3306 IL MINISTERO DELLA SALUTE RISPONDE ALL’ON. BUCCHINO

20070525 09:54:00 redazione-IT

[b]ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI EMIGRATI CHE RIENTRANO TEMPORANEAMENTE IN ITALIA: IL MINISTERO DELLA SALUTE RISPONDE ALL’ON. BUCCHINO[/b]

Importanti precisazioni in merito all’assistenza sanitaria in Italia ai cittadini italiani residenti all’estero, sono state fatte, in risposta ad una specifica richiesta dell’On. Gino Bucchino, dal Ministero della Salute e dal Ministero degli Affari Esteri.

L’On. Bucchino aveva richiesto dei chiarimenti concernenti i requisiti per l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero durante un temporaneo soggiorno in Italia.[b]

La Dott.ssa Stefania Ricci, direttore dell’Ufficio VI (presso il MAE) del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali – del Ministero della Salute, in una sollecita ed articolata nota, ha evidenziato all’On. Bucchino due distinte fattispecie normative che attualmente disciplinano l’erogazione dell’assistenza sanitaria, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, al cittadino italiano residente all’estero, in Paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria:

a) lavoratori italiani all’estero, con rapporto di lavoro regolato ai sensi della legge italiana n. 398 del 1987 (i cosiddetti lavoratori distaccati al seguito delle imprese);
b) cittadini italiani residenti all’estero che non rientrano nell’ambito della categoria del punto a) (cioè la stragrande maggioranza dei cittadini italiani residenti all’estero).

Il Ministero della Salute ha precisato che quando i “lavoratori distaccati” rientrano temporaneamente sul territorio nazionale, spetta all’Azienda sanitaria locale di temporanea dimora il compito di assicurare agli stessi, quali soggetti assicurati obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, l’erogazione dell’assistenza necessaria.
Invece per ciò che riguarda l’assistenza sanitaria di tutti gli altri cittadini italiani residenti all’estero durante un temporaneo soggiorno in Italia, il Ministero della Salute fa presente che l’art. 2 del decreto Sanità-Tesoro del 1° febbraio 1996, limita esclusivamente ai cittadini italiani titolari di pensione italiana o a coloro i quali abbiano lo status di emigrato, certificato dall’Ufficio Consolare italiano territorialmente competente in base alla circoscrizione di residenza, l’erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia il Ministero chiarisce che l’assistenza sanitaria è limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare qualora i cittadini italiani in questione non abbiano una propria copertura assicurativa – pubblica o privata – per tali prestazioni sanitarie.
Nell’eventualità che l’emigrato o il pensionato residenti all’estero abbiano diritto ad un rimborso parziale da parte di una assicurazione, la gratuità delle prestazioni riguarderà la differenza fra la parte rimborsata dall’Istituto di assicurazione e la somma fatturata dalla struttura italiana, mentre la spesa coperta dall’assicurazione dovrà essere anticipata dai beneficiari dell’assistenza.

La Dott.ssa Ricci ha evidenziato inoltre all’On. Bucchino che le prestazioni sanitarie diverse da quelle ospedaliere urgenti potranno essere erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate dal SSN italiano, dietro corresponsione delle relative spese (ovviamente l’onere sostenuto dall’interessato potrà eventualmente essere recuperato se quest’ultimo è assicurato).

L’On. Bucchino precisa, infine, che per quanto riguarda i soggetti beneficiari dell’assistenza, l’accertamento del possesso dello “status di emigrato”, condizione imprescindibile per avere diritto all’assistenza sanitaria, rientra, come espressamente previsto dalla vigente normativa, nella competenza delle Rappresentanze italiane all’estero. Tuttavia, in mancanza di tale documentazione attestante lo status di emigrato, l’Ufficio III della Direzione generale per gli Italiani all’estero del MAE ha stabilito, con una interpretazione estensiva della materia vigente, che il cittadino italiano possa sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiari il proprio status di emigrato.

 

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EmiNews 2007

 

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