20170226 22:21:00 guglielmoz
1 – FEDI (PD): LO SPID, IDENTITÀ DIGITALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO – Nella giornata di oggi, dopo aver sensibilizzato anche il Presidente Boeri sul tema dell’accesso alla pubblica amministrazione e all’INPS in particolare, ho depositato una interrogazione rivolta al Governo per rendere possibile la certificazione della identità digitale anche ai residenti all’estero
2 – FEDI (PD) – RIENTRO LAVORATORI IN ITALIA: SIAMO RIUSCITI A PROROGARE L’OPZIONE FISCALE FINO AL 30 APRILE 2017. L’IMPORTANZA DEL NOSTRO IMPEGNO- Grazie ad un emendamento al Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016 (cosiddetto “Milleproroghe”) predisposto congiuntamente dai deputati e dai senatori del PD eletti all’estero ed approvato dal Senato, i lavoratori italiani i quali hanno usufruito delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge n. 238/2010 si sono visti prorogata la facoltà di optare entro il 30 aprile 2017 per le agevolazioni fiscali previste dal Decreto legge n.147/2015 (il “Milleproroghe” deve tornare tuttavia alla Camera dei deputati dove prevediamo che verrà “blindato” ed approvato definitivamente magari con un voto di fiducia
3 – LA MARCA E FEDI (PD): ALLINEARE LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI AL COSTO DELLA VITA REALE. In una interrogazione rivolta ai Ministri degli Esteri, del Lavoro e dell’Economia, i deputati La Marca e Fedi chiedono che si realizzi finalmente il necessario allineamento delle retribuzioni convenzionali al costo della vita reale
4 – FEDI E LA MARCA (PD): ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA MENO BUROCRAZIA, PIÙ PROMOZIONE CULTURALE. Nella interrogazione presentata con la collega La Marca chiediamo sostanzialmente, attraverso l’adozione di specifiche misure da parte del MAECI, il ritorno alla missione naturale degli Istituti Italiani di Cultura (IIC): essere un luogo di incontro e di dialogo per intellettuali e artisti, per gli italiani all’estero e per chiunque voglia coltivare un rapporto con l’Italia.
5 – FEDI E PORTA (PD) – PENSIONI IN CONVENZIONE 2017: ETÀ, NO TAX AREA E RIVALUTAZIONI. Crediamo di fare cosa utile illustrando sinteticamente ai nostri connazionali residenti all’estero le regole in vigore per il 2017 della normativa che disciplina l’erogazione delle loro attuali o future pensioni.
Partiamo dall’anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia.
1 – FEDI (PD): LO SPID, IDENTITÀ DIGITALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO – Nella giornata di oggi, dopo aver sensibilizzato anche il Presidente Boeri sul tema dell’accesso alla pubblica amministrazione e all’INPS in particolare, ho depositato una interrogazione rivolta al Governo per rendere possibile la certificazione della identità digitale anche ai residenti all’estero. ROMA, 17 FEBBRAIO 2017
Nell’interrogazione, rivolta al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, chiedo di prevedere una proroga rispetto alla entrata in vigore del nuovo sistema, al fine ottenere dagli enti gestori una modifica delle procedure che consenta ai cittadini italiani residenti all’estero e agli operatori di Patronato di ottenere lo SPID.
Ritengo sia urgente ottenere dal Governo una risposta anche alla luce delle giuste richieste arrivate al mondo parlamentare dai Patronati e dal CGIE, che ringrazio per la loro presa di posizione e per le analisi forniteci.
SPID è il nuovo sistema di accesso alla pubblica amministrazione che permette a cittadini e imprese di accedere con un’UNICA IDENTITÀ DIGITALE ai servizi online pubblici e privati ed è particolarmente importante, proprio per chi vive fuori dai confini nazionali, poter avere un rapporto diretto con la pubblica amministrazione.
