3534 PUBBLICATO IL BANDO DEL MIN-LAVORO PER LA FORMAZIONE DEGLI ITALIANI RESIDENTI NEI PAESI EXTRA UE

20070801 20:04:00 redazione-IT

È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso 01/2007 del 30.07.2007 a cura della Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione degli Italiani residenti in Paesi sugli Interventi per la formazione degli Italiani residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma Operativo nazionale Ob.3 “Azioni di sistema”-Programmazione 2000-2006, approvato con " Ob. 1 – Programmazione 2000-2006 adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2001) n. 635 del 22 marzo 2001 e mira a garantire ai lavoratori italiani residenti all’estero le stesse possibilità di accesso alle opportunità formative che sono assicurate ai cittadini residenti in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea.

Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione
Interventi per la formazione degli Italiani residenti in Paesi
non appartenenti all’Unione Europea
(Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, art. 142 lett. h)

AVVISO PUBBLICO N. 1/07
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO
1. PREMESSA
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) promuove interventi finalizzati alla
formazione professionale dei lavoratori italiani residenti in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Alla corretta ed efficace realizzazione degli interventi di formazione professionale collabora il
Ministero degli Affari Esteri (MAE) – che, in particolare, contribuisce, attraverso le proprie
Rappresentanze consolari/Ambasciate competenti per territorio, a fornire le informazioni sul
mercato del lavoro dei Paesi interessati e a fare emergere i fabbisogni di conoscenze e di
competenze professionali dei lavoratori italiani in essi residenti – nonché il Consiglio Generale degli
Italiani all’Estero (CGIE). Per la rilevazione dei fabbisogni le Rappresentanze consolari si
avvalgono dei Comitati degli Italiani residenti all’Estero (Comites) e, ove utile, degli Enti e delle
Organizzazioni italiane presenti sul territorio.
Il presente Avviso delinea gli obiettivi delle azioni ammissibili e definisce criteri e procedure per
accedere ai relativi contributi.

2. FINALITA’ GENERALI
Con il presente Avviso, il MLPS – DG POF si propone di promuovere e finanziare interventi rivolti
a italiani residenti nei Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
L’intervento del MLPS in questo ambito mira a garantire ai lavoratori italiani residenti all’estero le
stesse possibilità di accesso alle opportunità formative che sono assicurate ai cittadini residenti in
Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea. I problemi di accesso alla formazione possono essere
determinati dalle carenze del sistema di formazione del Paese ospitante o dalle difficili condizioni
socio-economiche degli italiani all’estero.
Sulla base delle rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate in ciascuna Circoscrizione territoriale
non appartenente all’Unione Europea, il MLPS ha individuato le priorità sui cui intervenire
attraverso azioni di:
– qualificazione;
– riqualificazione;
– aggiornamento professionale;
rivolte ad italiani adulti ivi residenti.
Gli interventi formativi che verranno proposti a seguito del presente Avviso dovranno fare
riferimento alle informazioni contenute nelle Schede Paese di cui all’Allegato 1. Per ogni Paese
non appartenente all’Unione Europea le priorità di intervento sono definite per ciascuna
Circoscrizione territoriale.
Nelle Schede Paese, sulla base delle informazioni fornite dalle Rappresentanze consolari e dalle
Rappresentanze degli italiani all’estero, sono indicati per ciascuna Circoscrizione territoriale
orientamenti e priorità per la progettazione di interventi formativi.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi ammontano complessivamente ad Euro 30
milioni, ripartiti tra le Schede Paese e, all’interno di ciascuna Scheda, tra le Circoscrizioni
territoriali interessate. Le risorse sono ripartite in relazione alla popolazione attiva italiana residente,
nonché alla rilevanza del contesto socio-economico e/o dei problemi socio-economici che
coinvolgono le comunità italiane, anche a prescindere dalla loro consistenza numerica.

