9637 Una sconfitta annunciata: alcune domande alla Farnesina sul contenzioso con la Germania.

20120207 17:12:00 redazione-IT

Con la sentenza del 3 febbraio scorso, la Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto la fondatezza dell’azione legale avviata dalla Germania contro l’Italia dopo che la Cassazione italiana non aveva, varie volte, riconosciuto alla Germania l’immunità dalla giurisdizione in giudizi civili di risarcimento danni intentati in Italia contro lo Stato tedesco da italiani vittime del nazismo.
Sgombriamo subito il campo da un equivoco giornalistico, cioè il fatto che la Germania non debba pagare risarcimenti a causa di questa sentenza. In linea di principio, ciò non è vero. Non li pagherà nei giudizi avviati in Italia perché la giurisdizione italiana dovrebbe rispettare la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. Ciò però non significa che la Germania non debba pagare affatto, perché la Germania commise dei crimini durante la seconda guerra mondiale per i quali sarebbe tenuta al pagamento di riparazioni, riparazioni che potrebbero risultare o da un accordo internazionale tra i due paesi, ove mai si riuscisse a concluderlo, o da una sentenza di un tribunale internazionale, semmai l’Italia intentasse un’azione giudiziaria internazionale a questo scopo.

Sgombriamo il campo, inoltre, da un altro problema. La Germania di oggi non è certo il III Reich e dunque non può essere colpevolizzata all’infinito. In più, va ammesso per dovere di onestà intellettuale, se fosse chiamata a rispondere in giudizio di tutti i crimini di guerra commessi dal III Reich andrebbe, ci sia consentita la battuta visti i tempi, immediatamente in default. Ossia, sarebbe chiamata a sostenere risarcimenti insostenibili. La posizione tedesca, perciò, è comprensibile.

Sempre per onesta intellettuale va osservato come la sentenza fosse prevedibile. In materia di immunità dalla giurisdizione la posizione della Corte Internazionale di Giustizia è sempre stata conservatrice. Tuttavia, la linea processuale seguita dall’Italia, particolarmente dalla Farnesina che ha il compito di agire in giudizio in un caso simile, suscita non poche perplessità di seguito elencate:

1) anche se la cosa non ha avuto un effetto diretto rilevante nel caso, perché l’Italia ha sottoscritto, nel corso del vertice italo-tedesco di Trieste del 2008 (peraltro, quello del famoso cucù di Berlusconi alla Merkel; ciò per dire come in Italia si prendano sul serie certe questioni), una dichiarazione congiunta con la Germania in cui si dichiarava rispettosa della decisione della Germania di ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia? si risponderà, per sottolineare i buoni rapporti con la Germania in un momento di tensione; ce n’era bisogno, non era ovvio? I rapporti con la Germania sono e resteranno buoni a prescindere dal caso in questione e da tensioni simili; o forse si voleva piuttosto lanciare un messaggio implicito alla Corte che l’Italia di fondo ne accettava, sia pure non esplicitamente, la giurisdizione? Si possono conoscere i verbali dell’incontro Merkel-Berlusconi relativi al punto?

2) Perché la direzione del team di difesa è stata assunta da un Ambasciatore a riposo, peraltro ex Segretario Generale del Ministero, e da un consigliere di Stato? Di norma, alla guida di un team del genere dovrebbe andare il Capo dell’Ufficio del Contenzioso Internazionale del Ministero degli Esteri e, dopo di lui, dovrebbe venire una schiera di professori di diritto internazionale; ciò è la prassi nei casi portati alla Corte Internazionale d Giustizia, tant’è vero che la Germania ha adottato esattamente quest’approccio. Perché ciò non è accaduto per quanto riguarda la nostra equipe legale? Sorge il sospetto che si volesse mantenere una guida politica dell’equipe legale, anziché concentrarsi specificamente sugli aspetti giuridici del caso;

3) È possibile conoscere le motivazioni che hanno indotto la Farnesina a individuare i professori di diritto internazionale che hanno coadiuvato il team? Sulla base di quali curricula e posizioni dottrinali sulla materia oggetto della controversia? È possibile conoscere, oltre ai loro onorari, le clausole dei contratti conclusi con loro e sapere se contenevano obblighi di attenersi a linee di difesa imposte dalla direzione del team legale e dalla Farnesina?

