3147 Ministero del Lavoro e della Pubblica istruzione rispondono a due interrogazioni di Marco Fedi

20070426 18:20:00 redazione-IT

Le risposte del ministro Damiano all’interrogazione sulla doppia imposizione fiscale per i cittadini italiani all’estero e del ministero della Pubblica istruzione all’interrogazione sugli assistenti di lingua italiana all’estero presentate dall’On. Marco Fedi.

On. Marco Fedi

COMUNICATO STAMPA

“ESTENDERE I PROTOCOLLI D’INTESA PER LO SCAMBIO DI ASSISTENTI DI LINGUA ANCHE AI PAESI EXTRA-UE”

“E’ auspicabile che i protocolli d’intesa per lo scambio di assistenti di lingua vengano estesi dall’Italia anche ai paesi extraeuropei e, in particolare, sono in favore di un’iniziativa in tal senso con l’Australia”. Questo il commento dell’on. Marco Fedi alla risposta ricevuta dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo all’interrogazione n. 4-02517 presentata l’8 febbraio 2007 allo stesso Ministero e al dicastero degli Affari Esteri, e riguardante le graduatorie per l’assegnazione delle supplenze su posti di assistente di lingua italiana all’estero nelle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Paesi extra Unione Europea.
I deputati Marco Fedi, Mariza Bafile, Franco Narducci e Gino Bucchino ritenevano lesivo degli interessi nazionali, ai fini della diffusione di lingua e cultura italiane in tutto il mondo, ed in particolare in quei paesi dove è forte la presenza di comunità italiane, l’esclusione dei Paesi extra-UE dalle graduatorie. Nell’interrogazione si chiedeva quali misure si intendessero adottare per un opportuno riconoscimento, in termini di punteggio ai fini della graduatoria, del periodo passato all’estero come insegnante o supporto all’insegnamento della lingua italiana, e quali riguardo all’estensione di tale possibilità anche ai programmi e progetti in corso in Paesi extra-UE.
Nella sua risposta il Ministero della Pubblica Istruzione fa presente che il servizio di assistente di lingua presso scuole di Paesi comunitari ed esteri «è valutabile nelle graduatorie di reclutamento del personale docente costituito presso ciascun istituto secondo la tabella di valutazione annessa al relativo Regolamento». Riguardo allo scambio di assistenti di lingua, che, in base agli attuali accordi bilaterali, avviene con sette Paesi della Ue, il Ministero della Pubblica Istruzione specifica che «il numero di assistenti di lingua, annualmente ospitati in Italia, è subordinato alla disponibilità finanziaria dell’apposito capitolo di bilancio» che Fedi si augura “possa ricevere un aumento della dotazione di bilancio”. A causa di questo limite, infatti, il numero degli assistenti di lingua che accedono agli scambi risulta essere «ampliamente inferiore alle richieste che pervengono dalle scuole italiane». Nonostante ciò il Ministero informa di essere «orientato ad ampliare il numero di Paesi con i quali scambiare assistenti di lingua e, in particolare, con quelli di lingua inglese e spagnola». Al fine di realizzare questo obiettivo il dicastero guidato da Ministro Fioroni ha già proposto al Ministero degli Affari Esteri, «in occasione del rinnovo di alcuni protocolli esecutivi con Paesi extraeuropei, l’inserimento ex novo dello scambio di assistenti di lingua».
Fedi ha espresso apprezzamento “per l’impegno che la Farnesina sta compiendo nella direzione di un ampliamento degli scambi e delle convenzioni”, aggiungendo che “continueremo a seguire questa materia perché la riteniamo molto importante, un occasione da cogliere sia per l’Italia che per i Paesi extraeuropei”.
Roma, giovedì 26 aprile 2007

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OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-02517

Si fa riferimento alla interrogazione indicata in oggetto riguardante le graduatorie per l’assegnazione delle supplenze su posti di assistente di lingua italiana all’estero nelle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Paesi extra Unione Europea, e si comunica quanto segue.

Le problematiche poste dalla S.V.On.le riguardano due aspetti diversi della medesima questione: l’attribuzione di punteggio nelle graduatorie di istituto per le supplenze temporanee a quanti hanno svolto attività di assistenti di lingua italiana nei Paesi stranieri e la previsione di posti di assistente di lingua italiana limitata ai soli Paesi appartenenti alla Unione Europea.

