2632 Rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno

20070119 13:17:00 stefy

Dal Portale dell’Immigrazione – www.portaleimmigrazione.it – promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Poste Italiane e Anci le procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno

A partire dall’ 11 dicembre le richieste di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, delle tipologie elencate nel link

La Nuova Procedura

dovranno essere presentate presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all’accettazione di tali istanze
(vedi Ricerca Strutture). I cittadini di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea potranno scegliere se presentare l’istanza di rilascio-rinnovo della carta di soggiorno presso gli sportelli degli uffici postali abilitati oppure presentarla direttamente presso l’Ufficio Immigrazione, territorialmente competente. I comuni e i patronati assicureranno a titolo gratuito e nell’ambito dei loro fini istituzionali una attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze.
Nell’ area riservata dedicata agli stranieri è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica, mentre nell’ area riservata ai Comuni e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che successivamente il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all’accettazione di tali istanze.

LA NUOVA PROCEDURA

Cosa fare per richiedere il Permesso/Carta di Soggiorno

In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall’art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di permesso e carta di soggiorno potranno essere presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi Ricerca Strutture ) utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All’atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di Euro 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 ottobre 2005.
In conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, è fissato in Euro 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati (PDF), disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale;

Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:
Adozione
Affidamento
Aggiornamento della carta di soggiorno
Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
Attesa occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza
Asilo politico rinnovo
Carta di soggiorno cittadini U.E.
Carta di soggiorno per stranieri
Conversione permesso di soggiorno
Duplicato della carta di soggiorno
Duplicato Permesso di soggiorno
Famiglia
Famiglia minore 14-18 anni
Lavoro Autonomo
Lavoro Subordinato
Lavoro casi particolari previsti
Lavoro subordinato-stagionale
Missione
Motivi Religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Status apolide rinnovo
Studio
Tirocinio formazione professionale
Turismo

Le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.
Al momento della presentazione dell’istanza allo sportello dell’ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell’interessato;
L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.
La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’ area riservata per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.
In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.
In caso di richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno indirizzate alle Questure che rilasciano il documento su supporto elettronico (Ancona, Brindisi, Frosinone, Prato e Verbania), è necessario inserire nella busta una delle due ricevute di avvenuto pagamento dell’apposito bollettino di c/c postale premarcato (PDF), di importo pari a Euro 27,50, disponibile presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze, conservando l’altra ricevuta.

Presentazione delle istanze
• I kit per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati e presentati presso gli uffici postali abilitati (vedi ricerca riferimenti).
• I kit per la richiesta di rilascio/rinnovo della carta di soggiorno di un cittadino appartenente ad uno dei paesi aderenti all’Unione Europea possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati e potranno essere presentati presso gli uffici postali abilitati (vedi Ricerca riferimenti) oppure direttamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, territorialmente competente.
• Le istanze relative a richieste di rilascio/rinnovo di permesso/carta di soggiorno relative a tutte le altre tipologie non riportate nella tabella del link La nuova procedura continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.

• Gli appositi bollettini di c/c postale premarcati da utilizzare per il pagamento del corrispettivo per richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno su supporto elettronico, possono essere ritirati presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze (vedi Ricerca riferimenti).

Informativa di carattere generale
Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti da accordi internazionali.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.
Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli uffici postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall’Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di soggiorno.
In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso-carta di soggiorno.
I cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea saranno convocati presso l’Ufficio Immigrazione solo per la consegna della carta di soggiorno e dovranno esibire 4 fotografie, delle quali una sarà apposta nella carta di soggiorno.
La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari deve essere presentata con un unico kit, che contenga il Modulo 1 e il Modulo 2 qualora il familiare percepisca un reddito, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale si richiede la carta.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:
superiore a tre mesi per affari e turismo;
superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.
Per la corretta compilazione manuale delle istanze per le quali è prevista la presentazione presso ufficio postale, consultare il fac-simile modulistica presente in home page.

Per la corretta compilazione manuale dell’ apposito bollettino di c/c postale (PDF) premarcato da utilizzare per il pagamento del corrispettivo previsto per il rilascio del permesso di soggiorno su supporto elettronico, consultare il fac-simile modulistica presente in home page.
Per ricevere ausilio nella compilazione della istanza ci si può rivolgere ad un Comune abilitato od a un Patronato della propria zona. L’elenco è disponibile consultando il sito nella sezione Elenco Strutture presente in home page.