4) Perché nella fase preliminare l’Italia ha avanzato un counter-claim (domanda riconvenzionale) chiedendo che la Germania pagasse dei danni di guerra per i crimini commessi? La Corte ha respinto il counter-claim sostenendo di non aver giurisdizione sul punto (cosa peraltro sfuggita, guarda caso, alla nostra difesa che non ha riproposto il tema nella fase di merito, in sede di esame sulla giurisdizione); si voleva forse creare un precedente per dire che l’Italia non poteva portare un caso simile in futuro all’attenzione della Corte?

5) Perché l’Italia, davanti alla Corte, non ne ha eccepito la giurisdizione quando aveva, viceversa, delle ottime ragioni per farlo, impedendo così alla Corte di pronunciarsi? È vero che, ai termini del suo Statuto, la Corte può rilevare il difetto di giurisdizione motu proprio, il che è d’altronde avvenuto, ma la Corte è stata naturalmente indirizzata, nel corso delle sue attività in proposito, dalla posizione processuale delle parti e quindi dal modo in cui la sola Germania ha inquadrato la controversia (vedi ad esempio il paragrafo 39 della sentenza); una corte, difatti, discute degli argomenti che le parti le propongono, non di tutti i possibili argomenti che le si possono parare dinanzi in linea teorica e che deve andarsi a cercare da sola, altrimenti non smetterebbe mai di lavorare sul punto;

6) Perché l’Italia ha chiesto di non rendere pubbliche una parte delle sue memorie difensive sottoposte alla Corte e che erano inaccessibili sul sito web della Corte Internazionale di Giustizia? Si voleva forse evitare che l’opinione pubblica, in particolare i parenti delle vittime del nazismo che non sono certo pochi nel nostro Paese, comprendesse la reale strategia processuale dell’Italia?

7) Perché nella fase di merito orale, l’Italia ha parzialmente contraddetto ciò che aveva affermato nella fase della procedura scritta riguardo all’esistenza di una eccezione, ormai consolidata, al principio dell’immunità dalla giurisdizione nel caso di gravi violazioni dei diritti umani?

Oltretutto, viene da domandarsi se la Farnesina si sia posta il problema, perdendo, di un possibile conflitto costituzionale scaturente dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. In linea teorica, la magistratura dovrebbe adeguarsi spontaneamente alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. Ma se non lo farà rilevando, per esempio, la violazione di principi costituzionali italiani e il Parlamento e il Governo intervenissero con una legge, potrebbe essere avviato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale o comunque la legge potrebbe essere impugnata per incostituzionalità dalle vittime del nazismo. Ci sarebbe, pertanto, da domandarsi se non sarebbe stato meglio in generale tentare di non arrivare, appunto, alla sentenza di merito della Corte Internazionale di Giustizia, oltreché per evitare eventuali conflitti costituzionali, anche per negoziare con la Germania avendo in mano l’arma di pressione delle sentenze di condanna italiane e costringere così la Germania a chiudere il contenzioso con un accordo.

Insomma, pare lecito sospettare che la Farnesina abbia tirato a perdere, facendo apparentemente una politica volta a proteggere le vittime del nazismo, per poi farsi condannare e dire: cosa possiamo farci? Comunque, resta il negoziato – forse il vero, inconfessato obiettivo della Farnesina perché gestito dalla Farnesina stessa e facile da insabbiare – come dimostrano le immediate reazioni del Ministro Terzi all’annuncio della sentenza.

Se questi sospetti fossero reali, allora verrebbe da dire che, impostando una linea simile, certi funzionari della Farnesina, di cui sarebbe interessante conoscere i nomi e sapere se hanno goduto della copertura politica dell’allora Ministro Frattini e dell’attuale Ministro Terzi, avrebbero tradito, ancor più e peggio del Console Vattani, il loro giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di assolvere i propri doveri con disciplina e onore.

Chi è caduto per mano del nazismo e il ricordo delle vittime della Resistenza italiana al nazifascismo meritano di più e meglio di simili comportamenti, casomai fossero veri. Per di più, quanto avvenuto sarebbe l’ennesima dimostrazione della necessità di un intervento diretto, immediato e improcrastinabile della politica su un Ministero, quello degli Esteri, ormai autoreferenziale, refrattario al controllo democratico e, sembrerebbe, formato da personale persino privo di senso dello Stato, includendo in tale concetto la memoria storica del nostro Paese. ( GZ Karl )

 

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