9881 Voto all’estero:la proposta di Luigi Reale (Italia dei Valori) da Bedford G.B.

20120621 12:41:00 red-roma

Voto all’estero, una proposta e considerazioni politiche del Presidente del circolo Di Pietro di Bedford (UK), Luigi Reale sulla possibilità di migliorare la legge sul voto all’estero per corrispondenza, nell’intento di migliorare la segretezza e la certezza del voto.La proposta di Reale prevede, in particolare, l’obbligo di allegare, insieme ma separatamente alla scheda votata, undocumento valido e la firma del certificato elettorale

Il Presidente del Circolo "Di Pietro" di Bedford, Luigi Reale ( Italia dei Valori) riflette sulla opportunità di migliorare la legge sul voto all’estero per garantire la certezza del voto.
La proposta di Luigi Reale prevede, in particolare, l’obbligo di allegare gli estremi di un documento valido e la firma del certificato elettorale al materiale che i connazionali rinviano per posta in Italia.

Con la legge del 27 dicembre n. 459 del 2001 (detta anche legge Tremaglia) si è introdotto il voto per corrispondenza per gli italiani all’estero, quindi la disciplina di uno specifico regime per il voto all’estero. Questa legge la si è impiegata per la prima volta nelle elezioni politiche del 2006, e con alcune piccole modifiche successive, poi nel 2008. Già la prima applicazione mise infatti in evidenza difficoltà tecniche e dubbi di legittimità costituzionale, circa il rispetto dei requisiti di personalità e segretezza del voto (in base all’art. 48 della Costituzione).

Non mi dilungherò, dice L.Reale, sull’opportunità o meno del voto per corrispondenza previsto dalla legge in oggetto, rispetto ad altri sistemi di voto come quello in seggi o il voto elettronico, argomento lungamente dibattuto.

Mi soffermerò, invece, su come meglio possa essere perfezionata l’attuale legge, al fine di migliorare l’efficienza del procedimento elettorale all’estero nel suo complesso.

Ciò in conseguenza di una lunga serie di denunce, brogli, inchieste parlamentari e giornalistiche seguite alle due elezioni citate. Le forze politiche, già dopo le elezioni del 2006, avevano presentato al Parlamento diverse bozze di modifica alla legge stessa, proponendo più o meno importanti modifiche, ma con la fine anticipata della legislatura queste bozze non hanno potuto prender corpo. Quindi voglio precisare , continua il segretario del circolo Italia dei valori di Bedford.che proposte di questo tipo già ci sono state, ma non sono giunte al termine.

A tal fine credo, dice L.Reale, che sia necessario per adesso mantenere la normativa attuale, ma pur sempre con alcune essenziali correzioni. Cioè firma del certificato elettorale ed acclusione degli estremi di un documento.

Tecnicamente la mia proposta è così strutturata:

le schede elettorali vanno inserite nella busta completamente bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed esclusivamente le schede elettorali.

l’obbligo di firmare il tagliando elettorale deve essere imposto, apponendovi unitamente l’indicazione degli estremi di un documento d’identità valido. Tagliando che va staccato dal certificato elettorale, seguendo l’apposita linea tratteggiata, e rispedito nella busta grande affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente), unitamente a quella più piccola, sigillata, e contenete le schede elettorali. Attenzione sulle schede e sulla busta bianca piccola, così come adesso, non deve apparire alcun segno di riconoscimento. Vediamo come questa modifica dovrebbe essere apportata al comma 6, art. 12 della legge 459 del 2001.

Com’è adesso:

"6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. (Legge 459, art.12, c.6)".

Come dovrebbe essere:

"6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale che va firmato nell’apposito spazio ed inserita la dicitura del tipo di documento con il numero d’identificazione del medesimo. Il certificato elettorale, comprovante l’esercizio del diritto di voto, va conservato e la busta affrancata deve essere spedita non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento eccetto il tagliando. (Legge 459, art.12, c.6 modificato)".

Naturalmente questo cambiamento implica una serie d’adattamenti legislativi e procedurali successivi, in particolare sul sistema di controllo delle firme e del documento d’identità, che potrebbe essere applicato a campione, ciò non rallentare le procedure di spoglio, e invece in maniera incisa nei casi controversi.

La modifica del comma 6, così posta, diviene un potente deterrente contro i tipi di brogli seguiti alle elezioni del 2006 e del 2008. Onestamente diviene quasi impossibile falsificare un vasto numero di firme e un vasto numero di estratti di documenti. I due sistemi d’identificazione incrociati tendono ad assicurare, seppur non in maniera assoluta, una maggiore effettività e personalità al voto rispetto la situazione attuale.

Allo stesso modo non viene violato il rispetto del requisito di segretezza del voto, in conformità all’art. 48 della Costituzione.

Voglio ribadire qui che la dichiarazione di voto è per sua natura segreta, personale e non delegabile. Questi principi, nelle votazioni al seggio, sono garantiti tramite accertamento della identità del votante, da parte dei componenti del seggio elettorale stesso: accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale esibito. Quando il diritto di voto è esercitato per corrispondenza, come nel nostro caso, detta attività di riconoscimento e d’identificazione non può essere omessa, pertanto il diritto di voto dovrebbe essere esercitato mediante corrispondenza solo a condizione che avvenga un’attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio. Cioè tramite firma ed apposizione degli estremi di un documento d’identità valido, che accerta l’effettivo esercizio dell’operazione d’identificazione e riconoscimento del votante.

Allo stato attuale delle cose questo fondamentale requisito viene palesemente violato. Ne conseguono brogli di così vasta portata che falsificano, in maniera estesa, la volontà espressa nel voto degli italiani all’estero e gli stessi principi espressi nella seconda parte della Costituzione.

Un’ultima considerazione molto importante, dice il Presidente del Circolo Di Pietro di Bedford.

La legge 459/2001 non è una legge costituzionale bensì ordinaria, poiché non tratta il diritto di voto attivo e passivo del corpo elettorale, ma solo la modalità dello stesso. Quindi i tempi legislativi per un cambiamento ci sono.

La segretezza e personalità del voto garantiscono l’indipendenza politica e la coscienza civile, al momento questi principi, nelle modalità attuali di voto per gli italiani all’estero, sono spesso violati. Di certo soltanto la maturità ed un senso etico proprio dei cittadini può garantire una totale rispetto delle regole. Ma anche il legislatore deve far si che si rafforzi quella serie di valori e regole che sono alla base della democrazia, legiferando per un suo progressivo miglioramento.

 

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