1761 “Spacchettamento” dei Ministeri: la Camera vota la fiducia al Governo

20060714 15:24:00 webmaster

ROMA – Dopo il sì, una settimana fa, del Senato, l’Esecutivo di Prodi ha ottenuto oggi alla Camera la fiducia sul decreto legge per lo “spacchettamento” dei Ministeri. I sì sono stati 334, i no 251. Per il testo (in pdf) del provvedimento cliccsa sul link della Camera dei deputati in alto, oppure su "dettagli".

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1287

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 luglio 2006 (v. stampato Senato n. 379)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento
delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 luglio 2006

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
__
ART. 1.
1. Il decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri, e` convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Il Governo e` delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o
piu` decreti legislativi per il coordinamento
delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri con le
disposizioni di cui al decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, come modificato
dalla presente legge.
3. Nell’attuazione della delega di cui al
comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
princı`pi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo
vigente delle norme;
b) coordinamento del testo delle disposizioni
vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la razionale applicazione
nonche´ la coerenza logica e
sistematica della normativa;
c) esplicita e analitica indicazione
delle norme abrogate;
d) aggiornamento e semplificazione
del linguaggio normativo;
e) revisione del numero dei dipartimenti
e delle direzioni generali, previste
dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sulla base di quanto disposto dal
comma 23 dell’articolo 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, come modificato
dalla presente legge, nel rispetto del principio
di invarianza della spesa di cui al
comma 25 dell’articolo 1 del medesimo
decreto-legge.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
4. I decreti legislativi sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati. Sugli schemi dei decreti
legislativi, predisposti sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative,
sono acquisiti i pareri del Consiglio di
Stato e delle competenti Commissioni parlamentari,
da rendere ciascuno nel termine
di quarantacinque giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
5. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181
All’articolo 1:
al comma 1, capoverso 1, le parole: « Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali »; le parole: « Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio » sono sostituite dalle
seguenti: « Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare »; le parole: « Ministero dell’istruzione » sono sostituite dalle
seguenti: « Ministero della pubblica istruzione »; le parole: « Ministero
dei beni e delle attivita` culturali » sono sostituite dalle seguenti:
« Ministero per i beni e le attivita` culturali »;
il comma 2 e` sostituito dai seguenti:
« 2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di
cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione,
fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e
per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), la quale e` trasferita alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale. Sono trasferiti altresı` alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita` (NARS) e l’Unita`
tecnica – finanza di progetto (UTPF) di cui all’articolo 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono soppresse le parole: “, programmazione, coordinamento
e verifica degli interventi per lo sviluppo economico,
territoriale e settoriale e politiche di coesione”.
2-ter. All’articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole da: “secondo il principio di” fino a:
“politica industriale” sono sostituite dalle seguenti: “, ivi inclusi gli
interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta` e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati
e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale”.
2-quater. All’articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il
decimo comma e` sostituito dal seguente:
“Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario,
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2-quinquies. L’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e`
abrogato »;
al comma 3, le parole: « Ministero dello sviluppo economico »
sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle attivita` produttive »;
al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il
Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani
di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilita` , ed
esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione
degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture.
All’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole: “; integrazione modale fra i sistemi di
trasporto” sono soppresse »;
il comma 6 e` sostituito dal seguente:
« 6. E`
istituito il Ministero della solidarieta` sociale. A detto
Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di
assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente
articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri
non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 46 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonche´ i
compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli
stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio
coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale,
nonche´ delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresı`, individuate forme di avvalimento per l’esercizio
delle rispettive funzioni. Sono altresı` trasferiti al Ministero della
solidarieta` sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l’Osservatorio
per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i
compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e` abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso
dipartimento nazionale per le politiche antidroga e` assegnato alle altre
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque
salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine,
trasferite al Ministero della solidarieta` sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla
legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventu` »;

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
al comma 7, nel primo periodo, le parole: « Ministero dell’istruzione
» sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della pubblica istruzione »
e, nel secondo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelle riguardanti
le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 »;
al comma 8, dopo le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 » sono aggiunte le seguenti: « , nonche´ quelle in materia di alta
formazione artistica, musicale e coreutica »;
dopo il comma 8 e` inserito il seguente:
« 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle
infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero dell’universita` e della ricerca si articolano in
dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo
livello del Ministero della solidarieta` sociale e del Ministero del
commercio internazionale »;
al comma 9, il primo periodo e` soppresso e, nel secondo periodo,
le parole: « Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali »
sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali »
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
« 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza
sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa`
cooperative a responsabilita` limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l’uso della denominazione
di consorzio agrario e` riservato esclusivamente alle societa`
cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad
eccezione dell’articolo 2, dell’articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell’articolo
6. E`
abrogato, altresı`, il comma 227 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato
di liquidazione coatta amministrativa, l’autorita` di vigilanza provvede
alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell’articolo 198,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione
dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere
la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di
cui all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo
che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di
concordato ai sensi dell’articolo 214 del citato regio decreto. Per
tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il
31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano,
in pari data, dall’incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.
9-ter. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: “, ivi compresi
la registrazione a livello internazionale” fino a: “specialita` tradizionali
garantite” sono soppresse »;

