Decreto Cittadinanza: la documentazione ufficiale del Maeci e il testo del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri approva modifiche alla legge sulla cittadinanza “ius sanguinis”

(Comunicato Stampa MAECI del 28 marzo 2025)

“Il Consiglio dei Ministri ha adottato oggi il “pacchetto cittadinanza”, insieme di misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riformare la disciplina in materia di cittadinanza. L’obiettivo delle misure adottate oggi è valorizzare il legame effettivo tra l’Italia e il cittadino all’estero. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito che “non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di “commercializzazione” dei passaporti italiani. La cittadinanza deve essere una cosa seria”.

I Paesi di maggiore emigrazione italiana hanno avuto infatti negli ultimi anni un forte incremento di riconoscimenti della cittadinanza. Dalla fine del 2014 alla fine del 2024 i cittadini residenti all’estero sono aumentati da circa 4,6 milioni a 6,4 milioni: un aumento del 40% in 10 anni. I procedimenti giudiziari pendenti per l’accertamento della cittadinanza sono oltre 60.000.

Ad esempio, l’Argentina è passata dai circa 20.000 del 2023 a 30.000 riconoscimenti già l’anno successivo. Il Brasile è passato da oltre 14.000 nel 2022 a 20.000 lo scorso anno. Il Venezuela contava quasi 8.000 riconoscimenti nel 2023. Gli oriundi italiani nel mondo che potrebbero chiedere il riconoscimento della cittadinanza con la legge vigente sono potenzialmente tra i 60 e gli 80 milioni.

La riforma libererà risorse per rendere i servizi consolari più efficienti, nella misura in cui questi potranno dedicarsi in via esclusiva a chi ne ha una reale necessità, in virtù del suo concreto legame con l’Italia. Il sistema attuale si ripercuote infatti sull’efficienza degli uffici amministrativi o giudiziari italiani, messi sotto pressione da chi si reca in Italia solo nel tentativo di accelerare l’iter del riconoscimento della cittadinanza, alimentando anche frodi o pratiche scorrette.

Per raggiungere questo obiettivo, si procede in due fasi: alcune norme entrano in vigore subito con decreto-legge e, successivamente, si procede a una riforma organica dei requisiti sostanziali e delle procedure in materia di cittadinanza.

Il decreto-legge approvato oggi prevede che gli italo-discendenti nati all’estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.

Nella seconda fase, con un primo disegno di legge (sempre approvato oggi) si introducono ulteriori e più approfondite modifiche sostanziali alla legge sulla cittadinanza. Si impone innanzitutto ai cittadini nati e residenti all’estero di mantenere nel tempo legami reali con il nostro Paese, esercitando i diritti e i doveri del cittadino almeno una volta ogni venticinque anni.

La riforma è completata da un secondo disegno di legge che rivede anche le procedure per il riconoscimento della cittadinanza. I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai consolati, ma ad un ufficio speciale centralizzato alla Farnesina. Ci sarà un periodo transitorio di un anno circa per l’organizzazione dell’ufficio. L’intento è rendere più efficienti le procedure, con economie di scala evidenti. I consolati dovranno concentrarsi sull’erogazione dei servizi a chi è già cittadino e non più a “creare” nuovi cittadini.

Il provvedimento contiene, infine, altre misure per migliorare e modernizzare l’erogazione dei servizi: legalizzazioni, anagrafe, passaporti, carte d’identità valide per l’espatrio. Inoltre, si prevedono misure organizzative per mettere la struttura della Farnesina sempre più al servizio dei cittadini e delle imprese.”

