3308 FEDI IN AUSTRALIA ILLUSTRA LE NUOVE NORME ITALIANE SULLA PRESENZA DEGLI STRANIERI

20070525 10:09:00 redazione-IT

“L’Italia cresce, si adegua agli standard più avanzati, sviluppa una nuova concezione dell’immigrazione e dell’integrazione”. È una visione ottimista quella proposta dall’On. Marco Fedi, eletto per l’Unione nella ripartizione Asia, Africa, Oceania e Antartide, in Australia per una serie di incontri con le comunità italiane e per le manifestazioni legate all’anniversario della Repubblica italiana. “Si va dalle nuove norme sulla circolazione in Italia dei cittadini comunitari ed extra-comunitari – spiega infatti il deputato – alla legge delega al governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, passando per le modifiche alla legge sulla cittadinanza”. Un’azione di ampio spettro, che costituisce “un fatto assolutamente positivo, rispetto al quale dobbiamo assumere un atteggiamento costruttivo, informando le comunità su questi importanti traguardi per il nostro Paese”.

Proprio con questo spirito, l’On. Fedi ha sottolineato nei suoi incontri con i connazionali come, “grazie al recepimento da parte dell’Italia di alcune direttive comunitarie, siano state introdotte nell’ordinamento legislativo italiano importanti novità in relazione ai meccanismi ed alle disposizioni che disciplinano il diritto alla circolazione nei Paesi comunitari di cittadini comunitari ed extracomunitari”.

Nelle varie occasioni di dialogo con le comunità italiane in Australia, il parlamentare eletto nelle file dell’Unione si è diffuso nella spiegazione delle nuove norme riguardanti: le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini della Unione Europea e dei loro familiari; il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo; e i soggiorni di breve durata per turismo, affari e studio.
Di seguito, una sintetica illustrazione delle stesse.

LE NUOVE NORME CHE DISCIPLINANO LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA E NELLA UE DI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini della Unione Europea e dei loro familiari
Con la recente entrata in vigore (11 aprile 2007) del Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “Attuazione della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo”, anche lo Stato italiano dà
attuazione alla normativa comunitaria che introduce nuove regole relative al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La direttiva recepita ora anche dall’Italia raccoglie e semplifica in un unico testo il complesso corpus legislativo esistente nella UE nel settore del diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione negli altri Paesi membri, e praticamente disciplina:
a) le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione di soggiorno dei cittadini della UE e dei loro familiari (attenzione: per familiare si intende anche il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione);
b) il diritto di soggiorno permanente;
c) le eventuali restrizioni ai diritti sopra menzionati.
In seguito all’entrata in vigore della nuova Direttiva, i cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale di un altro Paese per un periodo non superiore a tre mesi SENZA ALCUNA CONDIZIONE E FORMALITÀ, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Invece per i periodi di soggiorno superiori ai tre mesi è stata abolita la carta di soggiorno ed introdotta l’iscrizione anagrafica presso il Comune dove si ha intenzione di stabilirsi. L’iscrizione anagrafica viene subordinata non solo all’accertamento della dimora abituale del richiedente, ma anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo per l’esercizio del diritto di soggiorno in Italia.
Praticamente il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi viene riconosciuto quando il richiedente:
a) è lavoratore subordinato od autonomo in Italia; oppure b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia in modo da non rappresentare un onere a carico dell’ assistenza sociale dello Stato di accoglienza durante il periodo di soggiorno, e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (Attenzione: per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si deve utilizzare il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2007 in euro 5.061,68 annue; tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare);
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria;
d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha il diritto di soggiornare.
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente senza particolari condizioni. Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenza dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo
Novità importanti sono state inoltre introdotte in riferimento a diritti e doveri dei lavoratori stranieri immigrati in Italia. E’ stato infatti stabilito dal Decreto Legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007 che la carta di soggiorno assume la denominazione di "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Il termine di soggiorno regolare in Italia necessario per poter richiedere tale titolo di soggiorno è ridotto da sei anni a cinque anni. E’ soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, quindi è solo necessario possedere, al momento della richiesta, un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità.
Rimangono invariati i requisiti relativi al reddito, all’alloggio, alle possibilità di chiedere il rilascio del titolo per sé e per i propri familiari. Rimane invariata anche la durata indeterminata del titolo di soggiorno.
Il nuovo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato al cittadino titolare di permesso di soggiorno per studio e formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo politico e permesso di soggiorno di breve durata. Non può inoltre essere rilasciato al cittadino straniero considerato pericoloso per la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato per i seguenti motivi: se è stato acquisito in maniera fraudolenta; se lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico; nei casi per i quali l’art. 9 del T.U. preveda l’espulsione; per assenza del cittadino straniero dall’Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi; per acquisizione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in altro stato membro dell’Unione Europea.

Non più richiesto il permesso di soggiorno per periodi inferiori a tre mesi.
È stata approvata dal Parlamento italiano il 16 maggio la proposta di legge recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.
La nuova legge, che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è più richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso, l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area di Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Interno. In caso di inosservanza di tali obblighi lo straniero deve essere espulso. La medesima sanzione si applica nel caso in cui lo straniero sia trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre i tre mesi o il tempo minore eventualmente indicato nel visto di ingresso.
Ai fini dell’iscrizione nei registri anagrafici dei comuni, per scopi legati al riconoscimento della cittadinanza italiana, abbiamo chiesto, attraverso un apposito ordine del giorno, che il Governo si impegni a predisporre un’apposita circolare tesa ad introdurre soluzioni alternative al rilascio del permesso di soggiorno breve.

Roma, 23 maggio 2007

 

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EmiNews 2007

 

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