Il CGIE ed i Patronati hanno segnalato il problema relativo alle procedure di registrazione, che escludono i residenti all’estero, ed il rischio che non si possa procedere alla verifica reddituale ed alla certificazione dell’esistenza in vita con l’impossibilità di utilizzare le password degli utenti e dei Patronati.
On. Marco Fedi
2 – FEDI (PD) – RIENTRO LAVORATORI IN ITALIA: SIAMO RIUSCITI A PROROGARE L’OPZIONE FISCALE FINO AL 30 APRILE 2017. L’IMPORTANZA DEL NOSTRO IMPEGNO- Grazie ad un emendamento al Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016 (cosiddetto “Milleproroghe”) predisposto congiuntamente dai deputati e dai senatori del PD eletti all’estero ed approvato dal Senato, i lavoratori italiani i quali hanno usufruito delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge n. 238/2010 si sono visti prorogata la facoltà di optare entro il 30 aprile 2017 per le agevolazioni fiscali previste dal Decreto legge n.147/2015 (il “Milleproroghe” deve tornare tuttavia alla Camera dei deputati dove prevediamo che verrà “blindato” ed approvato definitivamente magari con un voto di fiducia). ROMA, 17 FEBBRAIO 2017
Il nostro emendamento è stato presentato per venire incontro alle richieste di migliaia di giovani lavoratori italiani i quali dopo aver maturato all’estero importanti esperienze umane, culturali e professionali, hanno deciso di rientrare in Italia.
Ma cosa significa per i lavoratori interessati poter praticamente esercitare di nuovo di questo diritto di opzione?
I cosiddetti lavoratori “controesodati” disciplinati inizialmente dalla legge n. 238 del 2010 hanno diritto alle agevolazioni fiscali stabilite da quella legge fino a tutto l’anno 2017 ma avevano avuto altresì la facoltà di optare per le nuove agevolazioni introdotte dal d.lgs n.147 del 2015 entro il mese di aprile 2016 (le differenze tra le due normative sono nella durata delle agevolazioni e nell’entità delle stesse).
Molti di loro, per svariati motivi, non hanno esercitato entro i tempi previsti la facoltà di opzione e così facendo rischiavano di avvalersi delle agevolazioni fiscali solo fino a dicembre del 2017.
L’opzione per il d.lgs n. 147/2015, se da una parte avrebbe avuto come conseguenza la riduzione del reddito non imponibile (dal 70% uomini-80% donne al 50% per tutti) dall’altra avrebbe consentito di prolungare il diritto alle agevolazioni fiscali in questione fino a dicembre 2020. Una buona parte dei lavoratori agevolati dalla legge n. 238/2010 avrebbe preferito rientrare nelle nuove agevolazioni introdotte dal d.lgs n. 147/2015 perché più durature nel tempo.
Ci è stato quindi chiesto, per favorire appunto coloro i quali non avevano fatto in tempo ad esercitare il diritto di opzione (o che magari avevano cambiato idea), di intervenire in sede legislativa per ottenere la proroga dei termini dell’esercizio del diritto di opzione.
Ed è esattamente quello che abbiamo fatto e che siamo riusciti ad ottenere.
Il testo approvato, infatti, recita: “3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Ma cosa stabilisce il citato articolo 16?
Il richiamato articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 259 della legge n. 208 del 2015), ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero.
In particolare, le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del suo ammontare (inizialmente tale misura era del 70 per cento). L’attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.
Le medesime norme hanno chiarito che i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 beneficiando della parziale detassazione IRPEF disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238, hanno potuto optare per l’applicazione, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 1° aprile 2016 (tre mesi dall’entrata in vigore della norma in esame), nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra: il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento); in alternativa, il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che dispone, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta (ora cinquanta) per cento del suo ammontare (con detassazione del 50 per cento).
Le modalità di esercizio dell’opzione sono state regolate dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016. Le norme attuative dell’articolo 16 sono contenute nel Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016.
