3360 L'On. MERLO: ECCO LA MIA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ASSEGNO SOCIALE

20070603 14:59:00 redazione-IT

A LUGLIO SI RIUNISCE A ROMA LA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DEL CGIE

ROMA aiseEminotizie – Il 6 luglio prossimo è stata convocata, a Roma, dalla Presidente Maria Rosa Arona una riunione tematica della Commissione Affari Sociali del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero per discutere sulle tre proposte di legge sull’assegno sociale, presentate dai deputati Merlo, Angeli e Bafile.
"Credo che sia un’ottima opportunità – ha commentato il deputato dell’Aisa, Ricardo Merlo – per giungere ad una sintesi delle proposte che verrebbero a risolvere un problema cruciale, soprattutto in America latina. Dobbiamo unirci e abbiamo bisogno più che mai della spinta che può dare il Cgie ad un tema così sensibile e urgente".

Come detto, le proposte in merito all’assistenza sociale sono tre, nessuna delle quali ha iniziato l’iter parlamentare. Ferma dal 1° agosto dello scorso anno, quando fu assegnata alla Commissione Affari Sociali, la proposta della Bafile, la prima in ordine di tempo ad essere presentata, che però non è mai stata discussa dalla Commissione. Stessa sorte per quella di Giuseppe Angeli, assegnata sempre alla XII Commissione il 29 novembre del 2006. Più recente quella di Merlo che, presentata lo scorso 29 marzo, non è stata ancora assegnata alla commissione competente.
Nel suo intervento in Aula, il deputato dell’Aisa aveva ricordato ai colleghi la grande ondata migratoria del secolo scorso che portò circa 22 milioni di connazionali fuori dall’Italia. Ma se in molti "hanno ottenuto il riscatto sociale sognato alla partenza, per un’altra parte non è stato così. A quei nostri connazionali emigrati che, cercando la fortuna lontano da casa, non l’hanno trovata, è indirizzata questa proposta di legge" che, ha spiegato Merlo, "attraverso la modifica e l’integrazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, si prefigge di riconoscere il diritto all’assegno sociale ai cittadini nati in Italia, e residenti all’estero, continuativamente da almeno dieci anni, ultrasessantacinquenni in condizioni "verificabili" d’indigenza o dichiarati inabili".
Per il giovane deputato eletto in Sud America, tale proposta di legge si qualifica come "un atto di giustizia sociale, che consentirebbe a questi soggetti un minimo aiuto economico, per superare le difficoltà di vita, nello stesso paese che li ha accolti, ed eviterebbe il secondo e totale sradicamento".
Secondo i dati citati da Merlo, inoltre, concedere l’assegno sociale costerebbe molto meno all’Italia di quanto si spenderebbe se i nostri connazionali rientrassero nel Paese d’origine per poter accedere a diritti e prestazioni assistenziali.
"È interessante notare – ha aggiunto il deputato – che il numero degli aventi diritto all’assegno sociale andrà necessariamente riducendosi, per cause naturali, nel corso degli anni: cosicché il maggior costo sopportato dal bilancio dello Stato, nei primi anni di applicazione di questo provvedimento, se approvato, andrà col passare del tempo, via via diminuendo".
Infine, con la sua proposta si intende "eliminare la discriminazione, incredibilmente operata fino ad oggi, nei confronti di una categoria di cittadini a cui non viene riconosciuto lo stesso diritto di cui godono, ad esempio, gli abitanti della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici e i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno. Per assurdo, infatti, lo Stato italiano riconosce ai soggetti sopra citati – che non sono italiani – quel diritto che, ancora, non riconosce ai connazionali nati in Italia ed emigrati".
Quanto alla spesa totale, Merlo l’ha quantificata, per il primo anno di entrata in vigore della legge, in 90 milioni di euro, mentre dal secondo anno in poi "i consolati italiani in collaborazione con i Patronati e le associazioni italiane segnalate dalle Ambasciate trasmetteranno al Ministero degli Esteri, nei termini previsti, le domande pervenute e accolte, presso le rispettive sedi, consentendo un ulteriore aggiustamento e ricalcolo della spesa per l’anno successivo".