3. DESTINATARI
I destinatari degli interventi di formazione professionale sono cittadini italiani residenti all’estero, di
età compresa tra i 18 e i 64 anni e che abbiano compiuto l’obbligo scolastico, per i quali si dovrà
comprovare:
1) il possesso della cittadinanza nei modi di legge, esibendo il certificato di cittadinanza e/o il
passaporto rilasciato dall’Autorità Consolare; tale requisito si riterrà comunque assolto
mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47
DPR n. 445/2000, nella quale sia attestato il possesso dei requisiti per ottenere la cittadinanza
italiana, nonché di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento all’Ufficio consolare
della circoscrizione di residenza entro il 31/12/06;
2) l’effettiva residenza (iscrizione all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero – AIRE)
nel Paese extra UE in cui si svolge l’intervento.
I destinatari degli interventi dovranno essere persone fisiche in una delle seguenti condizioni:
– occupati, in qualità di dipendenti, lavoratori autonomi, operatori economici;
– disoccupati;
– inoccupati in cerca di prima occupazione.
Nell’elaborazione della proposta progettuale gli organismi proponenti dovranno tenere conto della
necessità di garantire le pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro.

4. PROPONENTI/ATTUATORI
Le proposte dovranno essere presentate da organismi che operano nel campo della formazione
professionale, pubblici o privati, accreditati presso Regioni o Ministeri italiani, da Università statali
o riconosciute dallo Stato italiano e da organizzazioni nazionali accreditate specificamente
attraverso nomina governativa ai sensi della Legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata dalla
Legge 18 giugno 1998, n. 198, art. 4, comma 5, lettera a). Tali organismi potranno presentare
proposte in forma riunita, ovvero come costituendi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o
di Scopo (RTS). In tale ipotesi, la domanda di ammissione a finanziamento (redatta secondo lo
schema di cui all’allegato 2 al presente Avviso, e sottoscritta da tutti i componenti del
Raggruppamento medesimo) dovrà contenere, oltre all’indicazione esplicita del soggetto
capogruppo, l’impegno a costituirsi formalmente in tale forma entro 30 giorni dalla comunicazione
di ammissione a finanziamento. La disciplina valevole per tali Raggruppamenti sarà, in quanto
applicabile, quella posta all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.
L’omissione di tali indicazioni comporta l’esclusione del Progetto dalla fase di valutazione.
Si evidenzia che in caso di RTI / RTS il requisito dell’accreditamento è obbligatorio solo per
l’organismo capofila.
Il soggetto proponente (nel caso di RTI o RTS almeno uno dei componenti del raggruppamento)
dovrà documentare, rispetto al Paese in cui si candida a svolgere attività di formazione:
a) la disponibilità di mezzi e capacità (organizzativa e tecnica) adeguati alla realizzazione del
progetto;
b) un’esperienza di formazione nei Paesi extra UE di almeno 3 anni, dettagliatamente documentata
in allegato alla proposta.
Inoltre, il soggetto proponente (nel caso di RTI o RTS almeno uno dei componenti del
raggruppamento) dovrà documentare:
c) la disponibilità di una sede operativa attiva nel Paese in cui si svolgerà l’intervento, nonché, al
momento della stipula della convenzione di finanziamento con il Ministero del Lavoro la
disponibilità di una sede operativa nella Circoscrizione territoriale in cui si candida a svolgere
l’attività di formazione.
d) consolidati rapporti con le collettività residenti, anche italiane; anche in questo caso tale
esperienza dovrà essere dettagliatamente documentata in allegato alla proposta, attraverso la
descrizione della natura di tali rapporti e del tipo di attività comunemente svolte.
Nel caso in cui i proponenti non disponessero dei requisiti indicati ai sopra esposti punti c) e d),
dovranno presentare un accordo di partenariato transnazionale con organismi aventi anche finalità
formative, operanti nei Paesi presso i quali ci si candida a svolgere le azioni progettuali. In tal caso i
