5276 Lodo Alfano, Napolitano promulga la legge che rende intoccabili le 4 più alte cariche dello stato

20080723 20:55:00 redazione-IT

FINOCCHIARO: Un Lodo di assai dubbia costituzionalità

Il Lodo Alfano è legge: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ritenuto di procedere alla promulgazione della legge dopo che l’aula del Senato l’aveva approvata con 171 voti a favore, 128 no e 6 astenuti: Garantita l’immunità alle quattro alte cariche dello Stato, presidente della Repubblica, dei presidenti delle due Camere e presidente del Consiglio, fino alla fine dell’incarico. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano l’aveva presentato come un ddl «né molto urgente né poco urgente, é semplicemente giusto». Ma l’urgenza c’è stata.

Il Lodo è arrivato infatti al Senato, e più in generale all´attenzione del Paese, con una rapidità che in campagna elettorale si diceva sarebbe stata dedicata ad altri temi. Venticinque giorni: tanti ne sono bastati al Parlamento per far diventare legge il provvedimento. L’approvazione è arrivata in un tempo decisamente breve rispetto alla media parlamentare. Varato dal Consiglio dei ministri il 27 giugno. La presentazione del disegno di legge è stata autorizzata dal capo dello Stato il 2 luglio. L’esame in commissione è iniziato alla Camera l’8 luglio per concludersi nella stessa giornata. Il giorno seguente, 9 luglio, il testo è stato posto all’ordine del giorno dei lavori dell’aula, che lo ha approvato 24 ore dopo. Le opposizioni hanno contestato la presidenza per aver anticipato l’esame del testo, malgrado in conferenza dei Capigruppo non si fosse raggiunta l’unanimità; ma Gianfranco Fini ha assicurato di aver rispettato tanto il regolamento quanto la prassi. Immediato il passaggio in Senato: a Palazzo Madama, il testo del lodo Alfano è stato esaminato in due giorni dalla commissione, dal 15 al 17 luglio.

Insomma, una velocità impressionante, considerata la materia: per questo il vicepresidente del Cdm Nicola Mancino ha voluto ricordare che «non sarebbe fuor d’opera rafforzarlo con una legge costituzionale». Già nelle settimane scorse Mancino aveva sottolineato la delicatezza dell´argomento, che avrebbe dovuto seguire un iter legislativo meno rapido. Ora chiede a chiare lettere che si ripari al danno.

Martedì in Aula, in meno di mezz´ora, la maggioranza ha respinto tutti e 58 gli emendamenti presentati dall´opposizione. E ha chiesto il dialogo, per lavorare a «un confronto in autunno sulla riforma della giustizia». Ma la capogruppo del Pd al Senato Anna Finocchiaro dice chiaramente che sembra che «l’intenzione della maggioranza sia di costruire un sovrano senza limiti e francamente non mi convince». Per questo, ribadisce, «è ben difficile che si possa trovare un filo comune di ragionamento».

La capogruppo del Pd nel dichiarare il «convinto no» del suo gruppo sottolinea il superamento di un limite da parte di chi beneficia dell’ immunità che riguarda il fatto, in base alla Costituzione, che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. «Si tratta una novità. Fino a questo momento il nostro ordinamento ha regolato ipotesi di immunità e prerogative solo per fatti commessi nell’esercizio della funzione» osserva Anna Finocchiaro che sottolinea come «ciò che è tutelata è la funzione e gli atti ad essi correlati, i cosiddetti atti funzionali, e che per il resto ogni potere, tutti i poteri, a cominciare da quelli del Presidente della Repubblica, incontrano un limite». «Il limite – precisa la capogruppo del Pd – è quello che per i fatti estranei all’esercizio di quelle funzioni vige il principio di uguaglianza: tutti uguali di fronte alla legge. Oggi voi introducete una rottura del limitei».

Finocchiaro si chiede il «perché dell’ ipocrisia di estendere il supermento del limite alle altre cariche delloStato». «Il Presidente del Consiglio, voi dite è sostanzialmente eletto dal popolo sovrano. Dissento, e vigorosamente, ma registro. Ma i Presidenti delle Camere? Sono eletti da maggioranze parlamentari. E così il Presidente della Repubblica. Qui il popolo non c’entra. Il popolo, lo dice la Costituzione, deve esercitare la sovranità nelle ‘forme e nei limiti della Costituzione’. Invece al Presidente Berlusconi non si pone limite. E da ora in poi a nessun Presidente del Consiglio. Per qualunque reato. Anche il più brutale. Anche il più infamante».

Prima del dibattito in aula si è scagliato contro «una furia legislativa cieca, quasi iconoclasta, per approvare qualsiasi norma che possa non arrecare noia al premier, anzi al princeps» anche il senatore Pd, Felice Casson. Casson ci tiene a chiamare il Lodo con il suo nome: non Alfano, dunque, ma Berlusconi, perché «è stato lo stesso premier a dire nella lettera inviata al presidente del Senato che aveva bisogno di questo scudo protettivo ritenendolo indispensabile contro quelli che lui ha definito attacchi della magistratura».

