9890 Il testo della convenzione Inps-Mae per i pensionati all’estero

20120622 16:17:00 red-roma

Pubblichiamo la convenzione tra Ministero degli Affari Esteri (MAE) ed Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), nell forma provvisoria in cui l’abbiamo reicevuta e speriamo possa essere utile a quanti, operatori dei Patronati in primo luogo, debbono operare pe ottenere ,a favore dei pensionati all’estero ,il migliore servizio possibile.
Ci auguriamo che le forme più burocratiche e vessatorie del rapporto fra lo Stato e gli anziani, possano essere attenuate o superate.

CONVENZIONE FRA MINISTERO AFFARI ESTERI ED INPS

L’anno 2012 il giorno 20 del mese di giugno
il ministero degli affari esteri nella persona del ministro Giulio Terzi e l’istituto nazionale della previdenza sociale, ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, via Ciro il grande n.21, codice fiscale 80078750587, nella persona del presidente Antonio Mastropasqua

VISTI

l’art.15 della alegge n.241/90 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivia’ di interesse comune;

l’art.58, comma 2, del dl 7 marzo 2005 n.82 Codice dell’amministrazione digitale come modificato dall’art.41, comma 1, lett.A) del dl 30-12-2010 n.235, il quale stabilisce che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita’ di accesso ai dati;

l’art.50 comma 2 del sopra citato dl 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione e’ reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente;

l’art.43 del dpr 28 dicembre 2000 n.445,Testo unico in materia di documentazione amministrativa, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n.183 art.15 c), il quale dispone che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art.46 e 47 e che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalita’ di cui all’art.43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici;

l’art.7 del dl 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n.106 che prevede la possibilita’ di attivare convenzioni tra pubbliche amministrazioni per acquisire in via telematica i dati e le informazioni personali, nonche’ in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni ed alle frodi fiscali, contributive, nonche’ per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito;

il dl 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali;

la comunicazione inoltrata al garante per la protezione dei dati personali del 4 aprile 2012 ex art.39, comma 1, lett.A) del Codice in materia di protezione dei dati personali;

la deliberazione del presidente dell’INPS n.103 del 19 giugno 2012:

CONSIDERATO CHE

Il ministero degli affari esteri e l’INPS intendono ulteriormente intensificare la gia’ positiva collaborazione in atto, allo scopo di rendere ancora piu’ efficace il servizio di pagamento delle prestazioni ai pensionati italiani residenti all’estero;

le comunicazioni di dati e informazioni previste dalla presente Convenzione sono indispensabili per il proseguimento dei fini istituzionali delle Parti contraenti;

il Ministero degli Affari Esteri e l’INPS dispongono di sistemi nformativi automatizzati per lo svolgimento delle rispettive attivita’ istituzionali e che e’ attualmente in funzione la rete telematica dei collegamenti internazionali dell’INPS per l’erogazione dei servizi ai lavoratori e pensionati italiani all’estero presso rappresentanze diplomatico-consolari,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto
Il Ministero degli Affari Esteri e l’INPS si impegnano a collaborare per la realizzazione di uno scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, specificate nei successivi art.2 e 3, finalizzato al perseguimento di fini istituzionali, nel rispetto del principio della riservatezza di cui al d.lgs n.196/2003 e delle norme di sicurezza stabilite per i rispettivi sistemi informativi.

Le parti mettono a disposizione i dati cosi’ come risultano al momento dell’interrogazione senza assumere responsabilita’ per le variazioni che potranno successivamente intervenire.

Le modalita’ per lo scambio automatizzato delle informazioni sono contenute nel Disciplinare tecnico, allegato alla presente Convenzione e parte integrante della stessa.

Eventuali modifiche al Disciplinare tecnico potranno essere concordate direttamente tra le competenti strutture tecniche delle Parti.

Il Ministero degli Affari Esteri e l’INPS inoltre si impegnano a realizzare progetti sperimentali finalizzati ad ampliare la gamma dei servizi istituzionali erogati ai lavoratori, ai pensionati ed alle aziende italiane che operano sui mercati esteri.

L’INPS si impegna a far si’ che tutte le iniziative dell’Istituto che hanno riflessi operativi sugli uffici all’estero del Ministero degli Affari Esteri siano preventivamente comunicate ai fini di una corretta informazione e per le istruzioni operative agli Uffici stessi da parte del Ministero.

Art.2

Obblighi del Ministero

Il Ministero degli affari esteri per consentire all’INPS i necessari controlli diretti ad evitare il rischio di pagamenti ndebiti e ad assicurare la regolarita’ del pagamento delle pensioni, mette a disposizione dell’Istituto le informazioni relative all’anagrafe consolare per verificare:

le date di decesso dei pensionati;

gli indirizzi degli stessi;

il trasferimento all’estero dei titolari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali per garantire il rispetto della normativa in materia di inesportabilita’ delle prestazioni.

