4866 Le ultime sentenze della Corte di Giustizia europea su lavoro e migranti

20080426 14:44:00 redazione-IT

Dall’Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa

Lavoro a tempo determinato nel settore pubblico (C268 06 -15 aprile 2008)

I dipendenti a tempo determinato del settore pubblico godono degli stessi diritti di quelli a tempo indeterminato, in particolare per quanto concerne retribuzione e contributi previdenziali.

Libera circolazione (C398 06 – 10 aprile 2008)

Viola il diritto comunitario la norma dei Paesi Bassi che subordina il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini di altri Stati dell’Unione che non lavorano o sono in pensione alla prova di avere sufficienti risorse per vivere.

Assicurazione di vecchiaia e calcolo dei periodi assicurativi (C331 06 – 3 aprile 2008)

Il calcolo della pensione di vecchiaia di un cittadino comunitario si fa conteggiando, in maniera omogenea, gli anni del lavoro svolto in qualunque Stato UE.

Distacco dei lavoratori e tutela previdenziale dei lavoratori (C346 06 – 3 aprile 2008)

La direttiva comunitaria relativa al distacco dei lavoratori può ostare al fatto che un appalto pubblico sia subordinato al rispetto delle retribuzioni di un contratto collettivo vigente nel luogo dell’esecuzione della prestazione

Accordo di associazione CEE-Turchia e libera circolazione dei lavoratori (C294 06 – 24 gennaio 2008)

Il fatto che un cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente non può privare quest’ultimo della qualifica di «lavoratore» né ostare al suo inserimento nel regolare mercato del lavoro.

Esportabilità dei periodi contributivi (C396 05 – 18 dicembre 2007)

Il pagamento di una pensione di vecchiaia a sfollati di nazionalità o di origine tedesca non può essere rifiutato in ragione della loro residenza in un altro stato membro. La Corte dichiara incompatibile con la libera circolazione delle persone l’autorizzazione concessa alla Germania di subordinare il computo di periodi contributivi maturati al di fuori del territorio della Repubblica federale alla condizione che il beneficiario vi risieda.

Previdenza complementare in caso d’insolvenza del datore di lavoro (C278 05 – 25 gennaio 2007)

Gli Stati membri non sono obbligati a finanziare essi stessi le prestazioni di vecchiaia previste da regimi di previdenza complementare in caso di insolvenza del datore di lavoro (Regno Unito).

Possibilità per le organizzazioni sindacali di indurre le imprese stabilite in altri Stati membri a trattare le retribuzioni (C341 05 – 18 dicembre 2007)

Costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi l’azione collettiva condotta dal sindacato Svedese dei lavoratori delle costruzioni contro il prestatore di servizi straniero (Laval) ad avviare trattative sulle retribuzioni e a sottoscrivere un contratto collettivo.

L’Osservatorio per le politiche sociali in Europa è un’iniziativa dell’INCA CGIL e INCA Belgio
Rue de la Loi, 26/20
Tel. +32 2 233 54 32

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