Sette gli articoli di cui si compone la proposta di legge che pubblichiamo integralmente di seguito.
"Art.1 (oggetto)
All’art. 3 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente "comma 6 bis": Le disposizioni del precedente comma vengono applicate anche ai cittadini, nati in Italia e emigrati e residenti all’estero, in possesso dei seguenti requisiti:
a) che abbiano compiuto 65 anni di età, il cui reddito annuo sia inferiore o pari a quello che la presente legge considera minimo ai fini della definizione dei beneficiari italiani residenti in Italia, parametrandolo al costo della vita del Paese di residenza del cittadino emigrato richiedente;
b) che, dichiarati inabili in modo permanente ed assoluto per ogni tipo di lavoro, dall’autorità competente della Sicurezza Sociale o in suo difetto dall’autorità di collegamento del paese di residenza, non siano beneficiari o non abbiano diritto alla prestazione o sussidio di natura analoga, o che, anche se avendolo, riunisca le caratteristiche di cui alla lettera a) del presente articolo.
c) che, i soggetti, indicati alle precedenti lettere a) e b), siano residenti all’estero da almeno dieci anni
Art. 2 (Presentazione delle domande)
I soggetti di cui all’art. 3 comma 6-bis devono far pervenire presso le sedi consolari o ai Patronati o alle associazioni italiane segnalate dalle Ambasciate, le domande per il conseguimento dell’assegno sociale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione dell’assegno stesso.
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1. fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano, congiuntamente a una certificazione residenza all’estero da almeno dieci anni;
2. dichiarazione giurata comprovante l’assenza di reddito o il reddito inferiore a quello considerato minimo di sussistenza, nel paese di residenza del richiedente, fatto salvo il reddito catastale derivante dall’immobile adibito ad abitazione del richiedente.
3. nel caso in cui percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, documentazione dell’ammontare delle stesse, rilasciata dall’Entità erogatrice.
4. nel caso di persone dichiarate inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, certificato medico dell’Istituzione Pubblica riconosciuta; anamnesi lavorativa e formativa, dati anamnestici e clinici, dati previdenziali, conclusioni diagnostiche.
Art. 3 (Calcolo dell’assegno sociale)
L’ammontare dell’assegno sociale da corrispondere agli italiani residenti all’estero, che ne hanno diritto, ai sensi del comma 6 bis, si otterrà applicando una opportuna scala di equivalenza tra la "soglia convenzionale di povertà relativa" in Italia, calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l’indagine annuale ISTAT sui consumi, e lo stesso valore calcolato nel paese di residenza del richiedente.
Art. 4. (Estinzione del diritto)
Il diritto all’assegno sociale per gli anziani indigenti e gli inabili residenti all’estero si estinguerà quando il beneficiario concorra in alcuna delle seguenti circostanze: ritorno in Italia; rinuncia alla cittadinanza italiana; perdita o non sussistenza dei requisiti che motivarono la prestazione stessa; decesso.
Art. 5 (Previsione di spesa per il primo anno e per gli anni successivi)
1. La previsione di spesa per il primo anno di entrata in vigore della presente legge è di Euro 90.000.000
2. Dal secondo anno in poi, i consolati italiani, in collaborazione con i Patronati e con le Associazioni italiane segnalate dalle Ambasciate trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli Affari Esteri e questi, entro il 31 maggio di ciascun anno, al Ministero della solidarietà sociale, la previsione di spesa per l’assegno sociale, da corrispondere l’anno successivo agli anziani indigenti residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute, presso le rispettive sedi consolari, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e accolte.
Art. 6 (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quello relativo al Ministero degli Affari Esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.7 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

 

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EmiNews 2007

 

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