2597 Interrogazione al Min. Lavoro in Commissione presentata da Franco Narducci

20061224 15:42:00 webmaster

Il deputato si è rivolto al Ministro del lavoro per sollecitare una rapida decisione sull’accordo protocollare tra Italia e Svizzera in materia di trasferimento dell’avere di vecchiaia nel 2° Pilastro

Martedì 19 dicembre 2006 nella seduta n. 088.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Per sapere – premesso che:

il Deputato Franco Narducci si è rivolto al Ministro del lavoro e previdenza sociale con una interrogazione a risposta in Commissione, per sollecitare una rapida decisione sull’accordo protocollare tra Italia e Svizzera in materia di trasferimento dell’avere di vecchiaia nel 2° Pilastro. Accordo che deve essere sottoscritto dall’INPS e dalla controparte Svizzera.

Nella interrogazione (Atto camera 5-00520) Narducci chiede inoltre informazioni adeguate per i cittadini italiani residenti in Svizzera per evitare la rincorsa ai rientri anticipati in Italia. Il testo dell’interrogazione:

“Il 1° giugno 2007 entreranno a regime le disposizioni dell’accordo bilaterale stipulato nel 2002 tra la Confederazione Elvetica e l’Unione europea, che disciplinano gli aspetti della sicurezza sociale e previdenziale tra gli Stati contraenti, con particolare riferimento alla libera circolazione delle persone. A tale data scadrà la clausola transitoria di cinque anni introdotta nell’accordo per garantire ai lavoratori degli Stati comunitari emigrati in Svizzera di operare una scelta oculata sui loro diritti previdenziali, senza precipitose decisioni di ritorno in Patria;

in base alla succitata clausola, infatti, è possibile riscuotere in capitale i proventi della Previdenza professionale svizzera (Previdenza Complementare/2o Pilastro) anche prima del compimento dell’età pensionabile (65 anni) – in deroga alla regola generale del divieto di trasferimento dei contributi – qualora l’assicurato lasci definitivamente la Svizzera;

cittadino che lascia definitivamente la Svizzera prima dell’età pensionabile e stabilisce la sua residenza in uno stato comunitario mantiene i suoi diritti alle prestazioni spettanti all’età di pensionamento, ma se intende ritirare in conto capitale i suoi averi del 2o Pilastro deve dimostrare di non essere iscritto alle assicurazioni obbligatorie per la vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato di nuova residenza;

l’esercizio della facoltà sopra illustrata richiede l’adozione di procedure per fornire i dati attestanti i requisiti sulla base di quanto concordato in apposito incontro svoltosi tra il Ministero del lavoro italiano, l’INPS che è l’organismo di collegamento designato e l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, Ufficio centrale del 2o pilastro – Fondo di garanzia LPP;

l’accordo prevede le modalità di comunicazione da parte dell’interessato, i tempi della procedura, la designazione di un unico referente nazionale al rilascio delle dichiarazioni di non assicurazione, le procedure di scambio informatico dei dati;

l’INPS ha avuto l’incarico di concludere l’accordo, previa verifica degli scambi informatici -:
se il Governo intenda verificare e sollecitare l’operato dell’INPS al fine di accelerare le procedure di ordine amministrativo, attesa l’urgenza dell’accordo per neutralizzare l’allarmismo e l’insicurezza che si sta vieppiù diffondendo nella collettività italiana in Svizzera con l’approssimarsi della data del 31 maggio 2007 (occorre considerare il tempo di preavviso per il prelievo in contanti delle prestazioni obbligatorie spettanti);

se intenda attivare iniziative istituzionali al fine di fornire informazioni precise ai cittadini che hanno esigenze di conoscere la possibilità di fruire della liquidazione in capitale della prestazione anche dal 1o giugno 2007 onde evitare per altro la rincorsa a rientri anticipati in Italia. (5-00520).

 

 

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