1543 NO ALLA CONTRORIFORMA COSTITUZIONALE DELLA DESTRA

20060609 13:48:00 webmaster

Uno studio di Pietro Ciarlo, Ordinario di Diritto Costituzionale e Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti

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« Dietro ogni articolo di questa
Costituzione, o giovani, voi dovete
vedere giovani come voi, che
hanno dato la vita perché la
libertà e la giustizia potessero
essere scritte su questa Carta».
Piero Calamandrei,
agli studenti milanesi, 1955

SOMMARIO

1 . La Costituzione sotto attacco.
2 . Le origini della Costituzione e della modifica del centro-destra:
due storie diverse.
3 . La demolizione della forma di governo parlamentare:
Parlamento supersolubilee dispotismo del Primo ministro.
4 . La riduzione di ruolo degli organi di garanzia.
5 . Il falso Senato federale, la devolution e l’ impossibile esercizio
della funzione legislativa.
6 . Una controriforma eversiva che getta le istituzioni nel caos.
Appendice

1. LA COSTITUZIONE SOTTO ATTACCO.
La nostra Costituzione è in pericolo. Infatti il centro-destra ha
approvato nell’autunno del 2005 una sua modifica che, se non sarà respinta
dall’ormai prossimo referendum, entrerà in vigore producendo danni
gravi e irreversibili. Con il referendum possiamo dire NO all’entrata in
vigore di tale modifica. Le parti più pericolose di essa prevedono una forte
riduzione del ruolo del Parlamento, subordinandolo a un Primo ministro
dotato di poteri enormi; una tanto confusa quanto deleteria trasformazione
del Senato della Repubblica in un finto Senato federale e, infine, la
famigerata devolutionvoluta dalla Lega Nord. I cittadini italiani non possono
permettere che una simile revisione entri in vigore. Sfigurare la
nostra Costituzione significherebbe minare le fondamenta della nostra
convivenza. In questo scritto abbiamo voluto approfondire i motivi per i
quali le modifiche alla Costituzione deliberate dal centro-destra devono
essere respinte, cosicché chi legge queste pagine possa a sua volta spiegare
al maggior numero di cittadini possibile perché al prossimo referendum
costituzionale è di vitale importanza che vincano i NO.

2. LE ORIGINI DELLA COSTITUZIONE E DELLA MODIFICA DEL
CENTRO-DESTRA: DUE STORIE DIVERSE.
La Costituzione del 1948 simboleggia la vittoria della democrazia
contro la dittatura, la sconfitta della monarchia e l’avvento della
Repubblica, la fine della guerra e la stipulazione di un grande patto condiviso
tra le forze politiche della resistenza e della liberazione. È proprio
la sua essenza di patto condiviso che ha consentito alla Carta fondamentale
di porre le basi per l’uscita dell’Italia dalle macerie della guerra e di
avviare la ricostruzione non solo economica, ma anche morale e culturale
del Paese. I democristiani, i comunisti, i socialisti, i liberali riuscirono a
trovare, nel corso della redazione del testo costituzionale, un vero e proprio
spirito costituente, che consentì loro di elaborare una Costituzione
con alla base principi e valori comuni: l’eguaglianza sostanziale e i diritti
sociali, la tutela dei diritti di libertà, la laicità dello Stato, l’equilibrio e il
bilanciamento tra i poteri. È per questo che quando si leggono gli articoli
della Costituzione italiana si prova un sentimento di identificazione, di
riconoscimento, la percezione che si è di fronte non al testo di una parte
politica contro le altre, ma alla Costituzione di tutti.
La revisione costituzionale del centro-destra non ha nulla dello
spirito costituente descritto. La sua origine non è il frutto di un accordo
tra la maggioranza e l’opposizione, ma l’esito di un baratto tra i partiti
della maggioranza nell’ambito del quale la Costituzione è stata letteralmente
venduta a pezzi.

