2679 Fedi e Bucchino (Ulivo): “Erogare l’importo aggiuntivo pensionistico anche i residenti all'estero

20070201 15:52:00 webmaster

Una interrogazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

ROMA – I deputati dell’Ulivo Marco Fedi e Gino Bucchino, eletti nella Circoscrizione estero, hanno presentato in questi giorni una interrogazione parlamentare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiedendo come mai un ampio numero di pensionati italiani residenti all’estero è escluso dall’attribuzione dell’importo pensionistico aggiuntivo di 154,94 euro che viene invece erogato, a determinate condizioni, ai pensionati residenti in Italia con l’ultima mensilità dell’anno.

Come gli operatori del settore sanno, il comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 338 del 23 dicembre 2000 (la legge finanziaria per il 2001) ha previsto a partire dal 2001, a favore dei soggetti i quali siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l’importo del Trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il pagamento di un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue (154,94 euro).
A tale importo aggiuntivo dovrebbero essere interessate anche le pensioni in convenzione internazionale erogate ai residenti all’estero.
Tale importo è corrisposto dall’Inps in sede di erogazione della tredicesima e spetta se vengono soddisfatte determinate condizioni pensionistiche e reddituali (che vengono indicate in maniera approfondita nell’interrogazione dei due parlamentari).
Si tratta quindi di un beneficio circoscritto ad una limitata platea di aventi diritto i quali devono essere titolari di pensioni e di redditi bassi.
Da questa già limitata platea di beneficiari, l’Inps ha deciso, secondo Fedi e Bucchino senza una fondata e plausibile motivazione, di escludere i residenti all’estero titolari di una pensione (pro-rata) italiana detassata alla fonte (e quindi dall’Inps stesso in qualità di sostituto di imposta) in seguito all’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.
I due parlamentari sostengono nell’interrogazione che l’esclusione di migliaia di nostri connazionali residenti all’estero dalla attribuzione di un modesto beneficio previdenziale, che viene invece concesso a tutti i titolari di pensione residenti in Italia, rappresenti una manifesta ingiustizia che non trova alcuna giustificazione o fondamento tecnico/giuridico – la legge istitutiva dell’importo aggiuntivo non prevede alcuna specifica esclusione soggettiva ma solo il soddisfacimento di specifici requisiti reddituali.
Nell’interrogazione si chiede quindi al Ministero del Lavoro se intenda verificare i motivi dell’esclusione dei residenti all’estero titolari di pensione italiana detassata alla fonte dalla attribuzione dell’importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pensionistica istituito dalla legge n.388/2000, articolo 70 comma 7, e, nel caso in cui tale esclusione sia considerata ingiustificata, se intenda impartire istruzioni all’Inps affinché l’Istituto previdenziale eroghi la prestazione in oggetto anche ai soggetti finora esclusi.

 

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EmiNews 2007

 

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