questa sì incostituzionale) tra nuovi pensionati italiani in convenzione titolari i più fortunati di un pro-rata estero e non titolari, i meno fortunati, di tale pro-rata o comunque titolari di un pro-rata estero molto basso che sommato alla pensione italiana non raggiungerebbe comunque l’importo soglia.
Purtroppo il Ministro Fornero nella sua risposta all’On. Bucchino datata 21 dicembre 2012 – ma ricevuta solo ieri dal destinatario – affossa i diritti dei lavoratori migranti e mutila le convenzioni di sicurezza sociale sostenendo che ai fini del calcolo dell’importo soglia non possa essere preso in considerazione l’importo teorico (somma teorica dei due pro-rata) ma solo l’importo di cui il pensionato fruisce effettivamente. In altre parole l’interpretazione del Ministero del Lavoro riduce l’efficacia delle convenzioni bilaterali negando la salvaguardia dei diritti previdenziali nei confronti di coloro i quali non sono ancora diventati titolari di pensione estera nel momento in cui maturano il diritto a pensione italiana con il meccanismo della totalizzazione e nel sistema contributivo e creando così un sistema di tutela che prevede una incostituzionale disparità di trattamento tra i futuri pensionati italiani in convenzione, titolari gli uni (i salvaguardati) di un pro rata estero e non titolari gli altri (i penalizzati) di tale pro rata estero.
E infine, cari Ministro Fornero e Inps, vale la pena sottolineare che l’articolo 52 del Regolamento comunitario n. 883 è abbastanza chiaro in materia: “L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto…calcolando un importo teorico e successivamente (“solo successivamente” ndr) un importo effettivo.” In altre parole l’importo teorico andrebbe inizialmente confrontato con l’importo soglia anche ai fini del perfezionamento del diritto e non solo del “quantum”.
Si tratta di una questione di massima importanza – è a rischio la natura stessa delle convenzioni bilaterali che sono state stipulate per agevolare i lavoratori migranti – e che dovrà essere affrontata con maggiore competenza e senso di equanimità dal prossimo Governo e che comunque andrà composta dalla giurisprudenza se necessario.

 

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