 

(evidenziazioni in grassetto della nostra redazione)

FONTE: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/03/il-consiglio-dei-ministri-approva-modifiche-alla-legge-sulla-cittadinanza-ius-sanguinis/

 

 

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (25G00049) (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2025

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno  1865,
n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15; 
  Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni  «Sulla
cittadinanza italiana»; 
  Vista la legge 21 aprile 1983, n.  123,  recante  «Disposizioni  in
materia di cittadinanza»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove  norme  sulla
cittadinanza»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
«Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69»  e  in
particolare l'articolo 19-bis; 
  Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia
di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale  sono  state
finora  interpretate  nel  senso  di  accordare  alle  persone   nate
all'estero  una  facolta'  di  chiedere   il   riconoscimento   della
cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale  ne'  oneri
di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di  vincoli  effettivi
con la Repubblica; 
  Considerato  che  tale  assetto  normativo  determina  la  crescita
continua  ed  esponenziale  della  platea  di  potenziali   cittadini
italiani che risiedono al di fuori del territorio  nazionale  e  che,
anche in ragione del possesso di una o piu' cittadinanze  diverse  da
quella italiana,  sono  prevalentemente  legati  ad  altri  Stati  da
vincoli profondi di cultura, identita' e fedelta'; 
  Considerato che la possibile assenza di vincoli  effettivi  con  la
Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini,  che  potrebbe
raggiungere  una  consistenza  pari  o  superiore  alla   popolazione
residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio
serio  ed  attuale  per  la  sicurezza   nazionale   e,   in   virtu'
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli  altri  Stati
membri della stessa e dello Spazio Schengen; 
  Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalita',
e' opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e,
conseguentemente, europea in  capo  alle  persone  nate  e  residenti
all'estero alle quali lo stato di cittadini e' gia' stato validamente
riconosciuto; 
  Considerato  che  e'  opportuno  prevedere   l'applicazione   della
normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali  e
ai procedimenti amministrativi  instaurati  in  data  anteriore  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto; 
  Ritenuta  pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
introdurre   limitazioni   nella   trasmissione   automatica    della
cittadinanza  italiana  a  persone  nate  e   residenti   all'estero,
condizionandola  a  chiari  indici  della  sussistenza   di   vincoli
effettivi con la Repubblica; 
  Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di operare
un bilanciamento tra i principi di cui agli  articoli  1  e  3  della
Costituzione, applicando le suddette limitazioni  a  tutti  i  futuri
riconoscimenti di  cittadinanza  italiana  ed  evitando  l'intrinseca
irragionevolezza  di  riconoscimenti  della   cittadinanza   italiana
secondo criteri diversi  a  seconda  di  un  fattore  casuale  e  non
indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale  la  nascita
dei richiedenti, in  luogo  dell'effettivo  esercizio  di  diritti  o
adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
per evitare, nelle more dell'approvazione  di  una  riforma  organica
delle disposizioni in  materia  di  cittadinanza,  un  eccezionale  e
incontrollato   afflusso   di   domande   di   riconoscimento   della
cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalita' degli  uffici
consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri   della   giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito
il seguente: 
    «Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20  della
presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile  1983,  n.  123,
agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge  13  giugno  1912,  n.
555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato
con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato  non  avere
mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero  anche
prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e'  in
possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle  seguenti
condizioni: 
      a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto,  nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di
domanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora
di Roma, della medesima data; 
      b)  lo  stato  di  cittadino  dell'interessato   e'   accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23:59,
ora di Roma, della medesima data; 
      c) un genitore o adottante cittadino e' nato in Italia; 
      d) un genitore o adottante  cittadino  e'  stato  residente  in
Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o
di adozione del figlio; 
      e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o  degli
adottanti cittadini e' nato in Italia.». 
  2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Controversie  in
materia di accertamento dello stato di  apolidia  e  di  cittadinanza
italiana»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi
espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia  di
accertamento  della  cittadinanza  italiana  non  sono   ammessi   il
giuramento e la prova testimoniale. 
    2-ter.  Nelle  controversie  in  materia  di  accertamento  della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e'
tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause  di  mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».

                                Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 



Il decreto nel n. del 28 marzo 2025 della Gazzetta ufficiale

SCARICA

G.U.-Decreto Cittadinanza (selezione)20250328_073-

Views: 148

REFERENDUM su LAVORO e CITTADINANZA 2025 | INFORMAZIONI PER VOTARE ALL’ESTERO

1 commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.