Va sottolineato che la normativa del d.lgs n. 147/2015 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream» e ciò per evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari.
Dobbiamo ora sperare che l’Agenzia delle entrate emani effettivamente il provvedimento con le modalità attuative entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per dare la possibilità ai lavoratori interessati di esercitare entro il 30 aprile 2017 l’eventuale opzione.
3 – LA MARCA E FEDI (PD): ALLINEARE LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI AL COSTO DELLA VITA REALE. In una interrogazione rivolta ai Ministri degli Esteri, del Lavoro e dell’Economia, i deputati La Marca e Fedi chiedono che si realizzi finalmente il necessario allineamento delle retribuzioni convenzionali al costo della vita reale. ROMA, 22 FEBBRAIO 2017
Le retribuzioni convenzionali sono fondamentali per il calcolo dei contributi da versare all’INPS per il personale assunto localmente, con contratto nazionale italiano, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all’estero.
Nell’interrogazione rileviamo come in 14 anni gli aumenti siano stati insignificanti, sempre discrezionali e non legati ad una perequazione automatica e basati su valutazioni arbitrarie del costo della vita, non tenendo conto dell’inflazione reale.
La conseguenza è una base contributiva per la pensione assolutamente inadeguata.
Le attuali disposizioni prevedono che i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all’INPS per le assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all’assistenza malattia, siano commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto interministeriale dei Ministri del lavoro, degli affari esteri e dell’economia.
Nell’interrogazione chiediamo che il Governo preveda un adeguamento immediato delle retribuzioni convenzionali tale da assicurare un effettivo allineamento delle stesse al costo della vita e all’inflazione reale.
Nell’interrogazione, inoltre, chiediamo di dare immediato seguito alla richiesta del personale a contratto di pagare all’INPS i contributi previdenziali non versati, sia negli Stati Uniti, dove il problema assume un carattere più marcato, che negli altri Paesi dove si registra una situazione analoga. I deputati: Francesca La Marca, Marco Fedi
4 – FEDI E LA MARCA (PD): ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA MENO BUROCRAZIA, PIÙ PROMOZIONE CULTURALE. Nella interrogazione presentata con la collega La Marca chiediamo sostanzialmente, attraverso l’adozione di specifiche misure da parte del MAECI, il ritorno alla missione naturale degli Istituti Italiani di Cultura (IIC): essere un luogo di incontro e di dialogo per intellettuali e artisti, per gli italiani all’estero e per chiunque voglia coltivare un rapporto con l’Italia. ROMA, 23 FEBBRAIO 2017
Un’attività di promozione dell’immagine dell’Italia e della sua cultura che richiede uno sforzo coordinato.
Oggi l’80% del lavoro svolto dagli IIC è di natura amministrativo-contabile e negli ultimi anni, alle già prevalenti incombenze di natura amministrativa, si sono sommati anche altri obblighi di carattere fiscale. A queste incombenze verso l’Italia, si aggiungono quelle riguardanti le normative dei Paesi in cui gli Istituti operano. Questi molteplici compiti devono essere affrontati in una situazione di carenza strutturale di personale in tutte le sedi che rende ancora più pressante l’esigenza di un alleggerimento dei carichi contabili e amministrativi e di un generale riorientamento dell’attività verso programmi e progetti culturali.
Per queste ragioni, abbiamo posto all’attenzione del governo l’esigenza di meglio coordinare l’azione formativa, di diramare istruzioni chiare a tutte le sedi con le indicazioni operative inerenti alla predetta attività.
Nell’interrogazione chiediamo, ad esempio, di affidare gli obblighi fiscali nel loro insieme (ad esempio: ritenuta d’acconto, IRAP, dichiarazione di ritenuta d’acconto per l’ospite) ad un fiscalista italiano quale unico consulente competente a livello di Paese; di predisporre appositi corsi di formazione per il personale amministrativo-contabile degli IIC e di aumentare il contingente amministrativo a contratto presso tutte le sedi degli Istituti per fare fronte alle numerose e pesanti incombenze burocratiche.