proponenti dovranno dimostrare l’esistenza di rapporti pregressi di collaborazione con almeno uno
dei soggetti del partenariato in possesso dei requisiti di cui ai punti c) e d). La formalizzazione del
partenariato avverrà attraverso un accordo sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto
proponente (e nel caso di RTI/RTS dall’organismo capofila) e dell’organismo partner e in cui figuri
la data di stipula. L’accordo dovrà indicare:
– il riferimento al titolo del progetto;
– l’oggetto, ossia l’attività che il soggetto locale si impegna a svolgere;
– i tempi di svolgimento dell’attività;
– il corrispettivo economico in valuta locale che il partner percepirà per l’attività svolta.
Il promotore, pena l’inammissibilità della proposta progettuale, provvederà ad allegare alla proposta
stessa l’accordo di partenariato e la documentazione richiesta ai punti c) e d) relativa al partner. Non
è obbligatorio allegare l’originale dell’accordo di partenariato al momento della presentazione della
proposta, verranno accettati anche fotocopie e fax. Qualora la proposta venga approvata, al
promotore sarà chiesto di presentare al Ministero del Lavoro, prima della stipula del contratto:
– l’originale dell’accordo di partenariato;
– le spese che saranno sostenute dal partner, dettagliate secondo le voci indicate nella sezione 5
“Piano finanziario” del formulario allegato all’Avviso (allegato 3).
Il partner così individuato non potrà essere sostituito dopo la presentazione della proposta
progettuale al Ministero del Lavoro. Solo in eccezionali casi non attribuibili alla volontà del
soggetto proponente, il partner potrà essere sostituito, previa presentazione di una richiesta di
autorizzazione dettagliatamente motivata e di allegata documentazione che attesti che il nuovo
partner abbia, nella stessa misura dell’organismo sostituito, i requisiti di cui ai punti c) e d). Il
soggetto proponente dovrà inoltre allegare l’accordo di partenariato con il nuovo organismo partner
e l’atto di rinuncia del partner sostituito. Il Ministero del Lavoro si riserva di accettare i
cambiamenti a suo insindacabile giudizio e, in caso favorevole, procederà con comunicazione
formale di autorizzazione.
Infine per le proposte formative riguardanti persone disoccupate o in cerca di prima occupazione,
sarà considerato criterio preferenziale il rilascio di un’attestazione delle conoscenze acquisite
riconosciuta nello Stato in cui si realizza l’intervento al termine dell’attività formativa (ove le
condizioni previste nel Paese lo consentano).
Non è ammissibile la candidatura a titolo di proponenti, partner e membri di raggruppamento di:
– organismi elettivi di rappresentanza politica delle comunità italiane nei paesi extra UE a tutti i
livelli;
– enti già istituzionalmente finanziati da amministrazioni pubbliche italiane, nazionali e locali, per
lo svolgimento delle stesse attività previste dal presente Avviso;
– le amministrazioni regionali;
– gli enti territoriali e locali che non abbiano proprie strutture formative accreditate.

5. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Sono oggetto di finanziamento gli interventi di formazione per italiani residenti nei Paesi extra UE
in età attiva, secondo gli orientamenti contenuti nelle Schede Paese in cui essi si realizzano. Sono
pertanto considerate ammissibili le seguenti tipologie di attività:
· progettazione formativa di dettaglio;
· attività di informazione e sensibilizzazione;
· attività di selezione per la scelta dei partecipanti (che potranno includere azioni di
orientamento, counselling, bilancio delle competenze ecc.);
· realizzazione dei percorsi formativi (comprensiva dell’eventuale effettuazione di stage, delle
azioni di valutazione dei risultati di apprendimento e degli esami finali);
· attività di supporto all’inserimento lavorativo (esclusivamente nel caso di formazione rivolta a
disoccupati);
· attività di diffusione dei risultati;
Infine, potranno essere riconosciute le attività di analisi dei fabbisogni e di progettazione formativa
eseguite successivamente alla pubblicazione del presente Avviso in funzione della presentazione
della proposta e a seguito dell’approvazione della stessa.