Per potersi garantire la Presidenza del Consiglio fino alla fine della
legislatura e l’approvazione delle ben note leggi ad personam, Berlusconi
non ha esitato a concedere, sotto forma di modifiche al testo costituzionale,
una sorta di dittatura del premierad Alleanza nazionale e la devolution
alla Lega Nord.
Il testo della riforma, scritto nel chiuso di una baita alpina dai
cosiddetti saggi di Lorenzago (alcuni pretesi esperti di diritto costituzionale
del centro-destra), è stato presentato in Parlamento sotto forma di
disegno di legge del Governo e approvato coi soli voti della maggioranza.
Esattamente il contrario di un patto condiviso, anzi un modo per trasformare
la Costituzione di tutti nella Costituzione di pochi, un modo per
distruggere l’idea stessa di Costituzione.
È nata così questa riforma confusa, pasticciata, di difficile lettura
e incredibile complessità. Intendiamo metterne in evidenza gli aspetti più
contraddittori e pericolosi, destinati a creare indesiderabili concentrazioni
di potere, ma soprattutto una devastante paralisi istituzionale.
Il progetto del testo di revisione nasce, dunque, fuori dal
Parlamento, senza un reale confronto tra la maggioranza e l’opposizione,
perseguendo una logica di emarginazione delle assemblee parlamentari e
con esse, inevitabilmente, dell’opposizione e delle autonomie territoriali.
Certamente, vi è sempre il momento dell’iniziativa: nell’Assemblea
Costituente ad Egidio Tosato fu affidato il compito di redigere lo schema
generale della Costituzione, ma in quanto mandatario sia della maggioranza
che dell’opposizione. Sia dalla sua genesi politica, che dal metodo,
dunque, l’attuale revisione si caratterizza per una sua vocazione extraparlamentare, per la sua nascita fuori dal Parlamento. La riforma del Titolo
V della Costituzione, approvata nel 2001, sul finire della XIII legislatura,
viene richiamata da alcuni quale precedente che giustifica il modo di procedere
della destra, ma le due situazioni sono radicalmente diverse. Anche
nel 2001, infatti, vi fu una votazione finale da parte della sola maggioranza
di centrosinistra, ma tale votazione aveva ad oggetto un testo che rappresentava
il risultato di un lungo lavoro di colloquio tra la maggioranza
stessa e l’opposizione, già a partire dalla Commissione bicamerale
D’Alema. Solo al momento dell’approvazione finale, in vista delle imminenti
elezioni politiche, il centro-destra, allora opposizione, si chiamò
strumentalmente fuori. Peraltro, non si possono dimenticare i rapporti
intessuti con le Regioni e gli enti locali che si espressero unanimemente a
favore della riforma, mentre a questa di oggi sono nettamente contrari:
quasi tutti i Consigli regionali hanno richiesto l’indizione del referendum
perché si possa dire NO.