In merito al primo aspetto si fa presente che il servizio prestato come assistente di lingua presso scuole di Paesi comunitari e di altri Paesi esteri, è valutabile nelle graduatorie di reclutamento del personale docente costituite presso ciascuna scuola statale secondo la tabella di valutazione annessa al relativo Regolamento che è stato recentemente oggetto di modifiche e, in data 13 Febbraio 2007, è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Riguardo allo scambio di assistenti di lingua questo Ministero cura la selezione e lo scambio con i sette Paesi con i quali gli attuali accordi bilaterali ed i relativi protocolli esecutivi lo prevedono, sostanzialmente in termini di reciprocità.

Il numero di assistenti di lingua, annualmente ospitati in Italia, è subordinato alla disponibilità finanziaria dell’apposito capitolo di bilancio e risulta, per tale limite, ampiamente inferiore alle richieste che pervengono dalle scuole italiane.

Si rileva, peraltro, che buona parte delle richieste riguardano l’ambito della lingua inglese, mentre il numero di assistenti proposti dal Regno Unito e dall’Irlanda risulta molto più modesto.

Va precisato, comunque, che il Ministero, orientato ad ampliare il numero di Paesi con i quali scambiare assistenti di lingua, in particolare con quelli di lingua inglese e spagnola, ha già proposto al Ministero degli Affari Esteri, in occasione del rinnovo di alcuni protocolli esecutivi con Paesi extra europei, l’inserimento ex novo dello scambio di assistenti di lingua.

La concreta attuazione di tale orientamento e la misura in cui potrà essere praticato sono subordinate sia alla verifica dell’interesse da parte di scuole degli altri Paesi ad avere assistenti di lingua italiana sia ad un corrispondente incremento delle disponibilità finanziarie che tengano conto delle maggiori spese che i candidati dovrebbero affrontare per viaggi di trasferimento più impegnativi.

Già dal prossimo anno scolastico è previsto l’avvio di uno scambio di assistenti di lingua con la Repubblica elvetica.

p. IL MINISTRO

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On. Marco Fedi

COMUNICATO STAMPA

“I CITTADINI ITALIANI ALL’ESTERO VANNO TUTELATI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE”

«È indispensabile armonizzare tutto il settore delle Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione fiscale e rendere le Convenzioni stesse rispondenti ai criteri OCSE».
Questo il parere dell’on. Marco Fedi in seguito alla risposta del Ministro del Lavoro Cesare Damiano all’interrogazione n.4-01856 presentata al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’interrogazione, relativa al problema delle doppie imposizioni fiscali per i pensionati italiani residenti all’estero, era stata presentata in data 5/12/2006 dai deputati dell’Ulivo eletti nelle circoscrizioni estere Marco Fedi, Gino Bucchino, Gianni Farina e Franco Narducci.
I deputati avevano chiesto che i pensionati residenti all’estero fossero informati adeguatamente in merito ai loro diritti e doveri fiscali e alle procedure previste dalla normativa nazionale e/o dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. In particolare, i pensionati avrebbero dovuto essere informati circa l’obbligatorietà, pena la doppia imposizione fiscale, di compilare gli specifici formulari per la detassazione delle pensioni, per l’eventuale credito di imposta da richiedere ad uno dei Paesi contraenti e/o per il rimborso di tasse impropriamente pagate. Inoltre, nell’interrogazione si chiedeva che le Convenzioni fossero applicate in maniera propria ed uniforme da parte degli Enti previdenziali italiani, in modo da evitare imposizioni illegittime, da più pensionati segnalate, sia sulle pensioni che, come spesso succede, sugli arretrati di pensione, e che le previsioni di tali Convenzioni relative alla tassazione delle pensioni vengano uniformate sulla base del modello OCSE, in modo tale da omogeneizzare e facilitare l’applicazione delle stesse. Infine, si aggiungeva la richiesta che i cittadini italiani residenti all’estero fossero messi a parte in merito alle implicazioni fiscali che l’eliminazione della «no tax area» ed il passaggio dalla deduzioni alla detrazioni d’imposta avrebbero avuto sui loro rapporti fiscali con lo Stato italiano.
Il Ministro del Lavoro Cesare Damiano ha risposto spiegando che l’INPS, agendo in qualità di sostituto di imposta, aveva inizialmente disposto il blocco della «no tax area» a decorrere dal 1/1/2006 secondo quanto previsto dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, e da ritenersi efficace a partire dall’inizio del 2006, in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrare n. 28/E del 4 agosto 2006. Successivamente l’Istituto, con la rata di pagamento di dicembre 2006, ha ripristinato la «no tax area» ed il rimborso di quanto trattenuto a novembre. L’INPS ha quindi precisato che verranno effettuate verifiche di competenza presso quelle Sedi periferiche che hanno tassato alla fonte le pensioni anche in presenza di richiesta di detassazione. Riguardo alla chiarezza sulle procedure per evitare la doppia imposizione fiscale, il Ministro Damiano ha aggiunto che l’INPS si attiene alle disposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, alla quale è demandato il compito relativo all’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Infine, nella risposta all’interrogazione viene ricordato che l’Istituto ha avviato già nel 2002 una campagna informativa sul tema diretta a Consolati e Patronati, pensionati, Cepa e Ministero degli Affari Esteri.
L’on. Marco Fedi, primo firmatario dell’interrogazione, rilancia l’iniziativa sul tema: «Discuteremo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sull’opportunità di organizzare un momento di riflessione su tutti questi importanti aspetti». «Del resto – continua – le recenti polemiche sulle modalità dei sistemi di pagamento delle pensioni INPS all’estero mostrano quanto sia importante l’informazione. Pertanto, anche sulle Convenzioni bilaterali in materia fiscale – conclude Fedi – occorre avviare un piano di informazione e comunicazione per le comunità italiane all’estero».

