4399 SCHIRRU (PD): Emendamento Milleproroghe

20080219 11:28:00 redazione-IT

L’on. Amalia Schirru ha presentato oggi un emendamento all’art 46 del c.d. Decreto Milleproroghe volto a garantire il prepensionamento di quei familiari che assistono disabili gravi e gravissimi.
Nel corso della XV Legislatura l’on. Schirru ha più volte sostenuto e proposto diversi provvedimenti che consentissero di migliorare le condizioni di vita dei disabili e facilitare l’assistenza. Ultimo in ordine cronologico, l’Odg sulle barriere architettoniche che impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire in tempi rapidi il congruo rifinanziamento della citata legge n. 13 del 1989, nonché ad estendere a favore delle persone disabili, in aggiunta ai contributi previsti dall’articolo 9 della legge n. 13 del 1989, l’ulteriore misura di sostegno della detrazione dall’imposta lorda, per una quota pari al 55 per cento, delle spese effettuate per realizzare le opere previste al medesimo articolo 9 della citata legge n. 13 del 1989.

“Chi vive la disabilità non può aspettare oltre. È per questi motivi che ho deciso di presentare questo emendamento che è volto a garantire una giusta assistenza ai disabili gravi e gravissimi, attraverso la riduzione dell’età pensionabile dei familiari che se ne prendono cura.” Ha sostenuto l’on. Schirru.

Di seguito il testo dell’emendamento presentato.

AC 3324-A__ EMENDAMENTO

Art. 46

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 46-bis.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili).
1. All’articolo 42, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave)”;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

”6-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall’età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
6-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6-quater. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all’interno del nucleo familiare, qualora all’interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
6-quinquies. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all’artigianato, e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.
6-sexies. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest’ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un’attività lavorativa.
6-septies. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

On. Amalia Schirru

 

 

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