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
« 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al
fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli
incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle predette strutture ai
sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto
dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino
alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in
deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell’articolo
19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi,
possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano
termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi
incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l’invarianza della spesa, le amministrazioni
cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero
di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del
presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il
provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione
alle strutture trasferite, si procede all’individuazione degli incarichi
dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di
cui al predetto comma 10-bis »;
il comma 11 e` sostituito dal seguente:
« 11. La denominazione: “Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: “Ministero delle politiche agricole e forestali” »;
al comma 12, le parole: « dal comma 13 » sono sostituite dalle
seguenti: « dai commi 13, 19 e 19-bis »;
dopo il comma 13, e` inserito il seguente:
« 13-bis. La denominazione: “Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: “Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio” »;
al comma 16, le parole: « Ministero dell’istruzione » sono sostituite
dalle seguenti: « Ministero della pubblica istruzione »;
il comma 19 e` sostituito dai seguenti:
« 19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per
i beni e le attivita` culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo e`
modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita` culturali;

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e
provinciali nonche´ sulla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione
delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta` metropolitane
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, nonche´ le competenze in materia di promozione e
coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche giovanili, nonche´ le funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese
le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale
italiana del programma comunitario gioventu` , esercitate congiuntamente
con il Ministro della solidarieta` sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo` prendere parte alle attivita` del Forum
nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche
generazionali nonche´ le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi
per il sostegno della maternita` e della paternita` , di conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di
sostegno alla famiglia, alla genitorialita` e alla natalita` , di supporto
all’Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in tutti i suoi rapporti con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia e
tiene informato il Ministero della solidarieta` sociale della relativa
attivita` . La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al
Ministero della solidarieta` sociale, fornisce il supporto all’attivita`
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l’infanzia di cui agli articoli 2 e 3
della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresı` le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di “Fondo di previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita`
familiari”, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita` tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle
attivita` produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli
21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero
delle attivita` produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo,
sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro
dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei
Ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale, delle risorse
finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni, il
Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita
ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.
19-ter. All’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
“1. Il Ministero si articola in dipartimenti”;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: “di cui
all’articolo 53”;
c) al comma 2, dopo la lettera d), e` aggiunta la seguente:
“d-bis) turismo”.
19-quater. Al Ministero per i beni e le attivita` culturali sono
trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della
direzione generale del turismo gia` del Ministero delle attivita` produttive,
che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell’emanazione
del regolamento previsto dal comma 23, l’esercizio delle funzioni
e` assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d’intesa con il Ministro per i beni e le attivita` culturali e il Ministro
dell’economia e delle finanze.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e
i compiti della Commissione di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche´ la durata in carica
dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella
medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogati l’articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l’articolo
39 della citata legge n. 184 del 1983 »;
il comma 22 e` sostituito dai seguenti:
« 22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero
per i beni e le attivita` culturali, con le relative risorse finanziarie,
umane e strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei
Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero
dell’interno. L’utilizzazione del personale puo` avvenire mediante
avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri
puo` avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri
si avvale, tra l’altro, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all’articolo
3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e` costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita` per la semplificazione
e la qualita` della regolazione, con relativa segreteria tecnica.
Della Unita` per la semplificazione e la qualita` della regolazione fa
parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti
tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed
ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del
libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di
elevata professionalita` . Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica
possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento
dell’Unita` si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma
6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del
venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresı`, al riordino delle funzioni e delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all’esercizio
delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e` abrogato l’articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
22-ter. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e` sostituito dal seguente:
“2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche
in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio
ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio
dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente,
al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo` delegarli a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del
Consiglio dei ministri” »;
il comma 23 e` sostituito dai seguenti:
« 23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con
regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle
nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine
e si resti altresı` entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita` delle
strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita` per
l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai
sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater »;
dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
« 24-bis. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e` inserito il seguente: “All’atto
del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi
compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e
i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro”.
24-ter. Il termine di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le
assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio
2006.
24-quater. Ai vice Ministri e` riservato un contingente di personale
pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale
contingente si intende compreso nel contingente complessivo del
personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun
Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine
previste.
24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessita`
della delega attribuita, puo` autorizzare il vice Ministro, in deroga al
limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro
il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso
comma, a nominare un consigliere giuridico, che e` responsabile dei
rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro
soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il
quale coordina l’attivita` del personale di supporto, un segretario
particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro
esperto, un addetto stampa o un portavoce nonche´, ove necessario in
ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni
delegate, si avvale dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del
Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-
quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 14, comma

