8248 BUCCHINO (PD): MIA PROPOSTA DI LEGGE PER GARANTIRE IL TRATTAMENTO MINIMO AGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO

20101006 20:14:00 redazione-IT

[b]Importante iniziativa legislativa dell’on. Gino Bucchino per garantire il trattamento minimo ai pensionati italiani emigrati e che rientrano in Italia.[/b]

Come è noto soprattutto agli addetti ai lavori, in virtù dell’articolo 8 della legge n. 153/1969, i titolari di pensione in convenzione internazionale, e cioè di un pro-rata di pensione italiana acquisita tramite la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi prevista da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, hanno diritto al trattamento minimo italiano a condizione che possano far valere in Italia almeno dieci anni di contribuzione effettiva (in costanza di rapporto di lavoro) e che, ovviamente, soddisfino i requisiti reddituali stabiliti della normativa italiana.

Anche se – spiega il parlamentare eletto nella Circoscrizione Estero – va precisato che comunque ai fini dell’attribuzione del trattamento minimo italiano si tiene conto dell’eventuale pro-rata di pensione corrisposto da organismi previdenziali esteri in modo tale che se la somma del pro-rata estero e della pensione “a calcolo” italiana, quella basata esclusivamente sui contributi versati, supera l’importo del trattamento minimo italiano, quest’ultimo non viene erogato.

Il problema che questa proposta di legge intende affrontare e risolvere – riferisce Bucchino – attiene ai diritti previdenziali dei pensionati ex emigrati ma ora residenti in Italia e di coloro che rientreranno in Italia in futuro. Infatti se da un lato i residenti all’estero, titolari di pensione in convenzione, in base alla legge su descritta devono far valere almeno dieci anni di contribuzione effettiva in Italia ai fini dell’eventuale attribuzione del trattamento minimo italiano, i pensionati residenti in Italia, in base a quanto disposto dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale e da numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono acquisire il diritto al trattamento minimo a prescindere dall’entità della contribuzione fatta valere in Italia. In altre parole per questi ultimi è teoricamente sufficiente la titolarità di un pro-rata italiano, il soddisfacimento dei requisiti reddituali e la condizione che la somma del pro-rata estero e di quello italiano non superi l’importo del trattamento minimo italiano, affinché venga attribuito tale trattamento minimo. Esclusi da questa prerogativa sono i pensionati residenti in Italia e titolari di pro-rata italiano acquisito tramite l’applicazione delle convenzioni bilaterali con il Canada e il Venezuela: ciò perché queste due convenzioni, a causa di una spiacevole omissione da parte del legislatore, non prevedono esplicitamente, a differenza di tutte le altre convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, la garanzia del trattamento minimo per i pensionati residenti in Italia. Si tratta di una grave disparità di trattamento ai danni dei pensionati italiani residenti in Italia i quali hanno acquisito il diritto al pro-rata tramite l’applicazione delle convenzioni con il Canada e il Venezuela, rispetto a tutti gli altri pensionati i quali invece hanno acquisito il diritto al pro-rata tramite l’applicazione di una qualsiasi delle convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia.

La mia proposta di legge intende ovviare a questa discriminazione stabilendo che tutti i titolari di pro-rata italiano acquisito con il meccanismo della totalizzazione dei contributi previsto da accordi o convenzioni di sicurezza sociale, possano avere il diritto al trattamento minimo italiano se sono residenti in Italia e se soddisfano i requisiti reddituali previsti dalla normativa italiana, per evitare che migliaia di pensionati italiani emigrati in Canada e Venezuela e rientrati in Italia non abbiano il diritto, come avviene in base alla normativa vigente, al trattamento minimo pensionistico garantito invece a tutti gli altri residenti e per introdurre una norma nazionale che abbia valore universale in modo tale che ai pensionati italiani emigrati rientrati in Italia venga garantito il trattamento minimo a prescindere dalle disposizioni contemplate da convenzioni internazionali spesso ambigue e disomogenee.

D’altronde è la stessa Costituzione italiana che all’articolo 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”e all’articolo 38 recita: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”.

La proposta di legge per perseguire l’obiettivo prefissato modifica l’articolo 8 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni, recante disposizioni per la revisione degli ordinamenti e delle norme in materia di sicurezza sociale.

 

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