4101 L'On. Bucchino scrive al Ministro Damiano per contestare l’operato dell’Inps

20071213 16:10:00 redazione-IT

Continua il contenzioso tra l’On. Bucchino e l’Inps in merito alla mancata erogazione a favore dei pensionati residenti all’estero del cosiddetto importo aggiuntivo di 153 euro erogato dall’Istituto in aggiunta alla tredicesima mensilità pensionistica. Il parlamentare eletto nella Circoscrizione Estero per il Centro e Nord America, chiede che non si continui a negare ai nostri pensionati un diritto che invece spetta loro per legge.

L’On. Bucchino, dopo aver presentato un’interrogazione parlamentare e aver sollecitato l’Inps ad applicare in maniera corretta la legge, ha scritto al Ministro Damiano illustrando i motivi tecnici e normativi per cui l’importo aggiuntivo debba essere concesso anche ai nostri emigrati titolari di pensione italiana i quali hanno chiesto la detassazione alla fonte della loro prestazione e che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.
Infatti l’art. 70, comma 7, della legge n. 388/2000 stabilisce che a decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, il cui importo pensionistico complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che per il 2007 è pari a 5.669,82 euro annui), e’ corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue (153 euro). Tale importo aggiuntivo e’ corrisposto dall’INPS di norma in sede di erogazione della tredicesima mensilità. Viene inoltre previsto un limite reddituale individuale non superiore a una volta e mezzo il succitato trattamento minimo (pari a 8.504 euro annui per il 2007) e un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo (pari a 17.008 euro annui per il 2007).

Questo beneficio introdotto a partire dal 2001 – sottolinea l’On. Bucchino – non è mai stato concesso ai pensionati italiani residenti all’estero i quali abbiano fatto domanda di detassazione alla fonte della loro pensione. Vale inoltre la pena ricordare che questo beneficio è distinto e compatibile con la somma aggiuntiva cosiddetta “quattordicesima” erogata a partire da quest’anno.
Appare incontrovertibile dalla testuale e precisa lettura della norma – evidenzia Bucchino -che NON ESISTE ALCUNA CAUSA OSTATIVA affinché la prestazione in oggetto non sia erogata anche ai titolari di pensione italiana in convenzione internazionale che abbiano richiesto ed ottenuto la detassazione alla fonte del pro-rata italiano.
La norma alla quale l’Inps fa riferimento per giustificare la restrizione attuata, e cioè l’articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, non è più in vigore in quanto norma temporanea prevista solo per l’anno 2000. A partire dall’anno 2001 l’importo aggiuntivo in questione viene erogato solo ed esclusivamente in virtù di quanto stabilito dal succitato articolo 70 della legge n. 388/2000.
Bucchino, nella lettera inviata al Ministro del Lavoro Damiano, ritiene indifferibile una riconsiderazione dell’Inps in ordine alla esclusione finora attuata per evitare così di continuare a negare un diritto evidentemente spettante per legge e un eventuale contenzioso che si rivelerebbe inutile e dispendioso.

 

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EmiNews 2007

 

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