11938 Per l’Avvocato generale della Corte Ue non si può recludere un migrante perché irregolare

20160209 18:22:00 redazione-IT

[b]di Carlo Caldarini[/b]*
Secondo l’avvocato generale della Corte di giustizia europea, Maciej Szpunar, un cittadino di paesi terzi non può essere recluso in ragione del suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro se non è stato fermato nell’atto di superare irregolarmente una frontiera esterna dello spazio Schengen. Ciò vale, in particolare, in tutti i casi in cui il cittadino straniero: venga fermato “in uscita dallo spazio Schengen”, si trovi in una situazione di mero “transito” e abbia in corso una procedura di riammissione nello Stato membro da cui proviene.
In sostanza, Szpunar sostiene che un migrante non può essere incarcerato per il semplice fatto di essere trovato in soggiorno irregolare all’interno dell’area di libera circolazione europea.

Questo parere, che difficilmente sarà ribaltato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza finale della causa in atto, potrebbe mettere in discussione l’intero sistema dei centri di accoglienza in Europa, dove alcuni centri per migranti irregolari in attesa di rimpatrio sono, nei fatti, veri e propri carceri.
A portare il caso all’attenzione della Corte, una cittadina ghanese fermata Il 22 marzo 2013 dalla polizia francese al punto di ingresso del tunnel sotto la manica mentre, a bordo di un autobus proveniente dal Belgio e diretto a Londra, tentava di abbandonare il territorio francese.
Il diritto francese prevede che i cittadini di paesi terzi possano essere puniti con la pena di un anno di reclusione se hanno fatto ingresso irregolare nel territorio francese.
Avendo esibito un passaporto falso, ed essendo sprovvista di qualsiasi altro documento di identità o di viaggio a proprio nome, la signora Sélina Affum, questo il nome della cittadina ghanese, è stata sottoposta, in un primo tempo, a fermo di polizia per ingresso irregolare nel territorio francese, per poi essere trattenuta in attesa della sua riammissione in Belgio.
Poiché la signora Affum ha contestato la regolarità del fermo, la Corte di cassazione francese ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Ue se, alla luce della direttiva 2008/115 sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’ingresso irregolare di un cittadino di paesi terzi nel territorio nazionale possa essere represso con la pena della reclusione.
La risposta dell’avvocato è negativa. Nelle sue conclusioni, rese il 2 febbraio 2016, l’avvocato Szpunar ricorda innanzitutto che la direttiva, secondo la giurisprudenza della Corte, consente la reclusione di cittadino di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare soltanto in due casi: 1) quando il cittadino continui a soggiornare irregolarmente nel territorio dello Stato membro senza un giustificato motivo, nonostante gli sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva e 2) quando la procedura di rimpatrio sia stata applicata ed il cittadino entri nuovamente nel territorio dello Stato membro in violazione di un divieto di ingresso.
Ora, la signora Affum non è stata oggetto di una procedura di rimpatrio, né è entrata nuovamente nel territorio francese in violazione di un divieto di ingresso. La sua situazione non rientra quindi in alcuno dei due casi in cui la reclusione è possibile.
Per queste ragioni, l’avvocato generale conclude che un cittadino di paesi terzi come la signora Affum non può – secondo ilo diritto europeo – essere recluso per il solo motivo di trovarsi nel territorio di uno Stato membro in situazione di soggiorno irregolare.

(Bruxelles, 9 febbraio 2016)

*) Direttore dell’Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa
osservatorio@osservatorioinca.org
———————————

[i]Per saperne di più:[/i]

[b]Direttiva 2008/115 sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[/b]
[url]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0014[/url]

[b]Comunicato stampa della Corte di giustizia europea[/b]
[url]http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160009it.pdf[/url]

[b]Testo integrale delle conclusioni dell’avvocato generale[/b]
[url]http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-47/15[/url]

Osservatorioinca.org

www.osservatorioinca.org

 

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