L’assistenza è gratuita

NOTE per la compilazione del modulo “MOD. 209 – Modulo 1 e Modulo 2”
Importante: Scrivere in stampatello, con penna nera e rigorosamente all’interno degli appositi spazi;
a) Riportare il dato come scritto sul passaporto o documento equipollente;
b) Vedere la Provincia nella tabella Codici Sigle Province
c) Barrare la tipologia di interesse (es.X)
d) Vedere nella tabella Codici Motivi di Richiesta Permesso/Carta di Soggiorno il codice corrispondente alla tipologia del Permesso di Soggiorno;
e) Indicare serie e numero del Permesso/Carta di Soggiorno in possesso o di riferimento;
f) Compilare la sezione 2 solo dopo aver compilato interamente il Modulo 1, il Modulo 2 qualora si percepisca un reddito, e dopo aver fotocopiato in formato A4 tutti i documenti necessari per la tipologia richiesta.
Nel caso non venga sottoscritta, l’istanza non verrà accettata allo sportello postale;
g) Indicare il numero complessivo di fogli di cui consta l’istanza (moduli e fotocopie dei documenti);
h) Indicare il numero complessivo dei figli dichiarati nella sezione 12 del Modulo 1;
i) Indicare la lettera:
• A per Stato Libero,
• B per Coniugato/a;
j) Inserire la lettera:
• F per Femmina,
• M per Maschio;
k) Riportare il Codice Stato indicato nella tabella Codici di Stato;
l) Da compilare solo se il documento è diverso dal passaporto, vedi tabella Documenti Equipollenti al Passaporto;
m) Vedere nella tabella Autorità che rilasciano Documenti Equivalenti al Passaporto il codice corrispondente all’autorità che ha rilasciato documento diverso dal passaporto;
n) Da compilare solo in caso di prima richiesta di Permesso/Carta di soggiorno. Riportare i dati scritti sul visto;
o) La durata del titolo/documento di viaggio rinnovato non potrà essere superiore a quella del permesso di soggiorno;
p) Campo facoltativo utile alla Questura per eventuali comunicazioni inerenti l’istanza;
q) Se uguale al precedente non compilare;
r) Indicare Nome e Cognome oppure la Denominazione Sociale della Società, Ente o Associazione presso la quale si vuole che alternativamente venga recapitata la raccomandata per la convocazione in Questura;
s) Da compilare solo in caso di richiesta di rilascio di Carta di Soggiorno e conversione del permesso di soggiorno da altri motivi a famiglia
t) Da compilare solo in caso di richiesta di Carta di Soggiorno
u) I minori adottati, affidati, o sottoposti a tutela a carico del richiedente sono equiparati ai figli minori;
v) Da compilare solo in caso di lavoro subordinato;
w) Indicare la categoria professionale di appartenenza (ad esempio: medici, ambulanti, architetti, ecc);
x) Deve essere compilato solo dagli stranieri assunti nell’anno in corso – allegare fotocopia delle ultime buste paga;
y) Compilare solo per attività autonoma iniziata nell’anno in corso;

NOTE Per la compilazione del modulo “CARTA DI SOGGIORNO UE”
Scrivere in stampatello con penna nera, rigorosamente all’interno degli appositi spazi
a) Riportare il dato come scritto sul passaporto o documento di identità;
b) Vedere nella tabella Codici Sigle Province;
c) Barrare la tipologia di interesse (es: X );
d) Indicare serie e numero del Permesso/Carta di Soggiorno in possesso o di riferimento;
e) Vedere nella tabella Codici Motivi di Richiesta Permesso/Carta di Soggiorno il codice corrispondente alla tipologia del Permesso di Soggiorno;
f) Compilare la sezione 2 solo dopo aver compilato interamente il Modulo di presentazione dell’istanza e dopo aver fotocopiato in formato A4 tutti i documenti necessari per la tipologia richiesta . Nel caso non venga sottoscritta, l’istanza non verrà accettata allo sportello;
g) Indicare il numero complessivo di fogli di cui consta l’istanza (modulo e fotocopie dei documenti);
h) Indicare il numero complessivo dei figli dichiarati nella sezione 12 del Modulo;
i) Indicare la lettera:
• A per Stato Libero,
• B per Coniugato/a;
j) Inserire la lettera:
• F per Femmina,
• M per Maschio;
k) Riportare il Codice Stato indicato nella tabella Codici di Stato;
l) L’istanza deve essere corredata da copia del documento di identità;
m) Da compilare solo se il documento è diverso dal passaporto, vedere la tabella Documenti Equipollenti al Passaporto;
n) Vedere nella tabella Autorità che rilasciano Documenti Equivalenti al Passaporto il codice corrispondente all’autorità che ha rilasciato documento diverso dal passaporto;
o) Campo facoltativo utile alla Questura per eventuali comunicazioni inerenti l’istanza;
p) Se uguale alla precedente non compilare;
q) Indicare Nome e Cognome oppure la Denominazione Sociale della Società, Ente o Associazione presso la quale si vuole che alternativamente venga recapitata la raccomandata per la convocazione in Questura.
r) Da compilare solo in caso di lavoro subordinato;
s) Indicare la categoria professionale di appartenenza (esempio: ambulanti, architetti, medici, ecc);
t) Vedere nella tabella Paesi neo-comunitari per i quali l’Italia si è avvalsa della facoltà di limitazione dell’accesso al mercato del lavoro in forma subordinata. Il 31 luglio u.s. il Governo ha revocato il regime transitorio in materia di libera circolazione per i cittadini dei paesi neo comunitari, pertanto NON E’ PIU’ NECESSARIA LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 10;
u) I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela a carico del richiedente sono equiparati ai figli minori;
v) Il diritto di circolazione e di soggiorno è riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti del cittadino comunitario e del proprio coniuge che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza, sia convivente o a carico, del cittadino dell’Unione che svolge in Italia attività lavorativa. Per i cittadini dell’Unione, presenti in Italia per studio o residenza, il diritto alla libera circolazione e al soggiorno è riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitore del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge a condizione che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o siano titolari di una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di un cittadino dell’Unione che risiede in Italia dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale;
w) Non può essere inferiore all’importo dell’assegno sociale. Il reddito può derivare anche da pensione, da una rendita per infortunio o per malattia professionali;
x) Il corso di studio può essere seguito in una Università, Istituto universitario statale o Istituto abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale o Istituto di formazione professionale.

www.portaleimmigrazione.it

 

2632-rilascio-e-di-rinnovo-dei-permessi-e-delle-carte-di-soggiorno

3407

EmiNews 2007

 

Visits: 3

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.