Voto contrario anche dall’Idv: «Un ennesimo salvacondotto per la casta il provvedimento Alfano è un insulto ai cittadini e all’ordinamento democratico. Rientra nel piano della P2», ha dichiarato Felice Belisario, presidente dei senatori dell’Italia dei Valori, prima del voto. E a proposito della riforma della giustizia il senatore aggiunge: «Poi si metterà sotto i tacchi la giustizia, si cercherà di imbavagliare l’informazione e si reintrodurrà l’immunità parlamentare. Mentre le nostre famiglie hanno redditi che non permettono di arrivare a fine mese e le pensioni continuano a perdere potere d’acquisto, la maggioranza pensa alla giustizia: non a quella per la tutela dei cittadini – conclude Belisario – ma al solito salvacondotto per la casta». Mentre l’Udc ha scelto l’astensione.

Dalla maggioranza invece la difesa del Lodo: «E’ uno strumento che blocca l’uso politico della giustizia» ha detto in dichiarazione di voto il capogruppo del Pdl, Maurizio Gasparri, il quale ha ricordato che «Silvio Berlusconi ha dovuto aspettare undici anni per essere assolto dopo l’avviso di garanzia recapitatogli a Napoli e dodici anni per essere assolto dalle infondate accuse sul caso Sme». Gasparri ha citato poi interventi di costituzionalisti che non ravvisano nessuna violazione costituzionale. «Non vogliamo una impunità parlamentare nè immunità generalizzate ma evitare l’uso politico della giustizia. Il Lodo ha tenuto conto di tutti i rilievi della Corte Costituzionale e non sottrae nessuno al dominio della legge». Ma evidentemente il premier e le altre più alte cariche dello Stato non sono ‘nessuno’.

__________________

Un Lodo di assai dubbia costituzionalità
Il testo della pregiudiziale di costituzionalità al Lodo Alfano presentnato dal Pd al Senato
Firmatari FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, BIANCO, CASSON e CECCANTI.

Il Senato, premesso che:

l’articolo unico del disegno di legge in esame (il "Lodo Alfano", ndr) stabilisce la sospensione dei processi in cui siano imputati i titolari delle cariche di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente del Consiglio dei Ministri, per reati commessi al di fuori dall’esercizio delle loro funzioni;

il regime delle immunità e delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole costituzionalmente abilitate ad introdurre eccezioni, tra l’altro, al principio dell’eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini, stabilito dall’articolo 3 della Costituzione: questo fondamentale principio costituzionale ha una valenza e una portata generale e rappresenta uno degli assi portanti dell’intero edificio costituzionale del nostro Paese. Esso, inoltre, incide su altre specifiche disposizioni costituzionali, quali quelle relative alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24), all’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) e all’esercizio delle giurisdizione. Eccezioni o deroghe sono perciò legittime solo se esplicite e solo se contenute in una fonte di grado costituzionale.

Non a caso, quindi, laddove il costituente ha ritenuto opportuno porre un limite o una deroga al principio generale, ha avvertito la necessità di predisporre una specifica e puntuale disciplina costituzionale quale è quella contenuta negli articoli 90, 96 e 68 della Costituzione;

tali prerogative, finalizzate ad assicurare le rispettive sfere di attribuzione degli organi cui si riferiscono, rappresentano una garanzia (e al tempo stesso una limitazione) di specifiche funzioni pubbliche disciplinate dalla nostra Carta fondamentale. Dunque, incidere su di esse equivale ad incidere sull’equilibrio tra i poteri e gli organi dello Stato, materia oggettivamente e logicamente riservata a disciplina di rango costituzionale;

l’articolo unico del disegno di legge equipara, per quanto da esso disposto, cariche pubbliche aventi natura costituzionale differente, e rispetto alle quali la comune derivazione dalla sovranità popolare, cui si riferisce la relazione illustrativa del disegno di legge medesimo, opera in forme e modi del tutto diversi fra loro;

tale disposizione prevede una forma di sospensione del processo che opera in via generale ed automatica: è generale in quanto essa «concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione»; la sospensione stessa è automatica, poiché «la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti» (sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004), incorrendo così in due fra le principali censure in base alle quali una normativa sostanzialmente analoga a quella in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale;

le differenze fra il disegno di legge in esame e l’articolo 1 della legge n. 140 del 2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, attengono a profili complessivamente marginali (limitazione della sospensione al mandato in corso, con l’eccezione parziale del Presidente del Consiglio; rinunciabilità della sospensione da parte dell’imputato; salvezza dell’azione civile, eccetera) che non attengono al nucleo essenziale dell’istituto in esame. Non risulta in particolare superata l’obiezione relativa al vulnus all’art. 3 Cost sotto il profilo della ragionevolezza, derivante dalla differenziazione “sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere e del Consiglio dei ministri rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti” (Corte cost., sent. n. 24/2004). Né del resto appare compatibile con il principio di ragionevolezza la prevista esenzione dalla procedibilità limitatamente ai reati extrafunzionali, a fronte della possibilità di procedere in relazione a reati commessi nell’esercizio delle funzioni;

delibera di non procedere all’esame dell’A.S. 903.
Firmatari: FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, BIANCO, CASSON, CECCANTI.

www.unita.it

 

 

5276-lodo-alfano-napolitano-promulga-la-legge-che-rende-intoccabili-le-4-piu-alte-cariche-dello-stato

6017

EmiNews 2008

Views: 11

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.