8621 Responsabilità dei magistrati: parere favorevole della Commissione Giustizia.

 
20110326 11:19:00 redazione-IT

EveryOne: "Finalmente in linea con l’Europa"
(del Gruppo EveryOne)

Roma, 26 marzo 2011. L’emendamento tanto discusso altro non fa che adeguare il nostro Paese alle richieste della Commissione europea in materia di responsabilità dei magistrati. Gruppo EveryOne: "Abbandonare controversie di natura politica per mettere al primo posto il cittadino, garantendo un sistema giudiziario equo, efficiente e in linea con la nostra Costituzione e le leggi europee".

Riforma punitiva o necessario adeguamento alle norme Ue?
E’ stato votato il 24 marzo 2011, in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, il parere favorevole (espresso dalla maggioranza e dalla deputata radicale Rita Bernardini eletta nel PD) all’emendamento C.4059 di competenza della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA), diretto a modificare l’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati. Seppur non vincolante, il parere ha comunque destato polemiche – si è parlato di “riforma punitiva” e di “norma intimidatoria” – sia nelle forze politiche della minoranza (esclusi i Radicali), sia all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Tuttavia, analizzando la questione da un punto di vista apartitico e apolitico, si scopre che nel febbraio del 2009 – in data antecedente alla proposta di tale emendamento – la Commissione europea aveva chiesto con lettera alle autorità italiane di indicare le misure adottate dall’Italia per conformarsi all’interpretazione del diritto dell’Unione europea fornita dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza della Grande Sezione del 13 giugno 2006 “Traghetti S.p.A.” (causa C 173/03,Traghetti del Mediterraneo), che chiarisce:

Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.
Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler.

Attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia
Il 22 marzo 2010 la Commissione europea ha emesso un parere motivato al quale ha fatto seguito, nel totale silenzio delle autorità italiane, la decisione – assunta dalla stessa Commissione Ue il 24 giugno 2010 – di proporre ricorso per inadempimento ex art. 258 Trattato, avanti la Corte di Giustizia (procedura d’infrazione 2009/2230).

Alcuni esponenti politici, tra cui l’on. Bongiorno (FLI), hanno dichiarato che è del tutto erroneo sostenere che, con il varo di un provvedimento quale l’emendamento C.4059, ci si rifà alla disciplina comunitaria.

Leggendo però le considerazioni della Commissione Giustizia alla Camera riguardo all’emendamento, appare chiaro che la norma si limita a introdurre l’attuazione della sentenza sopraccitata, adeguandosi così alla procedura di infrazione 2009_2230. Infatti, secondo la decisione della Corte di Giustizia, e il conseguente parere della Commissione Ue, i commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge italiana n. 117 del 1988 violano i principi generali dell’ordinamento dell’Ue in materia di responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per i danni cagionati da autorità giudiziarie in violazione del diritto comunitario, quali enucleati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea.

Il comma 1 appare in contrasto con la giurisprudenza consolidata, in quanto esso limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice. Sul punto nella sentenza Traghetti del Mediterraneo S.p.A., sopra riportato, si legge, senza dare adito a interpretazioni, che il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler.
L’emendamento di competenza della Commissione Politiche dell’Unione Europea alla Camera dei Deputati si prefigge esclusivamente di apportare modificazioni all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in linea con la decisione della Corte di Giustizia Ue e con gli indirizzi della Commissione europea.

Il punto 54 della sentenza Köbler stabilisce del resto che «Al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato», al punto 55 si stabilisce che «Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234, terzo comma, CE» ed al punto 56 si chiarisce che «In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia».

Le norme attuali sono incompatibili con l’ordinamento Ue
Più approfonditamente, secondo la Commissione europea, il comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 117 del 1988 sarebbe incompatibile con l’ordinamento europeo, in quanto escluderebbe ogni responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli per violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale nell’interpretazione di norme o nella valutazione di fatti e prove.

Al riguardo, ancora nella sentenza Traghetti del Mediterraneo S.p.A., si afferma che escludere ogni responsabilità dello Stato per il fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un’operazione di interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, per cui «uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, qualunque sia l’organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione».

Nella sentenza Traghetti la Corte di Giustizia ha infine ribadito che «tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche».

Pertanto, l’emendamento tanto discusso altro non fa che adeguare il nostro Paese alle richieste della Commissione europea in materia di responsabilità dei magistrati, introducendo, dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 117 del 1988, l’articolo 1.bis: «Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto comunitario, si deve tenere conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria, non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234, terzo comma, CE, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.».

Come secondo punto, l’emendamento si propone di sopprimere, sempre in linea con le valutazioni della Corte di Giustizia e della Commissione UE, il comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 177 del 1988.

E’ in questa linea, di pari passo con l’Europa, che il Gruppo EveryOne – che assieme ai Radicali sta portando avanti in Italia una battaglia civile per una vera riforma della Giustizia, che restituisca garanzie e diritti ai cittadini – sostiene la proposta dell’on. Pini, e invita tutte le forze democratiche del Paese, dal PD all’UDC, dall’IDV a FLI, ad abbandonare controversie di natura politica per mettere al primo posto il cittadino, garantendo un sistema giudiziario equo, efficiente e in linea con la nostra Costituzione e le leggi europee.

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