3. LA DEMOLIZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE:
ASSEMBLEA SUPERSOLUBILE E DISPOTISMO DEL PRIMO MINISTRO.
Il costituzionalismo democratico esprime l’idea di Costituzione
come un patto condiviso, patto che tutela le minoranze contro gli eventuali
abusi della maggioranza e garantisce il bilanciamento dei poteri.
Viceversa la controriforma del centro-destra si riallaccia a ideologie del
tutto opposte.
Il suo intento generale è quello di potenziare a dismisura il dominio
della maggioranza e in particolare del premier che ne sarebbe il
padrone assoluto: per esserne consapevoli basta guardare alla disciplina
dello scioglimento anticipato della Camera, crocevia qualificante per qualsiasi
forma di governo.
Lo scioglimento anticipato delle Camere è oggi un potere che la
Costituzione assegna al Presidente della Repubblica in funzione di garanzia.
È il Capo dello Stato che, tenuto conto delle istanze provenienti dal
Parlamento, valuta la possibilità di uno scioglimento anticipato. Detto in
altri termini, il delicato potere di sciogliere le Camere normalmente viene
utilizzato dal Presidente della Repubblica perché i partiti e il Parlamento
non riescono ad esprimere una maggioranza che sostenga il Governo.
L’articolo 88 è stato riscritto dal centro-destra stravolgendo questo
istituto: il Presidente della Repubblica dovrebbe necessariamente sciogliere
la Camera quando richiesto dal Primo ministro. Il Presidente della
Repubblica non emana il decreto di scioglimento solo ove venga presentata e approvata dalla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai
deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero
non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale
si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi
il nome di un nuovo Primo ministro. L’articolo 94 dal canto suo prevede
che, votando a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia al Primo
ministro, lo scioglimento della Camera sia automatico, a meno che tale
mozione non contenga altresì la designazione di un nuovo Primo ministro
e sempre però a condizione che venga approvata dalla maggioranza espressa
dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della Camera.
Si tratta di previsioni per alcuni aspetti bizzarre ed astruse, per
altri preoccupanti. A norma dell’articolo 88 il Primo ministro che richiede
lo scioglimento non avrebbe neanche l’onere di andare a riferire in
Parlamento. Dunque, nell’ipotesi in discorso, un procedimento delicato
come quello dello scioglimento anticipato, che per sua natura segna una
fase di sofferenza istituzionale, viene di fatto reso extraparlamentare e
talmente complesso da apparire incerto nei suoi tratti di fondo.
Oggi, con uno scioglimento che da un punto di vista sostanziale trae
origine dal Parlamento, il Presidente del consiglio è solo uno dei protagonisti
della vicenda. Inoltre, a seconda delle circostanze di fatto, un ruolo
più o meno rilevante può essere svolto dai poteri di influenza del
Presidente della Repubblica. La proposta in discorso prefigura invece un
ruolo meramente notarile per il Capo dello Stato e, soprattutto, una posizione
assolutamente preponderante del Primo ministro che ha la possibilità di determinare lo scioglimento sulla base di valutazioni o interessi del
tutto personali, anche prescindendo dagli orientamenti della stessa maggioranza
che lo sostiene.
Altro indizio della inaccettabile cultura politica che sostiene questo
testo è ravvisabile nel secondo comma dell’articolo 88, dove si ipotizza
che la mozione con la quale viene indicato il nome del nuovo Primo ministro
deve essere accompagnata dalla dichiarazione di voler continuare nell’attuazione
del programma: si tratta di una previsione tra l’ingenuo e il
minaccioso. E’ sicuramente ingenuo ritenere che un programma di governo
possa rimanere sempre uguale a se stesso nonostante tutto quello che