6. PIANO FINANZIARIO, COSTI AMMISSIBILI E DELEGA DI ATTIVITÀ
Il piano finanziario deve essere predisposto sulla base del modello previsto nel Formulario di
presentazione (allegato 3 al presente Avviso). Il preventivo conterrà una parte relativa ai costi
sostenuti in Italia e una parte inerente i costi sostenuti nel Paese in cui si realizzerà l’attività
formativa. Questi ultimi dovranno essere indicati nella valuta locale e in Euro.
Il finanziamento verrà concesso secondo le modalità del rimborso a costo reale delle spese
sostenute.
Saranno a questo effetto ritenuti ammissibili i costi sostenuti secondo quanto previsto dalla
Circolare n. 41/2003 del 05 dicembre 2003 (GU serie Gen. n. 301 del 30/12/03) per i servizi resi e
le attività svolte in Italia, o nei Paesi extra UE da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o in
Paesi membri dell’UE. Per tutte le altre tipologie di attività e servizi prestati nei Paesi extra UE in
cui si realizzeranno gli interventi formativi i soggetti proponenti si atterranno ai valori correnti
locali, comunque non superiori ai massimali previsti per i costi sostenuti in Italia.
Non sono riconosciuti i costi relativi alle attività delegate, salvo che per apporti specifici e
specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall’intervento formativo,
preventivamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il costo delle
attività delegate non potrà in ogni caso superare il 15% del valore complessivo del progetto.

7. DURATA DEI PROGETTI, AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI E NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI
Ogni progetto non deve avere durata di realizzazione superiore a 12 mesi dalla data di avvio delle
attività indicata nella convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro e deve svolgersi in una sola
Circoscrizione territoriale, espressamente individuata tra quelle indicate nelle Schede Paese di cui
all’Allegato 1.
Ogni progetto deve riferirsi prioritariamente ai cittadini italiani residenti nella Circoscrizione
territoriale in cui si svolge l’attività formativa.
Non potranno essere presentati dal medesimo proponente e/o dagli organismi facenti parte del
raggruppamento più di una proposta per Circoscrizione territoriale riferita alla stessa tipologia di
destinatari indicata al paragrafo 3 del presente Avviso.
Ogni proposta non potrà superare l’importo finanziario massimo di 600.000,00 euro.
Il numero dei partecipanti non potrà essere inferiore a 6 unità per singolo corso formativo.

8. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I soggetti proponenti sono tenuti a presentare domanda di contributo, formulata secondo lo schema
di cui all’Allegato 2, per ogni singolo Progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente
Avviso.
La domanda ed il Formulario di presentazione (redatto utilizzando lo schema di cui all’Allegato 3)
devono pervenire in originale ed in copia, in unico plico (con all’esterno l’indicazione di tutti i dati
identificativi del mittente), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione
Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, Divisione V, Via Fornovo n. 8 –
00192 Roma, tassativamente, a pena di esclusione, entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo
alla pubblicazione sulla G.U.R.I. Una copia in formato elettronico del formulario deve essere
inviata entro la stessa data al seguente indirizzo di posta elettronica:
italianiestero07@lavoro.gov.it.
Nel caso di spedizione a mezzo posta, farà in ogni caso fede la data di ricezione e non quella di
invio.
Nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le
ore 14.00 del giorno sopra indicato.
Pena l’inammissibilità, il solo Formulario di presentazione dovrà essere inviato in copia anche al
Consolato della Circoscrizione nella quale dovrà attuarsi il progetto (oppure all’Ambasciata del
Paese estero di riferimento, nel caso di mancanza di strutture consolari, in base a quanto indicato
nella relativa Scheda Paese). Gli estremi dell’inoltro dovranno essere riportati nell’apposito campo
dell’Allegato 2 (richiesta di contributo).
All’interno del medesimo plico devono altresì essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti
richiesti nel testo del presente Avviso per l’ammissione dei progetti a valutazione (in particolare,
salvo altre, vedasi le disposizioni di cui al successivo punto 9). L’Amministrazione resta comunque
nella facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti sui documenti presentati, in analogia e nei
limiti di quanto disposto per le procedure di gara all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti più di un progetto, per ciascuno di essi, dovrà essere
presentata la documentazione prevista a corredo, non potendosi in alcun caso fare riferimento alla
documentazione presentata in relazione a progetti diversi.
I plichi pervenuti successivamente ai termini su indicati saranno dichiarati inammissibili.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
A pena di inammissibilità, ciascun progetto dovrà essere presentato con le modalità ed entro i
termini previsti al precedente paragrafo 8, mediante compilazione dell’apposito Formulario di cui
all’Allegato 3 unito al presente Avviso.
Tale Formulario dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante.
Sempre a pena di inammissibilità dovrà inoltre essere trasmessa la seguente documentazione:
a) richiesta di contributo, redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato 2 del presente Avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di fotocopia del documento di identità del
medesimo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000, formulata in conformità al modello di cui all’Allegato 4 del presente avviso, attestante
gli stati, i fatti ed i requisiti esattamente individuati nel modello medesimo.
c) come già anticipato nel precedente paragrafo 4, nel caso in cui l’ente proponente non abbia i
requisiti di cui al punto c] (disponibilità di una sede operativa attiva nel territorio dello specifico
Paese in cui si svolgerà l’intervento e disponibilità di una sede operativa nella specifica
circoscrizione territoriale in cui si svolgerà l’attività formativa al momento della stipula della
convenzione), ed al punto d] (consolidati rapporti con le collettività italiane residenti, anche
italiane), dovrà essere presentato un accordo di partenariato transnazionale con organismi aventi
anche finalità formative, operanti nei Paesi presso i quali ci si candida a svolgere l’intervento, in
possesso dei requisiti dei detti punti c) e d).
La formalizzazione del partenariato avverrà attraverso un accordo sottoscritto dai legali
rappresentanti del soggetto proponente (e nel caso di RTI / RTS dall’organismo capofila) e
dell’organismo partner e in cui figuri la data di stipula. L’accordo dovrà indicare:
– il riferimento al titolo del progetto;
– l’oggetto, ossia l’attività che il soggetto locale si impegna a svolgere;
– i tempi di svolgimento dell’attività;
– il contributo finanziario, in valuta locale, che il partner percepirà per l’attività svolta.
Il proponente, pena l’inammissibilità della proposta progettuale, provvederà ad allegare alla
proposta stessa l’accordo di partenariato, nonché apposita dichiarazione, di cui all’Allegato 4 bis,
resa dall’organismo partner attestante la sussistenza, in capo a se medesimo, dei suddetti requisiti
di cui ai punti c) e d) del citato paragrafo 4. L’accordo di partenariato e le attestazioni dei partner
potranno essere allegati anche in copia alla proposta progettuale, fatto salvo l’obbligo del
proponente di presentare gli originali dei documenti detti in sede di stipula della convenzione di
finanziamento.
I documenti, in caso di attribuzione del finanziamento, dovranno essere prodotti in originale all’atto
della stipula della convenzione.
In caso di raggruppamenti:
– il Formulario di presentazione, redatto secondo lo schema proposto all’allegato 3 al presente
Avviso, dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto capofila
ed in calce all’ultimo foglio anche da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti;
– la domanda di cui alla lettera a) del presente articolo dovrà essere formulata secondo le apposite
indicazioni fornite nello schema contenuto nell’Allegato 2, sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti partecipanti e corredata dei documenti di identità degli stessi;
– la dichiarazione di cui alla lettera b) del presente articolo dovrà essere presentata da ciascun
componente del RTI;
– il requisito dell’accreditamento (vedesi paragrafo 4) dovrà essere posseduto dall’organismo
capofila;
– il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a d) del precedente paragrafo 4 sarà verificato
con riferimento al RTI nel suo complesso.

10. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Il MLPS – DG POF provvederà, a mezzo dei propri uffici, a verificare la sussistenza delle
condizioni di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 9 (nonché di quelle altre comunque
discendenti dal testo del presente Avviso o da disposizioni di legge o regolamentari), provvedendo
quindi a comunicare entro breve termine ai soggetti interessati l’eventuale esclusione dalla
procedura. Nel caso di Raggruppamenti temporanei, tale comunicazione sarà inviata unicamente al
soggetto indicato come capofila.
Così individuati i progetti da sottoporre a valutazione, quest’ultima sarà affidata alla Commissione
di valutazione composta da esperti tecnici indipendenti nominati con apposito decreto.
La valutazione dei progetti avverrà mettendo a confronto le proposte pervenute per ciascuna
Circoscrizione territoriale.

Non saranno in alcun caso considerati finanziabili i progetti che riportino valutazione inferiore a 60
punti.

La Rappresentanza consolare / Ambasciata, sentito il Comites, formulerà un parere complessivo
sulla coerenza dei progetti presentati rispetto ai fabbisogni formativi degli italiani residenti nell’area
geografica di riferimento, nonché sulla congruità dei costi da sostenere in sede locale. Il suddetto
parere concorrerà alla valutazione dei progetti, con specifico riferimento ai criteri e parametri di cui
ai punti 1 e 7. La Rappresentanza consolare / Ambasciata inoltrerà il parere formulato, fornendone
copia al Comites, al MAE che lo trasmetterà al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, Divisione V, Via Fornovo
n.8 – 00192 Roma (anche via fax n° 0039.06.3675.4947 o e-mail: italianiestero07@lavoro.gov.it),
entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione dei
progetti.

11. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
I progetti, che a seguito della valutazione, di cui al precedente paragrafo 10, abbiano riportato un
punteggio almeno pari a punti 60, saranno ammessi a finanziamento sino ad esaurimento delle
risorse destinate per ogni Circoscrizione territoriale, a cominciare naturalmente dal progetto in
posizione più elevata nella relativa graduatoria.
Nel caso di differenze tra risorse disponibili per Circoscrizione territoriale e richieste finanziarie
dei progetti presentati, verrà compilata una graduatoria complessiva dei progetti presentati per il
Paese interessato.
Nel caso in cui in una o più Circoscrizioni territoriali le risorse disponibili superino le richieste
finanziarie dei progetti presentati, le risorse residue potranno essere riutilizzate per il finanziamento
di progetti presentati nel Paese e non ammessi a finanziamento in altra Circoscrizione territoriale
di riferimento per carenza di risorse. L’assegnazione delle risorse residue avverrà in base alla
posizione assunta dal/i progetto/i nella graduatoria complessiva del Paese. Nel caso di progetti che
abbiano riportato il medesimo punteggio, sarà data priorità ai progetti presentati nella
Circoscrizione territoriale nella quale maggiore è il numero di italiani residenti in età attiva.
Nel caso in cui i progetti presentati in un Paese e ammessi a finanziamento prevedano un
finanziamento complessivo inferiore a quello disponibile per il Paese, le risorse eccedenti saranno
destinate ad un nuovo successivo Avviso.
L’approvazione della graduatoria verrà disposta con decreto direttoriale che sarà tempestivamente
pubblicato sulla GURI oltre che sul sito internet ufficiale dell’Amministrazione procedente
(www.lavoro.gov.it).
Successivamente – previ gli adempimenti ulteriori del caso (in particolare: presentazione della
documentazione prescritta dalla cd. normativa antimafia, presentazione del DURC ed ogni altro
adempimento obbligatorio, anche di natura fiscale – sarà stipulato atto di concessione di
finanziamento, nel quale saranno per intero regolati diritti ed obblighi del beneficiario del
finanziamento.
All’atto della stipula della concessione, il promotore dovrà esibire obbligatoriamente il contratto di
locazione o l’atto che attesti formale detenzione della sede operativa nel Paese extra UE in cui sarà
realizzata l’attività progettuale.
In ogni caso, tutte le attività di realizzazione e conduzione del progetto dovranno svolgersi nel
rispetto della normativa fiscale e contributiva italiana, nonché, per quanto di competenza, nel
rispetto della normativa fiscale e contributiva del Paese ove avrà luogo l’intervento.
La non accettazione da parte del proponente delle condizioni stabilite nel detto atto di concessione
di finanziamento comporterà l’immediata revoca del finanziamento stesso.
L’erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:
– il 30%, quale prima anticipazione, successivamente all’avvio delle attività, da documentare
mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
– il 50%, quale seconda anticipazione, sulla base di dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, dal soggetto beneficiario attestante l’avvenuta spesa di almeno il 50% della prima
anticipazione e a seguito della trasmissione al MLPS – DG POF e all’ISFOL dei dati di
monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione inseriti in una scheda di rilevazione che
l’ISFOL provvederà a fornire agli enti proponenti;
– la quota residua, a titolo di saldo, sino a concorrenza del 20% dell’importo massimo del
finanziamento, a seguito della verifica amministrativo-contabile che sarà condotta da un
professionista locale reperito dal Consolato o dall’Ambasciata, verifica che verrà trasmessa al
MLPS per la successiva vidimazione ed approvazione, e previa presentazione al succitato
Ministero del rendiconto finale di progetto, nonché a seguito della trasmissione allo stesso
Ministero e all’ISFOL dei dati di monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione inseriti
in una scheda di rilevazione che l’ISFOL provvederà a fornire agli enti proponenti.
Entrambe le anticipazioni di cui sopra, dovranno essere garantite da apposita polizza fidejussoria
bancaria o assicurativa (a prima richiesta, senza beneficio di preventiva escussione e con espressa
rinuncia alle decadenze di cui all’art. 1955 e segg. cod. civ.) o da fidejussione rilasciata da
intermediari finanziari, compresi nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993
autorizzati al ramo cauzioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da rendersi con
sottoscrizione autenticata.
Ogni altro aspetto negoziale sarà regolato – per quanto non disciplinato da leggi o regolamenti o da
disposizioni del presente avviso – nell’atto di concessione di finanziamento sopra citato.

12. MONITORAGGIO E VERIFICHE
Il monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento è affidato all’ISFOL che vi provvede
nell’ambito del Progetto di assistenza tecnica al MLPS – DG POF per la Formazione dei
lavoratori italiani nei Paesi extra UE.
Il MAE effettua le verifiche in itinere sullo svolgimento in loco delle attività formative previste dai
progetti finanziati per il tramite degli Uffici Consolari competenti per territorio o, in mancanza, per
il tramite delle Ambasciate negli Stati di riferimento. Il MAE informa i Comites sulle date previste
per le verifiche in loco. Rappresentanti delle collettività di italiani all’estero potranno accompagnare
nelle visite i rappresentanti del MAE.

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’
I soggetti finanziati, nel caso di rilascio di attestazione di qualifica professionale, devono attenersi
alla normativa sulla trasparenza e sulla certificazione formativa, in conformità con quanto disposto
dal Decreto del MLPS del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile
1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi degli stessi a questo effetto saranno precisati nell’Atto di concessione del contributo
predisposto dal MLPS.

Elenco allegati:
· Allegato 1 – Schede Paese
· Allegato 2 – Richiesta di ammissione a finanziamento
· Allegato 3 – Formulario di presentazione dei progetti
· Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
· Allegato 4 bis – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per partner Paese extra UE)
Roma, 30/07/2007

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Vera Marincioni
(FIRMATO)

www.lavoro.gov.it

 

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EmiNews 2007

 

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