Lavorare all’estero senza iscrizione all’AIRE. In arrivo lettere di accertamento del fisco italiano

Sono migliaia le lettere inviate in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero, ma risultano fiscalmente residenti in Italia e non hanno dichiarato i redditi di fonte estera

Il principio è in virtù del diritto tributario italiano definito “Word Wide Taxation” o tassazione mondiale. Ovvero i redditi del cittadino residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano. Indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono generati. Anche se su tali redditi risultano già pagate le imposte nel Paese estero di produzione del reddito. Questo non esclude la possibilità di utilizzare il credito di imposta, per evitare la doppia tassazione, come previsto dalla normativa tributaria italiana.

Gli avvisi di accertamento ai contribuenti vengono inviati quando l’Agenzia delle Entrate rileva, nella documentazione in suo possesso, delle anomalie fiscali. I destinatari sono tutti quei cittadini italiani che lavorano all’estero e non si sono iscritti all’AIRE. E senza iscrizione all’AIRE il cittadino risulta fiscalmente residente in Italia. Quindi deve indicare in dichiarazione i redditi conseguiti all’estero.

 

Ma come fa l’Agenzia delle Entrate a sapere che un contribuente italiano ha lavorato e conseguito un reddito all’estero?

Bisogna risalire all’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Qua si dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti degli altri Stati membri in relazione. Informazioni, tra le altre, anche sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, dagli stessi percepiti.

Partendo da queste segnalazioni, secondo un comunicato dell’Agenzia delle Entrate, rilanciato dal deputato Fabio Porta, sono migliaia le lettere inviate in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero e non sono iscritti all’AIRE. La notizia è data dall’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento n. 439255.

A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso. L’azione dell’Agenzia delle Entrate è per promuovere un adempimento spontaneo da parte dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Viene data così l’opportunità di regolarizzare l’errore o l’omissione della e nella dichiarazione dei redditi italiana per beneficiare della riduzione delle sanzioni previste. Infatti i contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno l’avviso di accertamento potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dalla legge (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). All’interno dell’avviso di accertamento sono comunque descritte le modalità per richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

 

FONTE: https://www.leggoalgarve.com/lavorare-estero-aire/

 

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