può accadere nel mondo e in casa nostra; d’altra parte, una simile visione
evidenzia ulteriormente quella concezione ipernormativa dell’indirizzo
politico che pervade tutto il testo e non può non suscitare apprensione.
Il Primo ministro è eletto, in pratica, direttamente: la nomina da
parte del Presidente della Repubblica è un atto dovuto in base ai risultati
elettorali e il Primo ministro stesso deve presentarsi alle Camere semplicemente
ad esporre il suo programma. Il secondo comma dell’articolo
92, però, non solo dispone un collegamento necessario tra il candidato
Primo ministro e i candidati alla Camera, ma prefigura altresì un premio
di maggioranza quando afferma che la “legge disciplina l’elezione dei
deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata
al candidato alla carica di Primo ministro”. Il Primo ministro è in sostanza
inamovibile per la legislatura e il sistema viene chiuso da uno scioglimento
della Camera in pratica disposto dal Primo ministro stesso. Infatti,
anche la previsione della sfiducia costruttiva non pare sufficiente per evitare uno scioglimento dell’Assemblea, in quanto essa presuppone per la
sua validità l’approvazione da parte della stessa maggioranza uscita dalle
elezioni. Non è difficile immaginare come si possa neutralizzare una simile
previsione: è sufficiente che il Primo ministro “controlli” anche un piccolo
gruppo di deputati per evitare il raggiungimento della maggioranza
dei voti necessari alla approvazione della sfiducia costruttiva e per determinare
quindi, comunque, lo scioglimento della Camera. Siamo di fronte
ad una revisione che costruisce un Premier in pratica inamovibile, con un
Governo ai suoi ordini e un Parlamento del tutto succube delle sue volontà.
Un’ulteriore dimostrazione di ciò che si afferma risiede nel quinto
comma dell’art. 72, che rimette nelle mani del Governo la decisione sull’ordine
del giorno della Camera e del Senato. Nessuna assemblea legislativa
può accettare che la propria agenda sia decisa dall’esecutivo: l’autonomia
della fissazione dell’ordine del giorno fu tra le prime rivendicazioni
dei Parlamenti moderni contro l’assolutismo regio. Dunque, è il
Parlamento nel suo complesso che viene posto in una condizione di minorità
rispetto al Governo e per esso al Primo ministro, facendo così seriamente
dubitare che la forma di governo inventata dal centro-destra possa
definirsi democratica. E’ chiaro come né il presidenzialismo americano, né
la forma di governo britannica contemplino una simile concentrazione di
potere nelle mani dell’esecutivo o, per dir meglio, di una carica monocratica,
di un uomo solo. Sia chiaro: non nutriamo nessuna diffidenza nei confronti
di una forma di governo presidenziale nella quale l’esecutivo fosse
eletto direttamente per un periodo predeterminato e fosse altresì dotato
di forti poteri; in questa ipotesi però il Parlamento dovrebbe essere attentamente salvaguardato nelle sue prerogative legislative. Del resto anche il
Presidente degli Stati Uniti gode soltanto di un potere negativo di veto
sulla legislazione, peraltro superabile a maggioranza qualificata, ma non
può certamente sciogliere le Camere.
Tra quelle che si potevano immaginare, le ipotesi formulate dalla
proposta in oggetto sono forse le più eccentriche rispetto ai principi del
costituzionalismo. Riprova che l’ispirazione complessiva della proposta
appare volta al conferimento al Primo ministro di un potere privo di qualsiasi
efficace bilanciamento, praticamente illimitato. Viceversa, l’essenza
del costituzionalismo va individuata proprio nel bilanciamento del potere:
questa riforma è “incostituzionale” nel senso più profondo del termine.
Essa, infatti, contrasta con lo scopo stesso del costituzionalismo: limitare
e bilanciare il potere. Si vuole instaurare una “dittatura” del Primo ministro.

