9033 LA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO DA' PARZIALMENTE RAGIONE AGLI EX EMIGRATI ITALIANI IN SVIZZERA

 
20110712 23:10:00 redazione-IT

[b]di Rodolfo Ricci[/b]

Va dato atto agli onorevoli Gino Bucchino e Franco Narducci di essere puntualmente intervenuti sulla vicenda dei pensionati italiani rientrati dalla Svizzera ai quali l’INPS ha ridotto di due terzi la pensione cui avrebbero avuto diritto restando oltre confine. In assenza di commenti ad una nostra nota del 29 maggio scorso, avevamo ritenuto utile riproporre la questione, già affrontata in passato, dopo che la Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo era stata chiamata a emettere il proprio giudizio da parte di alcuni di questi nostri connazionali. Registriamo tuttavia che vengono forniti giudizi parzialmente differenti, almeno nel titolo dei loro comunicati.
In ogni caso, la ricostruzione degli eventi sembra confermare quanto illustrato nella trasmissione della Svizzera francofona “Temps Present” che aveva sollevato a ridosso del pronunciamento della Corte dei Diritti dell’Uomo, un caso di ampia portata, su cui in passato, si erano registrati pareri molto duri nel mondo dell’emigrazione.
Il riepilogo dei fatti dettagliati da Bucchino consentono, mi pare, anche alla luce dell’ esito della sentenza, qualche precisazione e una riflessione su alcuni punti che riguardano il mondo delle organizzazioni dell’emigrazione e le istituzioni italiane, oltre al fatto che intorno alle pensioni, si gioca una parte non secondaria del futuro di tutti:

1)- La Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo riconosce la decisione della Corte Costituzionale Italiana, e quindi la legittimità dei parametri di calcolo delle pensioni utilizzato dall’INPS, ma non la retroattività di tale decisione per coloro che avevano nel frattempo, fatto ricorso.

Infatti il dispositivo della sentenza fa riferimento all’Art. 6 della Convenzione secondo la quale ogni cittadino ha diritto ad un equo processo (vedasi i paragrafi relativi della sentenza dal 37 al 50).

Se tutti i pensionati rientrati dalla Svizzera in Italia, allorchè adeguatamente informati, avessero presentato ricorso prima della Finanziaria del 2007, sarebbero oggi nella condizione di avere almeno il riconoscimento dei danni subiti. Se avessero fatto ricorso prima della decisione unilaterale dell’INPS di cambiare il modello di calcolo, avrebbero riconosciuta interamente la loro pensione.

Mi permetto quindi di non condividere il titolo del comunicato dell’On. Bucchino: d’altra parte, ai ricorrenti è stata riconosciuto un danno variabile tra i 32.000 e i 62.000 Euro, non poca cosa, ed estendibile a tutti coloro che si trovano in condizioni analoghe. La Corte riduce l’ammontare delle richieste di risarcimento, ma ne riconosce la piena legittimità nelle parti indicate; dal che si deduce che la loro posizione fosse pienamente fondata in tale ambito e quindi che il ricorso ha avuto un esito parzialmente positivo.

2)- La seconda riflessione è relativa dunque alle enormi carenze di informazione verso questi connazionali emigrati che hanno scelto di rientrare in Italia. Nessuno di noi, ed ancora meno persone con bassa scolarizzazione che hanno sperimentato l’esperienza migratoria, possono essere al corrente dell’evoluzione legislativa e normativa del loro paese di origine da cui sono restati lontani per decenni.

La loro decisione di rientrare in Italia, avrebbe dovuto essere preventivamente accompagnata da una utile consulenza istituzionale. Ancor più dicasi, una volta rientrati in Italia, con un INPS refrattario ad assolvere ai suoi impegni del tempo. Come si deduce dalla sentenza della Corte di Strasburgo, ove tutti coloro avessero legittimamente fatto ricorso in tempi utili, la decisione finale della Corte Costituzionale Italiana, pur ritenendo legittima la decisione del Governo Prodi del 2007, inserita in quella finanziaria, non sarebbe stata applicabile nella parte riferita alla sua retroattività generale.

3)- Come affermato nella nota, la decisione di inserire nella Finanziaria per il 2007 la norma di “interpretazione autentica” del Decreto del Presidente della Repubblica n.488 del 27 aprile 1968, che consentiva di legittimare retroattivamente i calcoli dell’INPS, era stata adottata per bloccare i potenziali innumerevoli ricorsi analoghi a quelli già in atto contro l’INPS che venivano puntualmente accolti, anche sulla base dalle successive sentenze della Corte di Cassazione 4623/04, 20731/04 e 7455/05.

E’ importante sottolineare che la decisione venne quindi presa in considerazione del rischio di esborso di diversi miliardi di Euro (tra i 5 e i 10 miliardi stando alle stime di chi ne sa più di noi), ove la massa presunta dei ricorsi fosse stata effettivamente presentata.