5 – FEDI E PORTA (PD) – PENSIONI IN CONVENZIONE 2017: ETÀ, NO TAX AREA E RIVALUTAZIONI. Crediamo di fare cosa utile illustrando sinteticamente ai nostri connazionali residenti all’estero le regole in vigore per il 2017 della normativa che disciplina l’erogazione delle loro attuali o future pensioni.
Partiamo dall’anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia. ROMA, 24 FEBBRAIO 2017
E’ opportuno ricordare che in Italia, a differenza di tanti altri Paesi meno “esigenti”, esiste un requisito minimo contributivo molto (troppo) alto per perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia e cioè 20 anni (mentre ce ne vogliono 5 in Germania, 1 in Canada, 15 sia in Francia che in Spagna e solo in alcuni casi molto particolari anche in Italia).
Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
I lavoratori residenti all’estero in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale possono maturare tale requisito totalizzando i periodi accreditati nei due (o in alcuni casi più) Paesi.
Ma quali sono invece i requisiti anagrafici? Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: le lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 possono andare in pensione a 65 anni e sette mesi; le lavoratrici autonome e della gestione separata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 possono andare in pensione a 66 anni e 1 mese; i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 possono andare in pensione a 66 anni e 7 mesi; i lavoratori autonomi e della gestione separata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 possono andare in pensione a 66 anni e 7 mesi.
Giova tuttavia ricordare, anche se si presume siano pochi gli emigrati interessati, che dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia: a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni – fermi restando i requisiti anagrafici suindicati – se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia); b) al compimento dei 70 anni e sette mesi di età (anno 2017) e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione fatto maturare.
Ma vediamo ora come si può far valere il diritto alla cosiddetta pensione anticipata (quella cioè che prescinde dall’età anagrafica) e che si può ottenere anche con il meccanismo della totalizzazione dei contributi esteri.
I soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata nel 2017 se in possesso della seguente anzianità contributiva: 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne.
Va infine ricordato che i residenti all’estero – in Paesi convenzionati – i quali possono far valere periodi di contribuzione in Italia potrebbero aver diritto anche alla pensione di reversibilità e di invalidità (i lavoratori invalidi possono in alcuni casi anticipare il pensionamento).
Per quanto riguarda invece la tassazione delle pensioni, tra le nuove misure di rilevanza fiscale introdotte ricordiamo per i nostri connazionali la modifica della disciplina delle detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi da pensione (articolo 1, comma 210, Legge n. 232/2016).
Si tratta di un intervento sulla cosiddetta “no tax area” per i pensionati. Si stabilisce infatti una disciplina uniforme tra lavoratori e pensionati per le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi, estendendo ai soggetti pensionati di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (ultra75enni e lavoratori), per cui il reddito da pensione non tassabile passerà da 7.800 a 8.174 euro. L’aumento della soglia avrà effetto su tutti i pensionati, e non solo su coloro che hanno un reddito inferiore agli 8.124 euro: l’esenzione dalle tasse riguarda infatti la prima parte del reddito per tutti i contribuenti che percepiscono fino a 55mila euro lordi l’anno. Dell’innalzamento della “no tax area” saranno beneficiati anche i nostri pensionati residenti all’estero i quali paghino, per svariati motivi, le tasse sulla loro pensione in Italia.
Va ricordato inoltre che le pensioni 2017 non saranno rivalutate: gli indici di rivalutazione 2016 e 2017 definiti da decreto del ministero dell’Economia sono entrambi pari a zero e il risultato è che sul fronte della rivalutazione rispetto all’inflazione non ci sarà alcun conguaglio da fare per la pensione 2017.
I deputati del PD Estero: Marco Fedi e Fabio Porta
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