3859 IL TESTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E RAI INTERNATIONAL

20071107 19:57:00 redazione-IT

Firmata lo scorso 26 luglio e divenuta esecutiva dopo il decreto del 3 agosto, la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio e la Rai ha fissato il tracciato su cui dovrà muoversi la direzione di Rai International, canale non solo tradizionalmente dedicato agli italiani all’estero ma anche aperto ad una programmazione rivolta agli amanti dell’Italia, della sua cultura, del suo stile di vita. Di seguito pubblichiamo il testo integrale della Convenzione per utile documentazione.

"Premesso che in relazione all’evoluzione dello scenario audiovisivo europeo ed internazionale, alla crescente attenzione sulle tematiche inerenti la comunicazione quale strumento di integrazione e di partecipazione al servizio dei cittadini, la Rai, Radiotelevisione italiana Spa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’Editoria hanno attivato un nuovo rapporto convenzionale destinato a disciplinare la complessiva programmazione radiofonica e televisiva destinata all’estero oggetto dell’offerta di Rai International, sostanzialmente innovata sia nella qualità che nella differenziazione degli strumenti trasmissivi con l’aggiunta di nuovi ulteriori servizi diffusi anche per tutto l’arco delle 24 ore.
Premesso che nel contesto indicato, la nuova offerta intende connotarsi per la centralità dell’impegno assunto dalla Rai a predisporre programmi radiofonici e televisivi per la diffusione della lingura e della cultura italiana nel mondo in modo da rappresentare la complessiva realtà del Paese, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza;
considerato che la Presidenza del Consiglio ai sensi degli articoli 19, primo comma lettera b) e 20, terzo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per la predisposizione di programma radiofonici e televisivi per la diffusione della lingua e cultura italiane nel mondo attraverso convenzioni pluriennali, le cui condizioni e modalità delle prestazioni erano rinegoziate ogni triennio ai sensi dell’art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994; all’esito dell’attuale negoziazione, le condizioni e modalità delle prestazioni sono state individuate e con la prèsente disciplinate a decorrere dakl 1 gennaio 2007 per il triennio successivo (2007/2009) e saranno comunque rinegoziate per i successivi trienni;
considerato che ai sensi dell’art. 45 del Testo Unico della radiotelevisione emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 iI Ministero delle Comunicazioni e la Rai hanno rinnovato il contratto nazionale di servizio relativamente al triennio 2007/2009 avente ad oggetto l’attività che la società concessionaria svolge ai fini dell’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo;
visto l’art. 49 comma l del Testo Unico che prevede che la concessione del servizio pubblico generale radio televisivo è affidata alla Rai Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2016;
considerato che la RAI, ai sensi della predetta normativa, ed in particolare del Testo Unico e del contratto di servizio, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua e della cultura italiane;
vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 14.2.2006 n. 23293 con la quale si informa la RAI di aver preso atto del "Piano di produzione per l’anno 2007” relativo alla Convenzione per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici a destinati a stazioni estere (detta Rai International) con la riserva di modificare in corso di attuazione della Convenzione i contenuti informativi e culturali del suddetto Piano all’esito della conclusione dei lavori della Commissione tecnica congiunta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI – Radiotelevisione italiana;
considerato il comune interesse alla definizione di una convenzione che nel quadro dell’evoluzione dello scenario di riferimento e del contesto tecnico-editoriale e normativo rifletta la visione condivisa sulle tematiche della promozione e valorizzazione del sistema Paese nella sua complessità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI intendono disciplinare un assetto di principi, condizioni e modalità di offerta televisiva, radiofonica e multimediale che implichino il superamento di una visione di “fornitura basata su parametri quantitativi" a favore della focalizzazione sui criteri della qualità della programmazione e della più ampia diffusione e dell’utilizzo degli strumenti della multimedialità
considerato che sono rispettate le finalità previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 ed il corrispettivo è stato adeguato tenendo conto delle innovazioni sotto il profilo trasmissivo e della qualità dei servizi, diffusi anche per tutto l’arco delle 24 ore, attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
considerato che è stata raggiunta una ottimizzazione del segnale di trasmissione mediante tecnologie distributive evolute come quella digitale e quella di internet;
considerato l’interesse delle parti a favorire l’estensione della fruizione dell’offerta originale su tutte le aree geografiche di destinazione come individuate nello schema annuale del palinsesto di cui al successivo art. l comma 5, ed in particolare con riferimento alla diffusione in Italia o in Europa;
La Presidenza del Consiglio, nella persona di Paolo Peluffo Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, e la Rai, nella persona del Presidente Claudio Petruccioli e del Direttore Generale Claudio Cappon, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
Oggetto e finalità della convenzione
1. La convenzione ha ad oggetto l’offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, nonché i servizi tecnologici di cui Rai abbia la disponibilità per la produzione, o per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della Rai per l’estero, diffusa anche per tutto l’arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio del Ministri in termini di arricchimento nei contenuti o nelle modalità di fruizione dell’offerta dedicata alla esportazione del sistema paese all’estero. L’offerta televisiva radiofonica e multimediale nonché i servizi tecnologici sopra indicati costituiscono oggetto di autonoma e insindacabile individuazione da parte della RAI, relativamente a composizione editoriale dei palinsesti, ambito territoriale di riferimento. mezzi tecnici di distribuzione, come configurati nello schema annuale di palinsesto di cui al successivo comma 5 ed eventuali successive modifiche ed adattamenti comunicati dalla Rai con i rapporti periodici e le informative di cui ai successivi artt, 3, comma. 4 e 4, comma 3.
In coerenza con il carattere innovativo della convenzione, Rai si riserva,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria – di valutare anche sulla base di specifiche analisi e studi di settore, una diversa denominazione della complessiva offerta destinata all’estero, nel transitorio della Rai International.
2. In particolare, la Rai intende promuovere la valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane e garantire un adeguato livello di informazione per le comunità italiane all’estero.
3. La Rai si impegna a ridefinire il target di riferimento della propria offerta internazionale in termini di comunità italiane residenti all’estero, italiani temporaneamente all’estero per motivi dì lavoro o personali e cittadini stranieri di origine italiana; a questi vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all’Italia ed al suo sistema di valori, culture, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creatività e prodotti.
4. Per rispondere all’evoluzione in atto nel contesto dì riferimento, la Rai si impegna a:
a) assicurare un’adeguata offerta informativa di intrattenimento e culturale con riferimento al target sopra individuato per contributo a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all’estero, le persone di origine italiana e l’Italia, anche attraverso logiche di reciprocità tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all’estero,
b) consentire ai cittadini italiani residenti all’estero un adeguato accesso all’informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento)
c) realizzare nuove ed originali offerte per l’estero rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l’Italia in termini di valori, culture, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;
d) affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema Italia all’estero;
e) informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali
f) verificare le potenzialità di arricchimento dell’offerta e la diffusione nell’area del Mediterraneo e dei Balcani secondo quanto previsto dal precedente comma 1.
5. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di dicembre di ogni anno, lo schema di massima del palinsesto dell’offerta televisiva e radiofonica di cui ai successivi artt 3 e 4.•
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concede alla RAI a titolo gratuito la licenza non esclusiva per l’utilizzazione e lo sfruttamento nelle sedi oggetto della presente convenzione ivi compresa quella multimediale su qualsiasi piattaforma e senza limitazione di spazio e/o territorio, della library nella propria disponibilità inerente contenuti di natura istituzionale riconducibili ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale e di pubblica utilità, formazione e promozione culturale, in un’ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all’estero ed in linea con le finalità esplicitate nei precedenti commi 2 e 3.
Articolo 2
Qualità dell’offerta e monitoraggio
La Rai riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualità dell’offerta televisiva, radiofonica e multimediale destinata all’estero si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito nell’ambito di applicazione della presente convenzione.
2. La Rai si impegna ad improntare la programmazione televisiva per l’estero ai seguenti criteri:
a) assicurare una gamma di programmi equilibrati e vari in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società o garantire il pluralismo;
b) rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose;
c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale;
e) rispettare la dignità della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio della programmazione per l’estero, la Rai si impegna a sviluppare un sistema che – anche impiegando strumenti ed indicatori derivanti da analisi e ricerche già presenti ( quali in particolare le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi televisivi per l’estero) possa consentire di effettuare adeguata valutazione in merito ai seguenti aspetti:
qualità della programmazione intesa come valore "pubblico" in grado di rendere percepibile agli utenti del servizio l’offerta nel suo complesso, la programmazione per generi e contenuti di produzione e/o d’acquisto mirati rispetto al target di riferimento;
qualità tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso anche attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale sul rispetto degli standard tecnici, nonché sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti.
4. Tale monitoraggio sarà svolto da Rai con cadenza trimestrale e le relative risultanze saranno trasmesse entro i tre mesi successici alla Commissione
di monitoraggio di cui al seguente art. 6, per le valutazioni di competenza da segnalare al Comitato di cui all’art. 7, comma 5, e per l’adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell’offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della presente convenzione.
Articolo 3
L’offerta televisiva
1. Alla luce delle premesse di cui ai precedenti articoli, la RA1 si impegna a definire la nuova offerta televisiva per l’estero secondo logiche di flessibilità editoriale ed aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi, nonché dei differenti pubblici di riferimento e le opportunità di sviluppo dell’offerta possibili in base alle differenti realtà economiche dei mercati internazionali.
2. la Rai si impegna a sviluppare una offerta televisiva internazionale che preveda, accanto al canale generalista dovunque possibile e nel tempo più breve possibile, un canale “all news”, avvalendosi per questo canale prevalentemente di Rai news 24 e dell’apporto di Euronews. Ulteriori offerte potranno essere realizzate utilizzando contenuti di archivio, programma tratti dalle reti e testate Rai e programmi originali di produzione e/o acquisto, privilegiando oin particolare sport e news. La rai si impegna altresì a un immediato potenziamento della promozione di Rai International ovunque si realizzino nuove iniziative du distribuzione.
3. La RAI, ferme restando le opportunità di differenziazione dell’offerta di cui al comma 3, si impegna a valorizzare nell’ambito della programmazione annuale dell’attuale Rai International i seguenti generi:
a) Informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinari programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici, informazione religiosa.
b) Approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualità; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana ed ai temi del benessere e della salute;
c) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni prevalentemente incentrato sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale; trasmissioni e spazi televisivi dedicati alla attività di associazioni della società civile; comunicati che offrono servizi di pubblica utilità e campagne di comunicazione istituzionale; celebrazioni liturgiche;
d) turismo e qualità del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per età, per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero, valorizzazione delle produzioni tipiche locali, incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con riferimento alla rappresentazione dell’Italia nel mondo, valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale.
e) Promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissione e documentari a contenuto letterario e scientifico;
f) spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica sia classica che leggera;
g) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, ribriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestrei relative agli sport dilettantistici e minori;
h) Minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;
i) promozione dell’audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi ecc) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari di produzione italiana o europea; trasmissione, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche, italiana ed europee, dell’audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici;
j) insegnamento della lingua italiana: programma mirati alla conoscenza e valorizzazione della lingua italiana, attraverso contributi editoriali in termini di formazione e divulgazione del patrimonio linguistico, anche mediante modalità didattiche interattive.
4. Il monitoraggio, di cui al precedente art. 2 si esplica anche attraverso una dettagliata informativa della programmazione trasmessa da Rai International, raggruppata secondo i generi indicati al precedente comma 3, nonché attraverso un rapporto sulla dimensione quantitativa degli utenti finali, rispetto ai diversi territori, un rapporto sulla produzione ad hoc per l’estero, specificando le percentuali per genere, per territori e specificando inoltre mezzi tecnici e modalità di distribuzione all’utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari Rai trasmessi nei palinsesti per l’estero, con le percentuali per genere, per territori e con l’indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione.
Sulla base delle evidenze del monitoraggio di cui al precedente art. 2 , Rai attiverà specifiche iniziative di promozione dell’offerta finalizzate a valorizzare la programmazione di Rai International, rispetto al target di riferimento nei diversi territori. In particolare, Rai adotterà le opportune azioni integrative sotto il profilo della comunicazione con l’obiettivo di incrementare quantitativamente i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi da monitoraggio ed ai parametri attesi.
Articolo 4
L’offerta radiofonica
1. Alla luce delle premesse di cui ai precedenti articoli, la Rai si impegna a definire la nuova offerta radiofonica per l’estero secondo logiche di flessibilità editoriale ed aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi, nonché dei diversi pubblici di riferimento e le opportunità di sviluppo dell’offerta possibili in base alle differenti realtà economiche dei mercati internazionali.
2. In particolare, la RAI si impegna a realizzare e diffondere un’offerta radiofonica che contempli i seguenti generi di programmazione:
informazione: giornali radio, anche sportivi e tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale; informazione religiosa;
b) approfondimento: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive.
c) Cultura: programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio; trasmissioni dedicate alla musica classica, alle riprese dal vivo o differite di eventi musicali, al mondo della musica nazionale o popolare;
d) Società: programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani e realizzati in formati innovativi capaci di rappresentare la vita comunitaria del territorio, e di ampliare il dibattito sull’evoluzione civile del Paese.
e) Servizio: rubriche e servizi sull’attività degli organi istituzionali; programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili ecc.); programmazione per non vedenti.
f) Insegnamento della lingua italiana: programmi mirati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua italiana, attraverso contributi editoriali in termini di formazione e divulgazione del patrimonio linguistico, nonché mediante modalità didattiche interattive.
3. la rai è tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per ciascun semestre entro i successivi tre mesi una dettagliata informatica della programmazione radiofonica per l’estero raggruppata secondo i generi indicati al comma 2 e dei relativi mezzi tecnici di distribuzione.
4. La Rai si impegna a valutare lo sviluppo della rete di distribuzione e diffusione neui vari territori del canale radiofonico internazionale.
Articolo 5
Ampliamento e diffusione dell’offerta televisiva e radiofonica
La Rai si impegna ad adottare ogni opportuno strumento finalizzato a favorire la fruizione della propria offerta per l’estero anche da parte del pubblico straniero. in tale quadro la Rai si impegna, più in particolare, a verificare:
gli ambiti di ampliamento e/o diversificazione della programmazione televisiva e radiofonica dell’attuale Rai International per singole aree geografiche con interesse specifico per quanto riguarda l’offerta radiofonica ed in prospettiva per quella televisiva per l’area del mediterraneo e dei Balcani;
l’adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o comunque di sottotitoli o doppiaggio per rendere comprensibile l’offerta televisiva e radiofonica, almeno in parte, anche a chi non conosce l’italiano.
La rai si impegna ad assicurare attraverso le piattaforme digitali e satellitari nella disponibilità della Rai l’estensione dell’ambito territoriale di diffusione dell’attuale Rai International comprendendo l’Europa o per l’Italia, compatibilmente con la disponibilità dei diritti dei programmi, garantendo comunque un’adeguata programmazione complessiva. In tale contesto, la rai si impegna ad assicurare la trasmissione via internet delle produzioni originali radiofoniche e televisive per l’estero di cui abbia la disponibilità dei diritti.
Articolo 6
Commissione di monitoraggio
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria si impegna ad istituire un’apposita Commissione permanente di monitoraggio presieduta dal Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e composta da 8 membri, di cui 3 rappresentanti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 1 rappresentante indicato dal Ministero degli Affari Esteri e 4 rappresentanti della RAI, con l’obiettivo di procedere anche alla luce dell’evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonché di valutare/verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione, con riguardo specifico al monitoraggio di cui agli artt. 2 e 3 comma4.
Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione, la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
La Commissione potrà avvalersi del Comitato Scientifico di cui all’art. 3 del Contratto di Servizio 2007-2009 per tutte le attività attinenti la definizione, l’organizzazione e l’implementazione del sistema di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione per l’estero, con l’obiettivo di sfruttare tutte le potenziali sinergie di carattere operativo.
Articolo 7
Corrispettivo
l. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria corrisponderà alla RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, per le prestazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 come individuate nello schema di palinsesto di cui all’art.1 comma 5 ed eventuali successive modifiche ed adattamenti comunicati dalla RAI con i rapporti e le informative di cui ai precedenti artt. 3, comma 4 e 4 comma 3 – un corrispettivo annuo definito nella misura di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) compresa l’Iva di legge. Solo per l’anno 2007 il corrispettivo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) inclusa l’Iva di legge tenuto conto della graduale realizzazione delle prestazioni innovative oggetto della presente convenzione.
2. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri confermerà alla Rai le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l’anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull’apposito capitolo di spesa.
3. Il suddetto corrispettivo si intenderà comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi in esse comprese le erogazioni dei diritti d’autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l’utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali ecc.
Il corrispettivo comprende inoltre la progressiva realizzazione di programmi e notiziari radiofonici e televisivi doppiati, sottotitolati, tradotti in simultanea e/o differita, volti ad arricchire e personalizzare la programmazione per l’estero destinata anche a pubblici non di lingua italiana, anche con riferimento all’area del Mediterraneo e del Balcani.
4. La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun esercizio finanziario, una fattura posticipata, firmata dai propri rappresentanti.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all’attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative alla informazione e all’editoria o, in sua vece, dal capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell’economia e delle finanze, alle cui riunioni
Potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e di tutti organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attività previste in convenzione. Tale Comitato valuterà, tra l’altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l’estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi in coerenza con le linee guida della presente convenzione.
6. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti un deposito cauzionale di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) in numerario o in titoli di Stato equiparati al loro valore nominale.
7. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.
8. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.
9. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.
Articolo 8
Arbitrato
Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla rai e infine un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Articolo 9
Inadempimenti
1. In caso di inadempienza della Rai nell’espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verrà applicata la seguente penale, salvo maggior danno:
euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dell’offerta televisiva, radiofonica e multimediale di cui al precedente art. l, comma 5;
2. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la rai da eventuale responsabilità verso terzi.
3. Il pagamento della penalità, suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell’Amministrazione.
4. Trascorso termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell’art. 7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
5. A seguito di continuate inadempienze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo averlo notificato, a suo insindacabile giudizio, disporre l’immediata risoluzione della presente convenzione.
Articolo 10
Durata
l. La presente convenzione decorre dal 1c gennaio 2007 e avrà durata pari a quella prevista dall’art. 49, comma 1 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177.
2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni stabilite nella presente convenzione sono comunque negoziate ogni triennio. La Presidenza del Consiglio e la Rai si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.
4. La presente convenzione che viene approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo".

(aise-Eminotizie)

 

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EmiNews 2007

 

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