4. LA RIDUZIONE DI RUOLO DEGLI ORGANI DI GARANZIA.
L’assenza di bilanciamento tra i poteri è confermata da un altro
grave elemento previsto dalla revisione: la compressione del ruolo del
Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, gli organi di
garanzia della nostra Costituzione.
Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, la proposta del
centro-destra è volta a fare in modo che i suoi poteri siano ridotti a vantaggio
del Governo e del Primo ministro. Uno dei poteri tradizionali affidato
al Capo dello Stato consiste nella autorizzazione alla presentazione
dei disegni di legge del Governo in Parlamento. Un potere non determinante,
si potrà osservare, ma in realtà significativo perché volto a impedire
la presentazione alle Camere di disegni di legge manifestamente incostituzionali.
Per i costituenti era fondamentale rispettare la “dignità” del
Parlamento e della Costituzione contro atteggiamenti in un certo qual
modo “arroganti” manifestati dal Governo attraverso disegni di legge in
palese conflitto col testo costituzionale stesso. Se le modifiche proposte
entrassero in vigore anche questo potere del Capo dello Stato – come quello
di scioglimento delle Camere – verrebbe meno, nel segno di un ulteriore
rafforzamento del Primo ministro.
Ciò che però, se possibile, lascia ancora più perplessi, è la modifica
della composizione della Corte costituzionale, che nel nostro ordinamento
ha il fondamentale compito di annullare quelle leggi che si pongono
in contrasto con la Costituzione. Attualmente, l’art. 135 Cost. stabilisce che dei 15 giudici che la compongono, 5 sono nominati dal Presidente della
Repubblica, 5 sono eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa,
5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune.
Ne segue che i giudici più “vicini” alla politica, ovvero quelli di
nomina parlamentare, sono solo un terzo: questo ha consentito alla Corte
costituzionale, nel corso degli anni, di non farsi trascinare quasi mai nelle
polemiche politiche contingenti, ma anzi di guadagnarsi una posizione di
grande autorevolezza e di autonomia dalla politica. Tutto ciò è seriamente
messo in pericolo dalla riforma costituzionale, che sembra spingere
verso una sorta di politicizzazione della Corte facendo saltare l’equilibrio
delle nomine. E’ infatti previsto che i giudici rimangano 15, ma sia il
Presidente della Repubblica che le magistrature ne eleggerebbero non più
5, ma 4 ciascuno. Gli altri sette giudici costituzionali sarebbero tutti eletti
dal Parlamento: 3 dalla Camera e 4 dal Senato. In tal modo i giudici di
più diretta derivazione politica e partitica aumenterebbero di numero:
come si può intuire, vi sarebbe il serio pericolo che la Corte costituzionale
si trasformi in una cassa di risonanza delle polemiche politiche. Sarebbe
la fine della Corte costituzionale, la fine quindi del nostro giudice delle
leggi, ultimo garante del rispetto della Costituzione.