Art.3
obblighi dell’INPS

L’INPS, per consentire al Ministero degli Affari Esteri di svolgere attraverso la rete diplomatico consolare l’attivita’ di assistenza pensionistica ai nostri connazionali residenti all’estero, rende disponibile l’accesso alle informazioni contenute nei propri archivi gestionali attraverso i servizi pubblicati nell’apposita sezione dedicata del proprio sito internet.

L’accesso al suddetto sito consentira’ agli operatori del Ministero di visualizzare i dati essenziali delle pensioni dei residenti all’estero per l’utilizzo:

della procedura di trasmissione delle dichiarazioni reddituali finalizzate alla verifica del diritto alle prestazioni collegate al reddito;

della procedura di trasmissione delle richieste di applicazione delle detrazioni d’imposta sulle pensioni;

delle procedure di segnalazione di date di decesso, di variazione di indirizzo e coordinate bancarie per l’accredito della pensione.

Art.4
Sviluppo della cooperazione

L’INPS ed il Ministero degli Affari esteri continueranno a cooperare per la definizione di comuni applicazioni nelle seguenti aree:

sicurezza dei dati;

posta elettronica certificata;

prevenzione delle frodi.

Le parti conservano la piena titolarita’ delle informazioni acquisite per lo svolgimento della propria attivita’ istituzionale, dei rispettivi sistemi informativi, nonche’ l’esclusiva competenza a gestire, definire, modificare i sistemi di elaborazione di ricerca, di rappresentazione o organizzazione di dati, nel rispetto degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art.5
Modalita’ dello scambio delle informazioni.

L’accesso ai dati, di cui all’art.1 della presente Convenzione, sara’ effettuato mediante la rete inernet ed il sistema pubblico di connettivita’ e cooperazione (SPC).

Le specifiche tecniche dei collegamenti sono concordate tra le parti, tenute presenti le direttive del DigirPA.

Eventuali modifiche di tali specifiche saranno comunicate in tempo utile per consentire i necessari adeguamenti.

Il collegamento sara’ reso disponibile nell’arco delle 24 ore per permettere l’accesso ai dati anche da parte della rete diplomatica consolare distribuita su tutte le aree geografiche.

Lo sviluppo delle applicazioni informatiche e la predisposizione delle apparecchiature hardware eventualmente necessarie saranno curate dall’INPS.

Le parti si esonerano vicendevolmente da ogni responsabilita’ per danni diretti e/o indiretti e per eventuali interruzioni temporanee all’erogazione dei servizi.

Art.6
Limiti all’uso dei dati

Entrambe le parti sono autorizzate all’uso dei dati esclusivamente per fini istituzionali:

– l’INPS per integrare il proprio patrimonio informativo al servizio dei cittadini per assicurare ai lavoratori italiani all’estero lo stesso livello di servizi erogato sul territorio nazionale e garantire la regolarita’ nel pagamento delle prestazioni;

– il Ministero degli affari esteri per garantire un efficiente servizio all’utenza per il tramite della rete diplomatico consolare per quanto attiene alla materia previdenziale e pensionistica.

Le parti si impegnano reciprocamente a limitare e a controllare sulla base dei criteri di autorizzazione, l’accesso ai dati attraverso idonee procedure atte a registrare le operazioni effettuate e ad identificare i relativi operatori con soluzioni tecniche che si adegueranno alle disposizioni emanate in propsito dal DigitPA.

Art.7

Obblighi ai sensi del decreto legislativo n.196/2003

Ciascuna delle parti e’ tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs n.196 del 30 giugno 2003.

Le parti cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Le parti si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall’art.11 del d.lgs n.196 del 30 giugno 2003. Cureranno altresi’ che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, ne’ in alcun modo riprodotti.

In conformita’ a quanto sopra, ciascuna delle parti provvedera’ ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualita’ di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art.30 d.lgs 196/2003).

Art.8

Obbligo di riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservati i dati e ad utilizzarli per fini strettamente istituzionali, convenendo di inaricare del trattamento dei dati esclusivamente proprio personale dipendente appositamente autorizzato.

E’ fatto assoluto divieto a pena di risoluzione della Convenzione di consentire a terzi la consultazione o la cessione dei dati in esecuzione alla presente Convenzione, salvo i casi previsti dalla normativa.

Art.9
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto inconvenzione ciascuna delle parti nomina propri responsabili quali soggetti preposti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni afferenti il documento convenzionale.

Sara’ cura di ognuna delle parti comunicare all’altra i nominativi ed i recapiti dei responsabili mediante apposita nota; la stessa modalita’ sara’ seguita in caso di eventuali sostituzioni degli stessi responsabili o dei loro riferimenti.

Art.10
Decorrenza e durata
La presente Convenzione ha durata triennale , a decorrere dalla data della stipula e verra’ rinnovata tacitamente per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi attraverso comunicazione scritta con preavviso minimo di tre mesi.

 

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