3112 Palazzo Chigi vara il ddl sull'immigrazione Via la Bossi-Fini

20070424 15:01:00 redazione-IT

Alla fine eccolo il varo della legge "umana" sull’immigrazione che sostituirà la Bossi-Fini. Il Consiglio dei ministri ha approvato in mattinata il ddl delega di riforma della normativa e il primo a darne notizia uscendo da Palazzo Chigi è stato il Guardasigilli Clemente Mastella. La nuova legge delega si chiamerà probabilmente Amato-Ferrero visto che il testo è stato redatto a quattro mani dai ministri dell’Interno Giuliano Amato e della Solidarietà sociale Paolo Ferrero. Un parto lungo e complicato che è stato preceduto ieri dal varo della prima "Carta dei valori", le regole per l’accesso a diritti e ai doveri della cittadinanza e dell’accoglienza da parte dei migranti.

Vai al ddl "Amato-Ferrero" sull’immigrazione

Il ddl Amato-Ferrero sull’immigrazione

Essendo un disegno di legge delega, quello licenziato martedì 24 aprile per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, entrerà in vigore non prima dei primi del 2009, perché avrà bisogno non solo dell’approvazione del Parlamento ma anche dei decreti delegati, anch’essi da approvare anche quelli in Parlamento.

Il ministro dell’Interno Giuliano Amato dopo il consiglio dei ministri, ha annunciato i primi due provvedimenti collegati al ddl. «La prima direttiva- ha spiegato Amato-,attuando le proposte della commissione De Mistura, chiude alcuni cpt di troppo e sottopone a verifica quelli che resteranno aperti». La seconda direttiva, «aprirà i cpt ai visitatori, compresa la stampa», anche se previa autorizzazione del prefetto, che stabilirà di volta in volta il numero di ingressi.

Il ddl prevede che il decreto flussi da annuale diventi triennale.

«Non intendiamo aumentere il numero degli immigrati che entrano in Italia, ma vogliamo evitare l’ingresso degli immigrati clandestini», avverte il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero.

Ci sarà una corsia preferenziale per l’ingresso di immigrazione di qualità. Per i lavoratori con requisiti è previsto un ingresso fuori quota attraverso uno sponsor di organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché di enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati.

Ci saranno inoltre liste organizzate in base alle singole nazionalità presso consolati e ambasciate italiani all’estero o presso enti e gli organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di origine convenzionate allo scopo con lo Stato italiano, da utilizzare anche per gli ingressi fuori quota, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro.

Ci sarà bisogno ora della definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

Si prevede inoltre l’istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste.

L’immigrato richiedente il permesso di soggiorno dovrà inoltre dimostrare di essere in grado di sostenersi nel periodo per il quale intende restare in Italia attraverso una garanzia patrimoniale iniziale e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell’inserimento lavorativo o del rimpatrio in caso di disoccupazione.

Si definisce la necessità di semplificare le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti (da discutere con il ministero per gli Affari Esteri). Così come devono essere semplificate le procedure per il nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione.

I permessi di soggiorno avranno durata raddoppiata in sede di rinnovo, con l’unificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo.

Si prevede anche l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire l’assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro.

Ci saranno poi permessi di soggiorno per motivi umanitari, che rilascerà il Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Come prescrive la Convenzione di Strasburgo del 1992, il ddl concede l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea, con cui si cerca una armonizzazione delle regole per l’immigrazione.

Per rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, si conta sulla collaborazione dell’immigrato, attraverso:
la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il ministero dell’interno alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi.

Ci sarà bisogno anche su questa complessa questione di apposite norme che disciplinino le modalità di esplusione tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse ovvero della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso con attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica, a parte quelle di natura penale.

Si supera l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza (cpt), promuovendo la funzione dei centri di accoglienza e di soccorso, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi.
Si favorisce l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:

1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;
2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l’inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;
3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso riabilitativo con la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale ovvero nei confronti del quale sia stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
4) l’istituzione presso il ministero della Solidarietà sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti.
5) la riorganizzazione e la ridefinizione delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l’immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso;
6) la ridefinizione e l’estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l’iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità.
7) la previsione che, in caso d’incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l’esatta determinazione dell’età, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;
8) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore disposto senza il suo consenso.

www.unita.it

 

3112-palazzo-chigi-vara-il-ddl-sullimmigrazione-via-la-bossi-fini

3885

EmiNews 2007

 

Visits: 9

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.