Si è assistito cioè ad una decisione politica fondata sul rischio di un aggravio consistente di spesa pubblica, perché le persone si stavano svegliando e facevano ricorso, ma non sul merito della legittimità delle richieste degli ex lavoratori emigrati. Tant’è che questa decisione fa parte di una Legge finanziaria.

La legittimazione di una tale scelta politica di un Governo (nel caso l’ultimo presieduto da Romano Prodi), da parte della Corte Costituzionale, ovviamente espressa sul piano giuridico, richiama tuttavia a suo fondamento superiore la Legge di Stabilità e l’equilibrio del sistema pensionistico italiano; non ne cancella quindi la genesi e la natura, che restano, in questo ambito, elementi del tutto discutibili e che destano una certa preoccupazione, poiché applicabili universalmente: ci si dice, in poche parole, che, lontano dall’essere un diritto, le pensioni possono essere pagate solo finchè ci sono soldi a disposizione.

Può cioè essere evidenziato il carattere oggettivamente strumentale della norma, finalizzata essenzialmente all’equilibrio di bilancio pubblico, ma che pone i diritti individuali di tutti lavoratori, in secondo piano. Analoga motivazione, per inciso, fu sostenuta dal Governo de La Rua, in Argentina, l’anno prima del default di 10 anni fa, all’atto della riduzione drastica delle prestazioni pensionitiche. A rigore, secondo l’interpretazione che sottostà alla decisione di Prodi corroborata dalla Corte Costituzionale, c’è solo una variabile che resta intangibile: si tratta degli interessi sul debito, come oggi peraltro rileviamo, suoi quali è impossibile agire, a meno che non vi sia una volontà politica formidabile…

Si tratta dunque di un ambito ampiamente discutibile. Come peraltro la Corte di Strasburgo indirettamente evidenzia, nei punti dal 47 al 50 della sentenza e che costituiscono un utile riferimento a futura memoria.

4)- Una predisposizione alla strumentalità, analoga, restando alla materia pensionistica, alle norme che riguardano gli immigrati in Italia che decidono di rientrare prima dei 10 anni di contribuzione; in questo caso ci si richiama all’assenza di convenzioni bilaterali (ovviamente attivate solo per controllare i flussi), ma resta il fatto che si tratta di cittadini lavoratori che hanno versato i propri contributi. Mentre, per ciò che attiene ad altre materie, per esempio, quelle fiscali, l’operazione dello scudo concesso ai grandi evasori, si legittima con l’esigenza di nuove indispensabili entrate a breve termine, sacrificando evidenti principi di parità e di eguaglianza tra i cittadini.

5)- Ma tornando alle questioni dei lavoratori emigrati italiani all’estero, vi sono altre contraddizioni, in ambito europeo, che avrebbero bisogno di chiarificazione: per esempio, un cittadino belga, o tedesco, al termine della sua carriera lavorativa, può stabilire la sua residenza definitiva in Italia e continuare a percepire la pensione secondo i criteri belgi o tedeschi; è accaduto lo stesso per un cittadino italiano che abbia lavorato tutta la vita in Belgio o in Germania e che abbia trasferito la sua residenza nell’agognata Patria ?

Ovvero, la cittadinanza italiana costituisce, in quanto tale, un aggravamento della condizione di chi ne è portatore, rispetto ad uguale contribuzione versata da altri cittadini comunitari? Non sono un’esperto, ma mi sembra che si possa aprire un vasto campo di riflessione, di studio e di proposta. O quantomeno, di suggerimento ai tanti emigrati, di non rientrare più in questo paese…

6)- Non è chiaro, infine, nella vicenda svizzera, se l’importo complessivo acquisito dall’INPS da parte dell’AVS sia uguale, superiore, o inferiore a quello erogato (e da erogare), agli emigrati che sono rientrati. Ove vi sia stata una consistente differenza a favore dell’INPS, il giudizio politico ed etico sulla materia e sui suoi attori sarebbe ovvio. Almeno per il sottoscritto.

Nella precarietà, nota a tutti, dei conti pubblici italiani, e nella decennale discussione tesa a ridurre le prestazioni pensionistiche, l’INPS risulta essere l’unica istutuzione del Paese che vanta invece, ogni anno, consistenti utili di bilancio: 6,8 miliardi di Euro nel 2007; 6,8 miliardi nel 2008; 5,9 miliardi nel 2009; circa 1 miliardo nel 2010, quindi anche in anni di forte crisi. Da dove venivano questi consistenti utili e come sono stati utilizzati ?

——————

[b]SCARICA IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO:[/b]

[url]http://www.emigrazione-notizie.org/public/upload/SENTENZA_CORTE_DI_STRASBURGO_-_056D11A1d01.pdf[/url]

 

 
 
 

Views: 2

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI