3639 SPI-CGIL: La 14° mensilità di pensione per i residenti all’estero

20070923 10:16:00 redazione-IT

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO SPI-CGIL

Dei 3.066.000 pensionati che il prossimo primo di ottobre riceveranno dall’Inps la somma aggiuntiva prevista dall’accordo sindacati – Governo, nell’importo fissato per il 2007, quasi 131.000 risiedono all’estero. Si tratta di pensionati per i quali l’Inps è in grado di liquidare subito la “quattordicesima” (addirittura in anticipo rispetto alle scadenza previste dalla legge) perché conosce la loro situazione reddituale, determinante per il diritto alla somma aggiuntiva, grazie a dichiarazioni RED rilasciate in precedenza ad esempio per l’integrazione al minimo, i trattamenti di famiglia o altre prestazioni integrative o accessorie dirette alle fasce più basse di pensione.[b][/b]

Questi pensionati ricevono in questi giorni da parte dell’Inps l’avviso della prossima liquidazione della somma. Altri 13.851 pensionati, che non hanno avuto ragione di compilare modelli RED in passato, non essendo titolari finora di alcuna prestazione legata al reddito, o, pur essendolo, non sono in regola coni RED, potrebbero ricevere la stessa somma a febbraio-marzo, quando avranno effettuato la dichiarazione reddituale necessaria. A questi pensionati l’Inps ha inviato una lettera che contiene in allegato un modulo con la traccia per la dichiarazione dei redditi influenti.
In allegato alcune tabelle, con i dati relativi alla distribuzione di questi pensionati per Stato di residenza. Più di un quarto dei potenziali beneficiari della somma aggiuntiva risiedono in Argentina, seguiti a distanza dai residenti in Australia e Canada. Dei residenti in Argentina, la quasi totalità riceverà la somma aggiuntiva d’ufficio, già dal prossimo 1° ottobre, mentre in Canada il numero di coloro che dovranno sottoporsi a verifica reddituale è quasi il 20% del totale (il 7% in Australia): è da ritenere che Argentina l’importo medio delle pensioni sia tale che quasi tutti i pensionati percepiscono altre prestazioni di tipo assistenziale soggette a verifica RED, mentre in Canada e Australia, in presenza di un importo medio relativamente più alto, il numero di coloro che non hanno mai avuto accesso prima d’ora a prestazioni condizionate al reddito è più alto. E’ lo stesso fenomeno che si verifica in maniera più vistosa per i residenti nei Paesi dell’Europa occidentale, dove la percentuale di liquidazioni d’ufficio scende anche al di sotto del 50%.
I dati in tabella riguardano soltanto titolari di pensioni Inps, ma riteniamo che riguardino la quasi totalità dei pensionati residenti all’estero che rientrano nelle condizioni per il diritto alla somma aggiuntiva.
Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni previste dal decreto legge 81/2007, convertito nella legge 127/2007, sotto l’aspetto delle ricadute per i pensionati residenti all’estero. Le indicazioni che seguono sono desunte dal testo di legge, dall’orientamento dei due principali Enti previdenziali italiani, l’Inps e l’Inpdap, emerse nel corso di incontri con le Organizzazioni sindacali dei pensionati, gli Istituti di patronato e i CAAF e dalle indicazioni che i Ministeri del lavoro e dell’economia hanno fornito per le vie brevi su richiesta degli stessi Istituti.
Ulteriori specificazioni sono contenute nella prossima circolare complessiva del patronato INCA CGIL che invieremo alle nostre strutture non appena disponibile, cioè dopo che saranno state pubblicate le circolari applicative dei principali Istituti previdenziali interessati, attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti; attualmente è disponibile sull’argomento solo il messaggio Inps n. 22.211 dell’11 settembre 2007.
Vi informiamo infine che il decreto ministeriale previsto, “ove necessario”, nell’art. 5, comma 7, del testo di legge, non verrà emanato (si è ritenuto sufficiente il testo di legge integrato dalle circolari degli Istituti) mentre rimane valido il termine del 31 dicembre 2008 per “la verifica dell’attuazione delle predette disposizioni”, prescritta al Governo, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, nello stesso articolo di legge.
Le condizioni per il diritto
La prima condizione è quella di essere titolari di almeno una pensione, o quota di pensione, a carico di Ente pubblico di previdenza obbligatoria italiano. Può trattarsi di pensioni da lavoro di qualsiasi tipo: vecchiaia, anzianità, superstiti, pensione d’inabilità, assegno d’invalidità, pensione supplementare. Non sono contemplati invece trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti – che, del resto, sono vincolati alla condizione della residenza in Italia.
Per quanto riguarda l’aspetto “pubblico” e “obbligatorio”, con questa espressione vengono esclusi coloro che sono titolari esclusivamente di pensioni a carico dell’Istituto giornalisti o di casse professionali (ingegneri, architetti, medici, ragionieri ecc.) che sono di diritto privato, o a carico della gestione lavori di cura (ex casalinghe) che sono ed erano ad iscrizione facoltativa.
Per quanto riguarda l’aspetto nazionale, è da tener presente che la legge non fa questione di cittadinanza né residenza, ma soltanto di titolarità di almeno una pensione o quota di pensione a carico del sistema previdenziale italiano. In questo senso hanno diritto alla somma aggiuntiva, ad esempio, cittadini sloveni o croati che, trovandosi in Istria o Dalmazia negli anni della seconda guerra mondiale, hanno avuto il riconoscimento del servizio militare svolto sotto la giurisdizione italiana ai fini della liquidazione di un pro-rata italiano; mentre, al contrario, non è nell’ambito di applicazione della legge un cittadino italiano, residente in Italia, che per qualsiasi ragione sia titolare esclusivamente di una o più pensioni erogate da Istituti previdenziali esteri.
La seconda condizione è quella di avere compiuto il 64° anno di età, uomini e donne: poiché la somma aggiuntiva è rivolta a contrastare la perdita di valore che le pensioni subiscono a causa della normativa previdenziale italiana, è evidente che essa va destinata alle persone più anziane, per le quali è presumibile che il pagamento della pensione sia in corso da diversi anni. Inoltre, l’attribuzione della somma aggiuntiva ad età inferiori a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia avrebbe potuto costituire un elemento di turbativa del confronto in atto sulle pensioni di anzianità, teso a disincentivare il ricorso al pensionamento anticipato. La fissazione dell’età a 64 anni anziché a 65, come proponeva il Governo, è stata determinata dalla necessità di non creare precedenti circa il possibile innalzamento dell’età pensionabile a 65 anni anche per le donne, ipotesi questa che era stata affacciata da più parti durante il confronto di luglio.
La terza condizione è di non possedere un reddito di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo di pensione vigente nello stesso anno. Per il 2007, 436,14 X 1,5 X 13 = 8.504,73 euro. Si tratta di un limite ancora troppo basso: pensionati che si trovano fra i 700 e i 1.200 euro al mese, ad esempio, non sono potuti essere considerati fra i destinatari di questo primo miglioramento, pur trovandosi nelle fasce a basso reddito che più hanno subito perdita di potere d’acquisto. La ragione sta nello stanziamento limitato che è stato messo a disposizione dal Governo per il 2007: 900 milioni di euro, destinati a diventare 1.300 dall’anno prossimo (infatti la somma aggiuntiva aumenterà).
La misura della somma aggiuntiva
Finché il limite di reddito non viene superato, la somma aggiuntiva spetta sempre in misura intera: questa misura, però, è variabile in funzione del numero di anni e del tipo di contribuzione versata, se per lavoro autonomo o lavoro dipendente. Se il limite di reddito viene superato, la somma aggiuntiva spetta in misura parziale, fino a concorrenza di un secondo limite, costituito dallo stesso limite incrementato dell’importo teorico massimo della somma spettante in base all’anzianità contributiva, come si ricava dalle tabelle seguenti:

[b]VEDI ALLEGATO[/b]
[url]http://www.emigrazione-notizie.org/public/upload/downloads/pensioni_estero_09_2007.xls[/url]

L’anzianità contributiva utile
Per la verifica del requisito di anzianità contributiva si prendono in considerazione i contributi di qualsiasi genere: obbligatori, volontari, figurativi, ricongiunti, da riscatto, derivanti da maggiorazioni convenzionali dell’anzianità contributiva, relativi a periodi di lavoro successivi alla decorrenza (purché siano stati già utilizzati per la liquidazione di supplementi). Ad esempio, la contribuzione figurativa per servizio militare – che in alcuni casi costituisce l’unica base contributiva del pro-rata italiano in pensioni liquidate in regime internazionale – è sufficiente a far conseguire il diritto alla somma aggiuntiva.
Inoltre, dove vi sia differenza tra l’anzianità contributiva valida per il diritto a pensione e quella utilizzata per il calcolo di essa (può accadere per contrazione di periodi di versamenti volontari in classi inferiori a quella assegnata, di giornate di donne e fanciulli nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di lavoro a svolto a tempo parziale o, al contrario, in presenza di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione nel caso di pensioni d’anzianità), l’orientamento degli Enti previdenziali è di considerare quella di maggior favore per il pensionato.
E’ utile tutta l’anzianità contributiva che ha concorso alla liquidazione della pensione italiana diretta o della quota italiana di pensione diretta: in caso di più pensioni, si fa la somma dell’anzianità contributiva di tutte le pensioni e quote di pensioni dirette.
L’anzianità contributiva dei trattamenti ai superstiti viene presa in considerazione soltanto se il titolare non ha altre pensioni dirette. In questo caso, l’anzianità contributiva che ha concorso alla liquidazione della pensione o delle pensioni originarie viene considerata solo in parte, corrispondente all’aliquota di reversibilità vigente al momento dell’applicazione del beneficio. Ad esempio: una vedova con una pensione di reversibilità integrata al minimo, derivante da 20 anni di contribuzione da lavoro dipendente del marito, ha diritto a 262 euro nel 2007 perché può far valere 20 X 60% = 12 anni di contributi, cosa che la colloca nella fascia più bassa.
L’anzianità contributiva della pensione estera o della quota di pensione a carico di Ente estero non viene presa in considerazione. La somma aggiuntiva è stata istituita come misura per contrastare la perdita di potere d’acquisto che le pensioni hanno subito a causa della normativa previdenziale italiana e quindi non interviene su pensioni a carico di Enti di Paesi esteri, la cui normativa previdenziale può non aver comportato lo stesso genere di problemi. In quest’ottica, l’esclusione dell’anzianità contributiva maturata all’estero non lede alcun diritto previdenziale né i criteri ricavabili da numerose sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee circa la parità di trattamento dei membri della UE con riguardo al rapporto contribuzione-pensione, dal momento che il beneficio in questione non si configura come una prestazione di sicurezza sociale. Essa è meglio inquadrabile, invece, tra quelle prestazioni miste, a carattere non contributivo, di cui il Regolamento UE n. 1.408 del 1971 condizione l’esportabilità in ambito comunitario all’inclusione o meno nell’elenco di cui all’allegato 2 bis allo stesso regolamento.
E’ vero che si tratta di lavoro prestato comunque dal pensionato: ma la sua valutazione, ai fini di questo particolare genere di beneficio, può rientrare nella piena discrezionalità del legislatore, che del resto ha escluso anche prestazioni a carico di Enti o gestioni previdenziali di diritto privato, ancorché di carattere obbligatorio, quali l’Inpgi o le casse previdenziali dei professionisti: l’anzianità contributiva pertinente a pro rata a carico di tali gestioni viene espunta anche in caso di liquidazione in regime di totalizzazione nazionale.
Per determinare la misura della somma aggiuntiva, l’anzianità contributiva personale deve essere confrontata con le fasce riportate in tabella: quelle per i lavoratori autonomi se la pensione è a carico di una delle forme pensionistiche italiane da lavoro autonomo gestite dall’Inps (cioè quando la pensione riporti una delle sigle seguenti: VR, IR, SR, VOART, IOART, SOART, VOCOM, IOCOM, SOCOM, eventualmente seguite da una S se si tratta di pensione in regime internazionale, o VOAUT, IOAUT e SOAUT) e quelle per i lavoratori dipendenti in tutti gli altri casi. Nel caso in cui le pensioni italiane, o quote, siano più di una, per decidere quali fasce utilizzare si fa riferimento alla sigla della pensione principale: in questo senso per principale si intende quella con maggiore anzianità contributiva e non quella di maggior importo.
Gli adempimenti e il modello per la dichiarazione reddituale
Il diritto alla somma aggiuntiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano verificate: non è richiesta alcuna domanda, per perfezionarlo. Se manca qualche informazione sulla sussistenza delle condizioni (di fatto solo quella relativa al reddito diverso dalle pensioni, che sono conosciute dal Casellario centrale pensionati), l’Ente previdenziale competente la richiederà e, al momento in cui avrà ricevuto le necessarie dichiarazioni, liquiderà la somma aggiuntiva con tutti gli arretrati fino alla data di entrata in vigore della legge o del compimento del 64° anno di età (e comunque entro il limite di prescrizione).
Le modalità per la dichiarazione reddituale dei residenti all’estero sono le stesse seguite per la dichiarazione RED: gli interessati potranno rivolgersi ai Consolati italiani o agli Istituti di patronato presenti nel loro territorio, utilizzando la traccia per la dichiarazione dei redditi che riceveranno assieme alla comunicazione dell’Inps.
Per il diritto alla somma aggiuntiva sono influenti i redditi di qualsiasi genere, compresi i redditi conseguiti all’estero e quelli non soggetti a Irpef perché esenti da imposta o soggetti a imposte diverse dall’Irpef.
Non sono influenti, invece:
– il reddito della casa di abitazione e sue pertinenze;
– tutti i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti);
– trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia);
– l’importo aggiuntivo di 154, 94 euro per le pensioni al minimo (art. 70, comma 10, L 388/2000);
– le pensioni di guerra (art. 77, L 915/78);
– gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla L 210/1992 (nota del Ministero del tesoro n. 55.963 del 10/7/2000);
– altri trattamenti di tipo assistenziale riservati ai residenti in Italia.
La dichiarazione reddituale dell’Inps
Per l’utilizzo della modulistica dell’Inps è necessario prestare attenzione a tre aspetti:
1. il testo della lettera diretta ai pensionati residenti all’estero, come di quella diretta ai residenti in Italia, non contenevano alcun cenno alla possibilità di rivolgersi per assistenza agli Istituti di patronato o ai Consolati, ma soltanto ai CAF e agli “altri soggetti abilitati”. Poiché patronati e Consolati sono gli unici a poter gestire all’estero la dichiarazione dei redditi a fini previdenziali, in seguito a segnalazione dell’Inca e degli altri patronati sindacali, l’Inps ha interrotto la spedizione delle lettere all’estero, quando ne erano partite già 30.000, e ha corretto il testo delle rimanenti. Non siamo in grado di sapere quali riceveranno la lettera corretta e quali no, quindi è necessario invitare tutti a recarsi presso le sedi di patronato all’estero per un controllo, anche perché il numero verde telefonico segnalato nella lettera Inps è raggiungibile solo da chiamate provenienti dal territorio italiano;
2. il modulo di dichiarazione predisposto dall’Inps e spedito a 13.851 pensionati all’estero contiene l’avvertenza: “Qualora i redditi del 2007 siano superiori a euro 8.504,73 Lei non è tenuto a fornire alcuna dichiarazione”. Si tratta di un errore, perché il diritto alla somma aggiuntiva spetta, sia pure in misura parziale, anche a chi supera il limite, con o senza il concorso di reddito extra-pensione. Un esempio per maggior chiarezza: chi ha 5 anni di contributi e 8.600 euro di pensione ha diritto alla somma aggiuntiva nella misura di 166,73 euro nel ,73 + 262 = 8.766,73 – 8.600 = 166,73), così come chi ha una pensione di importo pari a 6.500 euro annui e reddito di diversa natura per un importo pari a 2.100 euro annui (8.504,73 + 262 = 8.766,73 – 6.500 – 2.100 = 166,73). Il testo è stato scritto, e la lettera è stata inviata, prima che una riunione di coordinamento Inps, Inpdap e Ministeri vigilanti chiarisse l’interpretazione della legge. Di conseguenza, i pensionati il cui reddito è compreso fra il limite di legge e lo stesso limite incrementato dell’importo teorico massimo della somma spettante in base all’anzianità contributiva compileranno e consegneranno il modello, senza tener conto dell’avvertenza dell’Inps. Per la stessa ragione, correggeranno il testo della dichiarazione “Dichiaro che nell’anno 2007 ho redditi inferiori a 8.504,73…” con il seguente: “Dichiaro che nell’anno 2007 presumibilmente non conseguirò redditi superiori alla somma di 8.504,73 euro e della somma aggiuntiva che mi spetta in base alla mia anzianità contributiva…”. Questa è un’altra importante ragione per pubblicizzare il ruolo del Patronato all’estero e invitare a recarvisi non solo tutti i pensionati che riceveranno le lettere dell’Inps, ma anche quelli che non l’hanno ricevuta e ritengano di essere nelle condizioni per il diritto alla somma aggiuntiva. Infatti, è molto probabile che anche le procedure di estrazione delle posizioni pensionistiche dal database Inps abbiano seguito l’interpretazione erronea e che quindi pensionati che si trovano al di sopra del limite di reddito ma che potrebbero avere diritto alla somma aggiuntiva in misura parziale non abbiano ricevuto né riceveranno alcuna comunicazione da parte dell’Inps e perciò dovranno attivarsi in proprio;
3. Nella forma in cui l’ha predisposto l’Inps, il modulo risponde a due esigenze diverse: la dichiarazione di responsabilità di rientrare nei limiti di reddito fissati nel 2007 e la dichiarazione analitica dei redditi conseguiti nel corso del 2006. Bisogna porre attenzione al fatto che, per la dichiarazione di responsabilità, è necessario tenere conto del reddito complessivo, compreso quindi l’importo della o delle pensioni o quote (siano quelle italiane siano quelle estere) mentre, nel dichiarare analiticamente i redditi conseguiti nel 2006, vanno omesse le pensioni o le quote di pensione italiane perché di esse l’Inps tiene conto automaticamente, attingendone i dati necessari dal Casellario centrale pensionati.
La dichiarazione reddituale dell’Inpdap
Per i titolari di pensione Inpdap residenti all’estero, la procedura prevede solo la compilazione della dichiarazione analitica dei redditi per il solo 2007, in via presuntiva. La dichiarazione va restituita alla sede competente dell’Inpdap, eventualmente tramite Patronato. Se la dichiarazione viene restituita entro il 30 settembre 2007, l’Inpdap sarà in grado di liquidare la somma aggiuntiva con la rata di novembre. In caso contrario, la liquidazione avverrà con la prima rata utile di pensione. Possono presentare la dichiarazione reddituale anche i pensionati che ritengano di avere diritto alla somma aggiuntiva ma che non hanno ricevuto la comunicazione dell’Ente.

http://www.emigrazione-notizie.org/public/upload/downloads/pensioni_estero_09_2007.xls

 

3639-spi-cgil-la-14-mensilita-di-pensione-per-i-residenti-allestero

4396

EmiNews 2007

 

Views: 21

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.