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento,
gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale
incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo
effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici
di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni
ordinarie di questi ultimi.
24-septies. E` abrogato l’articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
24-octies. All’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e
successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “, di cui
uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero”.
24-novies. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
parole: “, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore
o deputato della Repubblica, nonche´ di consigliere regionale” sono
soppresse »;
al comma 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con
specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio,
strumentali e finanziarie gia` previste dalla legislazione vigente e
stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici
quale risultante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 »;
dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:
« 25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non
deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto
corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione
di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da
relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e alle Commissioni bilancio del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di
carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
25-quater. L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari
di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di
spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
25-quinquies. All’onere relativo alla corresponsione del trattamento
economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in
attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro
250.000 per l’anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall’anno 2007,
si provvede, quanto ad euro 250.000 per l’anno 2006 e ad euro 375.000
per l’anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura,
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 6-quater-

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro
375.000 a decorrere dall’anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-
2008, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell’indennita`
prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro
4.576.000 per l’anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall’anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unita` previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri ».
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
TESTO DEL DECRETO-LEGGE
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita` ed urgenza di procedere al
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1
dell’articolo 2 e` sostituito dal seguente:
« 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell’interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006.
TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
ARTICOLO 1.
1. Identico:
« 1. Identico:
1) identico;
2) identico;
3) identico;
4) identico;
5) identico;
6) identico;

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero dell’istruzione;
16) Ministero dell’universita` e della ricerca;
17) Ministero dei beni e delle attivita` culturali;
18) Ministero della solidarieta` sociale ».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di
cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione
economica e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e` trasferita alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge)
7) identico;
8) identico;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
11) identico;
13) identico;
13) identico;
14) identico;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) identico;
17) Ministero per i beni e le attivita` culturali;
18) identico ».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di
cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione,
fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e
per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), la quale e` trasferita alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale. Sono trasferiti altresı` alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita` (NARS) e l’Unita`
tecnica – finanza di progetto (UTPF) di cui all’articolo 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono soppresse le parole: « , programmazione, coordinamento
e verifica degli interventi per lo sviluppo economico,
territoriale e settoriale e politiche di coesione ».
2-ter. All’articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole da: « secondo il principio di » fino a:
« politica industriale » sono sostituite dalle seguenti: « , ivi inclusi gli
interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta` e di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica
industriale ».