5. IL FALSO SENATO FEDERALE, LA DEVOLUTION E L’IMPOSSIBILE
ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA.
Se le osservazioni sin qui svolte suscitano allarme per il corretto
funzionamento della forma di governo, non minori perplessità la revisione
del centro-destra fa nascere per quanto concerne i rapporti tra Stato e
Regioni e l’effettivo esercizio della funzione legislativa.
Viene ipotizzato un Senato federale, ma basterebbe ricordare lo
sferzante giudizio del Presidente (di centro-destra!) della Regione
Lombardia secondo il quale questo Senato avrebbe di federale solo il
nome, per svelare un altro pasticcio. Infatti esso non è in grado, per la sua
stessa struttura, di assolvere una seppur minima funzione di coordinamento
preventivo della legislazione statale e regionale, né di proiettare le
regioni al centro. A norma dell’art. 57 i duecentocinquantadue senatori
dovranno essere eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Il
Senato non sarà dunque costituito da rappresentanti delle Regioni, ma da
eletti che non si differenziano in modo significativo da quelli odierni.
Veramente poca cosa è la previsione dell’elezione dei senatori contestualmente
a quella dei Consigli regionali. Addirittura beffardo suona l’ultimo
comma dell’art. 57, secondo cui partecipano all’attività del Senato, per
ciascuna Regione, un rappresentante eletto dal Consiglio regionale ed uno
eletto dai Consigli delle autonomie locali, tutti senza diritto di voto.
Proprio così, senza diritto di voto.
In questo contesto già ambiguo ed incoerente viene ampliata la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia sanitaria, scolastica e
di polizia locale – la cosiddetta devolution– aggravando ulteriormente i
problemi di coordinamento con la legislazione statale. Basti pensare alla
ancora più difficile conciliabilità con la previsione della lettera m) del
secondo comma dell’art. 117, secondo la quale allo Stato spetta la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali.
La devolutionesprime, inoltre, una cultura politica in palese contrasto
col principio costituzionale di eguaglianza. Alla base dell’eguaglianza
vi è infatti l’idea che i diritti civili e sociali debbano essere goduti in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza che vi possano essere
differenze significative tra una Regione e un’altra. In un Paese come
l’Italia, nel quale il divario economico tra Nord e Sud è fortissimo, il principio
di eguaglianza è uno degli elementi che ha tenuto unite le differenti
realtà territoriali. La devolutiondel centro-destra, al contrario, è ispirata
ad un etno-federalismo fondato su un principio di inimicizia non
privo di connotazioni razzistiche piuttosto che sul principio della solidarietà
nazionale. Trasferire alle Regioni tutta la competenza in materia
sanitaria significa, semplicemente, che le Regioni più ricche potranno
garantire servizi sanitari di eccellenza; viceversa le Regioni più povere non
potranno fare altrettanto. Ancora, con la devolution oltre le prestazioni
sanitarie, anche la scuola, tendenzialmente, potrà essere gratuita solo
nelle Regioni che potranno finanziarla. È questa l’Italia che vogliamo?
Votare NO al referendum significa difendere diritti sociali fondamentali
come la salute e l’ istruzione.
Come se ciò non bastasse, anche altre norme della revisione del
centrodestra contribuiscono a instaurare un federalismo confuso e contraddittorio,
praticamente ingovernabile. Accanto a quel paradossale
Senato di cui abbaimo già parlato, l’art. 118 costituzionalizza la
Conferenza Stato-Regioni, organo volto a realizzare la collaborazione tra
il Governo e le Regioni. Senza voler negare l’importanza di quest’organo
di raccordo, è veramente inaccettabile che la sua costituzionalizzazione
avvenga senza prevederne il ruolo e le funzioni. Ma i guasti non si fermano
qui. Forse il danno più grave da un punto di vista generale è ravvisabile
nel fatto che la proposta rende di fatto impossibile l’esercizio della funzione
legislativa da parte dello Stato. Il sistema delineato da un lato non è
efficace nel rappresentare le Regioni al centro, dall’altro spinge all’estremo
la maggiore complessità che i sistemi federali comunque comportano
nell’esercizio della funzione legislativa. L’attuale articolo 70 della
Costituzione stabilisce: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere”. Esso verrebbe sostituito da un articolo lungo un’intera
pagina di Gazzetta Ufficiale, che detta una disciplina oscura e tanto
complessa da rendere pressoché impossibile l’adozione delle leggi.
Proviamo a leggerlo questo nuovo art. 70:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di
cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il
Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle
quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione
dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma,
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione
da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni,
può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono
ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per
l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo
comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della
Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello
Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118,
commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo
comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i
Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione,
composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità
rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato
da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono
i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto
all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali
per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero
per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad
esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non
sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via
definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può
avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla
Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa
tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa.
I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto
da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.
La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti
delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di
norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di
legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare
procedimenti diversi».
Anche se qualcuno fosse riuscito a leggere per intero questo art. 70
della proposta, dubito che ne abbia compreso il contenuto normativo, di
difficilissima interpretazione anche per gli esperti di diritto costituzionale.
Il danno che una norma di questo tipo produce è duplice. Da un lato
paralizza, o comunque rende lentissima e farraginosa, la procedura legislativa;
dall’altro fa perdere alla Costituzione quella funzione pedagogica
che essa esprime grazie a formulazioni semplici, di immediata comprensione
e leggibilità, che devono consentire anche ai non addetti ai lavori di
capire il significato di una norma costituzionale e di identificarsi con essa.
Forse, la stessa maggioranza che l’ha approvato prova un po’ di vergogna
per questo testo. Le norme transitorie della riforma prevedono
infatti un’entrata in vigore per scaglioni. Le parti relative alla devolution,
sulle quali la Lega ha tanto insistito, entrerebbero in vigore subito.
Viceversa, le parti relative alla forma di governo e alla forma di Stato – e
in particolare quelle che concernono la riduzione del numero dei deputati e dei senatori – entrerebbero in vigore tra dieci anni, ovvero nel 2016!
In realtà, la ragione di questo pasticcio non risiede in un sentimento
di vergogna, ma nel fatto che il centro-destra ha avuto difficoltà nel far
digerire ai suoi stessi parlamentari la riduzione del loro numero. Il compromesso
è stato trovato, perciò, rinviando ad un lontano futuro l’ entrata
in vigore delle norme costituzionali più scomode. Altro che spirito costituente!
Ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, si ha la prova
della vendita sottobanco della Costituzione: la modifica è stata costruita
su misura per i deputati del centro-destra, non certo per il bene del nostro
Paese.

6. UNA CONTRORIFORMA EVERSIVA CHE GETTA LE ISTITUZIONI NEL
CAOS.
La domanda sul come sia possibile che in Italia, dopo mezzo secolo
di Repubblica, Costituzione e democrazia, possano trovare spazio impostazioni
che, al di là delle diverse preferenze politiche, porterebbero ad un
sicuro blocco delle istituzioni è angosciante. Su questo aspetto bisogna
insistere: la proposta del centro-destra porta al caos istituzionale.
E’ chiaro, purtroppo, che in questa fase della nostra storia si sommano
una serie di fattori che, interagendo tra di loro, formano una miscela
davvero minacciosa. Emerge, innanzitutto, un iperdecisionismo senza
freni che, estraneo alla cultura della democrazia, percepisce ogni bilanciamento
come un impaccio. Ciò si è saldato con la radicata tendenza a considerare
la sfera pubblica come il campo dell’ opportunismo. Potere arrogante,
servilismo diffuso, pseudo-federalisti, uniti in un patto populistico,
hanno dato l’assalto alla Costituzione.
In un sistema privo di bilanciamenti, con una Camera dei deputati
debole e un Senato che di federale ha solo il nome, con le Regioni povere
sempre più marginali, la legge e la riserva di legge da istituti di garanzia
si trasformerebbero nel braccio armato del complesso Capo del governo-
maggioranza per colpire le garanzie dei diritti. Qui forse, al di là di
notazioni ascrivibili alla psicologia politica, si palesa il vero obiettivo finale
e materiale di questa devastazione del costituzionalismo: l’abbattimento
dei diritti. La riduzione della rappresentanza politica si accompagnerebbe alla compressione della funzione redistributiva dei diritti sociali.
Contro il bilanciamento dei poteri vi sarebbe l’affermazione di una sorta
di integralismo di maggioranza, in palese contrasto con il vivificante spirito
dell’alternanza. In una democrazia ben organizzata intorno alla possibilità
che le parti politiche si alternino al governo c’è bisogno di una
maggioranza tollerante, capace di ragionevoli composizioni delle sue
ragioni con quelle degli altri, e di un’opposizione paziente, in grado di
attendere scadenze previste dall’ordinamento per rigiocare la partita elettorale.
La revisione costituzionale che stiamo analizzando è l’esatto contrario
di tutto ciò. Essa, abbassando i livelli del bilanciamento, costruendo
il comando di un uomo solo, nega i presupposti della democrazia dell’alternanza.
Chi la propone sembra pensare che l’eletto sia destinato a
governare per sempre e che incarni necessariamente il migliore dei governi
possibili.
Non possiamo permettere che questa modifica entri in vigore.
È necessario rispondere compatti votando NO
al prossimo referendum costituzionale:
dire NO a questa modifica
significa avere fiducia
nel futuro del nostro Paese.

