11693 I PENSIONATI ITALIANI CHE POSSONO CHIEDERE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMU

20150429 20:59:00 guglielmoz

LA MARCA (PD): I PENSIONATI ITALIANI CHE POSSONO CHIEDERE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMU PER L’UNICA CASA POSSEDUTA IN ITALIA SONO QUELLI CHE RICEVONO UNA PENSIONE DA PARTE DI UN ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO. ROMA, 29 APRILE 2015
La scadenza del 15 giugno prevista per il pagamento dell’IMU sulla casa si avvicina e per gli italiani che risiedono all’estero è ormai tempo di avere informazioni precise sui loro doveri fiscali e sulle novità introdotte dall’art. 9/bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80.

I pensionati residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE, che siano proprietari o usufruttuari di un’abitazione in Italia, purché non locata o data in comodato d’uso, a seguito di un emendamento dei parlamentari eletti all’estero del Senato, sono esentati dal pagamento dell’IMU e possono usufruire della riduzione dei due terzi dell’imposta prevista per la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e per la TARI (Tassa sui rifiuti). Poiché finora non è stato emesso un regolamento applicativo da parte del Ministero dell’economia e finanze per poter capire con precisione quali pensionati abbiano diritto all’agevolazione, quale documentazione esibire per usufruirne e se i comuni possano procedere autonomamente all’equiparazione dei residenti all’estero alla prima casa, noi parlamentari del PD estero abbiamo fatto al Governo un’interrogazione che sollecitava appunto tali chiarimenti.
La risposta che il Governo ha dato è basata su questi elementi: i pensionati iscritti all’AIRE che possono chiedere l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’unica casa posseduta in Italia sono quelli che ricevono una pensione (di vecchiaia, di invalidità o come superstiti) da parte di un ente previdenziale straniero; i comuni, a loro volta, perdono con la legge 80 la facoltà di equiparare l’abitazione dei residenti all’estero, anche non pensionati, all’abitazione principale, ma possono in autonomia stabilire un’agevolazione entro i limiti dello 0,3% dell’aliquota base.
In sostanza, i pensionati da un ente straniero possono fare al loro comune di riferimento la domanda di esenzione, attestando il loro status di pensionati e la loro iscrizione all’AIRE, e chiedere anche la prevista riduzione della TASI e della TARI. Per i pensionati iscritti all’AIRE che ricevono la loro pensione dall’INPS non c’è, allo stato, la stessa possibilità. Nello stesso tempo, i comuni (non molti, per la verità) che in passato avevano previsto l’equiparazione dell’abitazione degli emigrati alla prima casa, esente dall’IMU, non potranno farlo per il 2015, ma potranno stabilire una tariffa agevolata. Ogni persona interessata, quindi, dovrà verificare nel suo comune se questa agevolazione è stata deliberata e se è applicabile.
Per quanto ci riguarda come eletti all’estero del Partito Democratico, abbiamo preso atto di questo primo passo compiuto che apre un varco, anche in termini di principio, nella normativa fiscale sulla casa riguardante i cittadini italiani residenti all’estero. Nello stesso tempo, continueremo nel nostro impegno perché il beneficio sia esteso anche ai pensionati iscritti all’AIRE che ricevono una pensione italiana e perché i comuni possano riacquisire la loro piena autonomia impositiva, in modo da poter equiparare l’abitazione degli italiani iscritti all’AIRE alla prima abitazione, disponendo l’esenzione dal tributo.
On. Francesca La Marca

 

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