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)
3. E`
istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo
economico dall’articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere
b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in
relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
4. E`
istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e,
per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
5. E`
istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di
competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
6. E`
istituito il Ministero della solidarieta` sociale. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei
lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma
1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, nonche´ le funzioni in materia di Servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001,
n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge)
2-quater. All’articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il
decimo comma e` sostituito dal seguente:
« Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario,
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».
2-quinquies. L’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e`
abrogato.
3. E`
istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attivita`
produttive dall’articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere
b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in
relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
4. Identico.
5. E`
istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di
competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e
i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilita` ,
ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di
programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: « ; integrazione modale fra
i sistemi di trasporto » sono soppresse.
6. E`
istituito il Ministero della solidarieta` sociale. A detto Ministero
sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto
salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 46 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonche´ i compiti di coordinamento
delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati. Restano
ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)
7. E`
istituito il Ministero dell’istruzione. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della
ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
8. E`
istituito il Ministero dell’universita` e della ricerca. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello
sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni
e delle attivita` culturali. Le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6
marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge)
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura
assistenziale o previdenziale, nonche´ delle funzioni di indirizzo e vigilanza
sugli enti di settore; possono essere, altresı`, individuate forme di
avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresı` trasferiti
al Ministero della solidarieta` sociale, con le inerenti risorse finanziarie
e con l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze
di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’articolo 6-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e` abrogato. Il personale in servizio presso
il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga e` assegnato
alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono,
infine, trasferite al Ministero della solidarieta` sociale le funzioni in
materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230,
alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative
risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di
indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu` .
7. E`
istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le
istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
8. E`
istituito il Ministero dell’universita` e della ricerca. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche´ quelle in materia di
alta formazione artistica, musicale e coreutica.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle
infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero dell’universita` e della ricerca si articolano in dipartimenti.
Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello
del Ministero della solidarieta` sociale e del Ministero del commercio
internazionale.
9. Le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199,
rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati,
si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche´ alla individuazione,
in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali
e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l’invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio
attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima
applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base
alla normativa previgente.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge)
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui
consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa` cooperative a responsabilita`
limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e
seguenti del codice civile; l’uso della denominazione di consorzio agrario
e` riservato esclusivamente alle societa` cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell’articolo 2, dell’articolo 5,
commi 2, 3 e 5, e dell’articolo 6. E`
abrogato, altresı`, il comma 227
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari
attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l’autorita` di
vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi
dell’articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti
di cui all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che
entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai
sensi dell’articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi,
i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla
ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall’incarico.
I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile
entro il 30 giugno 2007.
9-ter. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: « , ivi compresi la
registrazione a livello internazionale » fino a: « specialita` tradizionali
garantite » sono soppresse.
10. Identico.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine
di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi
dirigenziali conferiti nell’ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23
del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza
attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)
11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell’articolo
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente,
ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni:
Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
12. La denominazione « Ministero dello sviluppo economico » sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero
delle attivita` produttive » in relazione alle funzioni gia` conferite a tale
Dicastero, nonche´ a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dal comma 13.
13. La denominazione « Ministero del commercio internazionale »
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero
delle attivita` produttive » in relazione alle funzioni di cui al
comma 3.
14. La denominazione « Ministero delle infrastrutture » sostituisce
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti » in relazione alle funzioni di cui al
comma 4.
15. La denominazione « Ministero dei trasporti » sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti » in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione « Ministero dell’istruzione » sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca » in relazione alle funzioni di cui al
comma 7.
17. La denominazione « Ministero dell’universita` e della ricerca »
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca » in relazione alle
funzioni di cui al comma 8.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge)
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti
in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente
ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007,
alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non
superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l’invarianza della spesa, le amministrazioni
cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di
incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente
articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture
trasferite, si procede all’individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti
ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
11. La denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: « Ministero delle politiche agricole e forestali ».
12. La denominazione « Ministero dello sviluppo economico » sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero
delle attivita` produttive » in relazione alle funzioni gia` conferite a tale
Dicastero, nonche´ a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. Identico.
13-bis. La denominazione: « Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: « Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
».
14. Identico.
15. Identico.
16. La denominazione « Ministero della pubblica istruzione » sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca » in relazione alle funzioni
di cui al comma 7.
17. Identico.

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)
18. La denominazione « Ministero della solidarieta` sociale » sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione « Ministero
del lavoro e delle politiche sociali » in relazione alle funzioni di cui al
comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente e` sostituita,
ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione « Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro da lui delegato:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per
i beni e le attivita` culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
b) le funzioni di vigilanza sull’albo dei segretari comunali e
provinciali;
c) l’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni
fondamentali di comuni, province e citta` metropolitane di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche giovanili;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per la famiglia.
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge)
18. Identico.
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per
i beni e le attivita` culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo e`
modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita` culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e
provinciali nonche´ sulla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione
delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta` metropolitane
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, nonche´ le competenze in materia di promozione e
coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche giovanili, nonche´ le funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese
le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale
italiana del programma comunitario gioventu` , esercitate congiuntamente
con il Ministro della solidarieta` sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo` prendere parte alle attivita` del Forum
nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche
generazionali nonche´ le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi
per il sostegno della maternita` e della paternita` , di conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di
sostegno alla famiglia, alla genitorialita` e alla natalita` , di supporto
all’Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge)
dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in tutti i suoi rapporti con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia e
tiene informato il Ministero della solidarieta` sociale della relativa
attivita` . La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al
Ministero della solidarieta` sociale, fornisce il supporto all’attivita`
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l’infanzia di cui agli articoli 2 e 3
della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresı` le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di « Fondo di previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita`
familiari », di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita` tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle
attivita` produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli
21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198.
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero
delle attivita` produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di
turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del
Consiglio dei Ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale,
delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese
quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio
di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della
struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo
e delle relative risorse.
19-ter. All’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti »;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: « di
cui all’articolo 53 »;
c) al comma 2, dopo la lettera d), e` aggiunta la seguente:
« d-bis) turismo ».

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1287
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)
20. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, dopo la lettera a), e` inserita la seguente:
« b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri; ».
21. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, dopo le parole: « Ministro per gli affari regionali » sono inserite
le seguenti: « nella materia di rispettiva competenza ».
22. Per l’esercizio delle funzioni trasferi

http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stampati/pdf/15PDL0006160.pdf

 

 

1761-spacchettamento-dei-ministeri-la-camera-vota-la-fiducia-al-governo

2544

2006-2

Views: 7

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.