APPENDICE
I costituenti del 1948
La Costituzione repubblicana del 1948 è stata scritta, tra gli altri,
da: Giorgio Amendola, Benedetto Croce, Pietro Calamandrei,
Alcide de Gasperi, Giuseppe di Vittorio, Luigi Einaudi,
Amintore Fanfani, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi
Lo n g o, Aldo Mo r o, Co s t ant ino Mo r t a t i, Pi e t r o Nenni, Francesco Saverio Nitti, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Ignazio Silone, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Paolo Treves, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini.
Gli artefici della modifica del 2005
La modifica di ben 53 articoli della Costituzione repubblicana votata dalla maggioranza di centro-destra nel 2005 è stata elaborata da Andrea Pastore, Francesco D’Onofrio, Roberto Calderoli e Domenico Nania, scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), riuniti per qualche giorno in una baita di montagna (località Lorenzago).

La proposta di legge costituzionale al vaglio del prossimo referendum
popolare è stata approvata, con lasola maggioranzadel centro-destra,
dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato
della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005. La procedura per la
sottoposizione della proposta di legge a referendum popolare è stata attivata
dai parlamentari appartenenti al centrosinistra, dagli elettori attraverso
la raccolta di oltre ottocentomila firme, e da quasi tutti i Consigli
delle regioni italiane.
Il testo di modifica della Costituzione contiene una complicatissima
normativa transitoria che avrebbe l’effetto di far entrare in vigore
molte delle sue disposizioni a partire addirittura dalla XVII legislatura
(2016). Le modifiche agli articoli 55 (trasformazione del Senato della
Repubblica in Senato federale), 56 primo comma, 57 primo e sesto comma
(introduzione dei senatori senza diritto di voto), 58 (eleggibilità a senatore),
59 (deputati a vita), 60 primo comma (durata in carica dei deputati),
61 (rinnovo della Camera) si applicano "nella prima legislatura successiva
a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
In pratica tali norme entreranno in vigore – esito del referendum
permettendo – nella XV legislatura (2006-2011), ma si applicheranno
dalla XVI legislatura (2011-2016). Il resto (riduzione del numero di
deputati e senatori, elettorato attivo e passivo, durata in carica dei senatori
e dei consigli regionali) si applicherebbe "per la successiva formazione
della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo", (dunque,
per la XVII legislatura del 2016). Inoltre, "fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale
trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati, vigenti al momento dell’entrata in vigore della riforma”:
questa clausola potrebbe – facendo venir meno l’attuazione del nuovo
bicameralismo – ritardare l’applicazione di numerose altre disposizioni
contenute nel progetto. Inoltre, il potere presidenziale di scioglimento
della Camera e il rapporto Governo-Parlamento come ridisegnati dalla
revisione costituzionale saranno operanti "a decorrere dalla prima legislatura
della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore della legge costituzionale" (XVI legislatura). La ripartizione
delle competenze legislative Stato-regioni sarà invece operante dall’entrata
in vigore della riforma.
Nel dettaglio, tra le disposizioni transitorie contenute nell’articolo
53 della legge costituzionale in relazione alla prima applicazione della
riforma, si segnala che:
a) solo le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114,
116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133
della Costituzione, come modificati dalla proposta di legge costituzionale
al vaglio del referendum popolare, si applicherebbero a decorrere dalla
data di entrata in vigore della modifica costituzionale;
b) le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo
e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73,
74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla
proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum popolare si
applicherebbero a partire dalla prima legislatura successiva a quella nel
corso della quale entra in vigore la modifica della Costituzione (cioè dalla
XVI legislatura 2011-2016). Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma,
57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma,
come modificati dalla proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum
costituzionale, si applicherebbero per la successiva formazione
della Camera dei deputati, nonché del senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo (cioè a
partire dalla XVII legislatura del 2016);
c) in sede di prima applicazione dell’art. 135 della Costituzione,
come modificato dalla proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum
popolare, alla scadenza del mandato dei giudici della Corte costituzionale
già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze
del mandato di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria
e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, l’elezione
dei nuovi giudici sarebbe attribuita alternativamente al Senato federale
della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei
Deputati;
d) nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della
proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum popolare si potrebbero, con leggi costituzionali, formare nuove regioni con un minimo
di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo
131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dall’articolo
132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.

Dove recuperare il testo della modifica costituzionale:
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/devolution/index.html

Dove seguire il dibattito:
http://www.referendumcostituzionale.org

http://www.cgil.it/nuovoportale/Documenti/RiformaCostituzionale/default.htm

http://www.repubblica.it/speciale/2005/dossier_devolution/index.html?ref=hppro

http://www.cgil.it/nuovoportale/Documenti/RiformaCostituzionale/CiarloNoControriformaCostituzionale.pdf

 

 

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