3135 L’ASGI sui richiedenti asilo

20070424 17:38:00 redazione-IT

L’ASGI

considerata la presenza di numerose situazioni di perdurante irregolarità ed instabilità in cui si trovano attualmente richiedenti asilo i quali, spesso con famiglie a carico e situazioni lavorative consolidate, attendono ora, dopo anche due o tre anni di procedura avanti la Commissione Centrale,
la definizione di lunghi e complessi procedimenti giudiziali proposti avverso il diniego dello status …

considerato che i richiedenti asilo che si trovano attualmente in tale situazione di perdurante incertezza paiono, tra l’altro, eccessivamente penalizzanti nei confronti di coloro che hanno invece presentato domanda per il riconoscimento dello status dopo l’entrata in vigore del DPR 303/2004 (assai più brevi sono infatti ora i tempi di attesa, maggiore è la tutela riconosciuta mediante la concessione di protezione umanitaria, …)

considerato altresì che la definizione dei relativi procedimenti giudiziali, causerebbe altresì per l’Amministrazione un notevole risparmio in termini di risorse da parte della stessa Commissione Nazionale, dell’Avvocatura dello Stato e delle questure che spesso, in tali giudizi, debbono intervenire fornendo informazioni e chiarimenti e che effetti positivi si riscontrerebbero poi anche in favore di quei tribunali in cui il contenzioso in materia di diritto di asilo (con particolare riferimento ai provvedimenti della Commissione Centrale e della “Sezione stralcio” della Commissione Nazionale) è aumentato, negli ultimi anni, in modo esponenziale.

propone che la Commissione che ha esaminato le domande secondo le disposizioni precedenti all’entrata in vigore del DPR 303/04 (cosidetta vecchia procedura, applicabile alle domande presentate prima del 21.04.05) prenda in esame, in via di autotutela, ed alle condizioni di seguito suggerite, tutte le richieste di riesame delle decisioni negative precedentemente adottate.

Il riesame, con riconoscimento da parte della Commissione Nazionale di provvedimenti individuali di protezione umanitaria, potrebbe essere come di seguito regolato:

– le istanze dovranno essere presentate da soggetti destinatari di provvedimenti di diniego dello status emessi dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e dalla “Sezione stralcio” della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, che siano ad oggi privi anche di “protezione umanitaria”;

– la presentazione delle istanze dovrà avvenire, a mezzo di fax, utilizzando un modulo di richiesta uniforme elaborato dalla stessa Commissione, al quale andranno allegate la copia del diniego dello status e dell’ultimo permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato in favore dell’istante;

– copia del provvedimento di accoglimento dell’istanza dovrà essere comunicata, dalla Commissione, al richiedente stesso, presso il domicilio eletto ai fini della medesima procedura, ed alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, di durata annuale, valido per lo svolgimento di attività lavorativa, rinnovabile ovvero convertibile in altro titolo di soggiorno ove ricorrano i requisiti di legge;

– ai richiedenti andrà rilasciato altresì, su richiesta, il titolo di viaggio da parte della questura in cui lo straniero è domiciliato;

– a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame, il richiedente asilo dovrà rinunciare, nell’eventuale giudizio pendente, alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e comunicare al giudice istruttore l’avvenuto riconoscimento da parte della Commissione, in via di autotutela, della protezione umanitaria; il giudizio si concluderà pertanto con sentenza che dichiarerà “cessata la materia del contendere”;

La disponibilità della Commissione Nazionale, in qualsiasi forma possa essere espressa, verrebbe comunicata, unitamente alla relativa modulistica (per la predisposizione della quale gli scriventi si rendono disponibili), alle associazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di modo da consentire una rapida e capillare diffusione della procedura ed una definizione della stessa in tempi rapidi.

I richiedenti asilo che non intendano avvalersi della procedura di riesame in autotutela sopra descritta in quanto ritengono di possedere i requisiti per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato potranno chiedere alla Commissione Nazionale di essere convocati per una nuova audizione.

 

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EmiNews 2007

 

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