5105 APPROVATA LA ‘CARTA DI ROMA’, codice deontologico per i giornalisti sui temi delll'immigrazione

20080613 23:13:00 redazione-IT

Comunicato stampa congiunto dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa in cui si annuncia la definitiva approvazione della Carta di Roma, il codice deontologico per i giornalisti sui temi dell’immigrazione e dell’asilo.

12 giugno 2008 – L’UNHCR ACCOGLIE CON GRANDE SODDISFAZIONE L’APPROVAZIONE DELLA ‘CARTA DI ROMA’
ROMA – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) esprime grande soddisfazione per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti della Carta di Roma, il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti elaborato dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale
della Stampa Italiana con il contributo dell’UNHCR.
La Carta di Roma nasce dall’iniziativa dell’Alto Commissariato, che, a seguito della strage di Erba nel gennaio 2007, scrisse ai direttori delle maggiori testate giornalistiche italiane per sottolineare come il drammatico evento fosse stato reso ancora più grave da ciò che ne era seguito a livello mediatico.
A seguito della lettera l’UNHCR, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) costituirono un gruppo di lavoro per elaborare un protocollo collegato alla
carta dei doveri sul tema dell’immigrazione e dell’asilo. I tre promotori si sono avvalsi inoltre del contributo dei membri del comitato scientifico, composto da rappresentati del Ministero dell’Interno, del Ministero della Solidarietà sociale, dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)/Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma e dell’Università Roma III, nonché da giornalisti italiani e stranieri.
L’approvazione del CNOG segue quella della FNSI, avvenuta nel mese scorso, e rende ufficiale un documento che si prefigge lo scopo di fornire ai giornalisti un documento che faciliti un’informazione equilibrata ed esaustiva su
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. La Carta prevede che i temi dell’immigrazione e dell’asilo diventino materia di formazione per i giornalisti e l’istituzione di un Osservatorio indipendente che monitorerà l’informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.

A seguito della lettera l’UNHCR, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) costituirono un gruppo di lavoro per elaborare un protocollo collegato alla
carta dei doveri sul tema dell’immigrazione e dell’asilo. I tre promotori si sono avvalsi inoltre del contributo dei membri del comitato scientifico, composto da rappresentati del Ministero dell’Interno, del Ministero della Solidarietà sociale, dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)/Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma e dell’Università Roma III, nonché da giornalisti italiani e stranieri.
L’approvazione del CNOG segue quella della FNSI, avvenuta nel mese scorso, e rende ufficiale un documento che si prefigge lo scopo di fornire ai giornalisti un documento che faciliti un’informazione equilibrata ed esaustiva su
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. La Carta prevede che i temi dell’immigrazione e dell’asilo diventino materia di formazione per i giornalisti e l’istituzione di un Osservatorio indipendente che monitorerà l’informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.

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IL TESTO DELLA

CARTA DI ROMA: PROTOCOLLO DEONTOLOGICO CONCERNENTE RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI, VITTIME DELLA TRATTA E MIGRANTI

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l’informazione concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti; richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del Giornalista – con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche – ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati deontologici della Carta di
Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale ‘del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati’ contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a:
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della
Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed
all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;

b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti
asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i
colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da
comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche
attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di
riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;

c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di
parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine
che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni
contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità
non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da
contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e
circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di
valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media;

d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per
poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche
alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI
i. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di
Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le
problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli
argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai
seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente
seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e
migranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.

ii. Il CNOG e la FNSI, d’intesa con l’UNHCR, promuovono l’istituzione di un Osservatorio
autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili
soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente
l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
migranti e minoranze con lo scopo di:

a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti asilo, rifugiati,
vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione italiani ad enti di ricerca ed
istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del
Consiglio d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell’Ordine dei
Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell’informazione
ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

iii. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana si adopereranno per l’istituzione di premi speciali dedicati all’informazione sui
richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva
esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.
Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da
rappresentanti di: Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università
La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

ALLEGATO: GLOSSARIO
– Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato,
domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione
di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale.
Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un
richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il
richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere
nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i
cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da
potenziali rifugiati.

– Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla
Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad
altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una
persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova
fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore,
avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi
può dimostrare una persecuzione individuale.

– Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella
definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una
persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in
caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti
armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle
direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte
delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia riceve un permesso
di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

– Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si
affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in
un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle
azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o
minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra
persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della
prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o
pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.

– Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese
d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente
al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

– Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che

a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera;
b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o
c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

 

 

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EmiNews 2008

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