Roma, giovedì 26 aprile 2007

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Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 4-01856.

In ordine all’interrogazione in oggetto, si riferisce quanto comunicato dall’INPS.
La determinazione della base imponibile, e conseguentemente dell’imposta, dei non residenti (art. 3 del TUIR) aveva subito una modifica attraverso il QL,4 luglio 2006, n. 223 (art. 36, comma 22) convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, che privava i non residenti del beneficio fiscale della no tax area.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 chiariva, inoltre, che tale modifica doveva ritenersi efficace a partire dall’inizio del 2006.
Successivamente, l’articolo 3, comma 7, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, collegato fiscale alla Finanziaria (corrispondente all’articolo 2, comma 24, della legge n. 286 del 24/11/2006, di conversione del decreto), stabiliva decreto), stabiliva che a tutto il periodo d’imposta 2006 si applicava la versione vigente al 3 luglio 2006, rinviando la modifica all’1/1/2007 (da questa data, per effetto dell’entrata in vigore della legge 27/12/2006, n. 296, la norma che prevedeva la deduzione è stata abrogata).
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta. ha agito di conseguenza applicando, inizialmente, il blocco della no tax area a decorrere dall’1/1/2006, secondo quanto disposto dal D.L, n. 223 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E (disposizione applicata esclusivamente ai pensionati che non avevano chiesto l’applicazione delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e, pertanto, assoggettati a tassazione anche se con imponibile basso).
Successivamente ha predisposto, con la rata di pagamento di dicembre 2006, il ripristino della no tax area ed il rimborso di quanto trattenuto a novembre, informando le Sedi con messaggio n. 29902 del 9/11/2006 e gli interessati con un comunicato stampa del 27/10/2006.
E’ stato precisato, relativamente all’operato di "alcune sedi dell’INPS" che hanno tassato alla fonte le pensioni anche in presenza di richiesta di detassazione da parte dei pensionati residenti all’estero, che verranno effettuate dall’Istituto le verifiche di competenza presso le proprie Sedi periferiche.
Per quanto riguarda uniformità e chiarezza applicativa della normativa in vigore sulle regole di tassazione e sulle procedure per evitare la doppia imposizione fiscale l’Istituto, agendo in qualità di sostituto d’imposta, si attiene alle disposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate a cui, pertanto, è demandato il compito relativo all’uniformità e chiarezza dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.
Per quanto attiene l’informazione da dare ai pensionati residenti all’estero dei diritti e doveri in materia fiscale, l’Istituto, a seguito della delibera del CIV n. 4 del 6/3/2001, ha predisposto, nell’anno 2002, una campagna informativa sulle possibilità di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali diretta ai:
– Consolati e Patronati, inviando una comunicazione contenente, per l’informativa da dare ai pensionati, un modulo di detassazione, un modulo per le detrazioni fiscali (allora vigenti), un foglio di avvertenze esplicativo sulla tassazione;
– Pensionati, inviando in allegato all’OBISM (prospetto riassuntivo del certificato di pensione) una informativa in materia;
– Cepa e Ministero degli Affari Esteri, inviando un’apposita comunicazione. Nell’anno 2004 l’Istituto ha, inoltre, predisposto l’inserimento sul suo sito Internet (www.Inps.it) della modulistica (mod. EP/I 1,2,3,4) attinente le domande di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, ampliandone e aggiornandone il foglio NOTE.

Cesare Damiano

 

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EmiNews 2007

 

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