10619 CITTADINANZA: fondamento del principio costituzionale di uguaglianza

20130510 12:24:00 redazione-IT

[i]di Rino Giuliani[/i]
[b]Lo status di cittadino come tramite dell’attuazione del principio costituzionale di eguaglianza e per l’interazione fra vecchi e nuovi cittadini. [/b]

In questi mesi, il tema della cittadinanza agli immigrati ha continuato a far discutere. Oltre 32 i disegni di legge depositati, numerose le iniziative a favore promosse di sindacati ed associazioni. L’Istituto Fernando Santi ha aderito alla campagna “L’Italia sono anch’io”. Un obiettivo forte, condiviso è quello di riformare la legge 91/92 sulla cittadinanza modificando i tempi attuali per la sua concessione (da 10 a 5 anni di permanenza nel nostro Paese) ma soprattutto estendendo la cittadinanza ai minori stranieri nati in Italia da genitori che sono regolarmente residenti o ai bambini figli di immigrati che regolarmente frequentano la scuola e concludono un ciclo scolastico
Irregolarità e pericolosità in questi anni sono il segno distintivo assegnato agli immigrati da parte di coloro che agitano politicamente la bandiera della discriminazione e del respingimento.

Il presidente del Consiglio Letta, il cui governo, per moltissime ragioni, non è condiviso da molti, può attribuirsi il merito di una novità positiva indiscutibile: l’aver nominato ministra per l’integrazione l’on Kyenge un donna, medico, congolese di nascita.
Ora è il momento di lasciarla fare le cose per le quali è stata nominata e per le quali le sono state attribuite deleghe.
Gli attacchi e le intimidazioni che già sono partite dall’interno del PDL, partito della maggioranza di governo devono cessare e vanno respinte da tutto il governo
Una politica di cambiamento per una nuova cittadinanza e per una stagione di diritti e di doveri civici estesi, passa attraverso una fase di legislazione in grado di guardare con onestà e senza calcolata demagogia al paese reale, alle sue esigenze di interazione fra tutte le sue componenti, fra vecchi cittadini e aspiranti nuovi cittadini.
Va rimossa una normazione che seguita a prescindere dal dato di realtà non meno che dalla osservanza dei principi costituzionali cui doverosamente deve sempre fare riferimento
La normativa attuale sulla cittadinanza deve essere oggetto di profonda revisione. In particolare vanno introdotte norme di maggior favore per lo straniero che aspira a diventare cittadino italiano ed ancor di più per il minore nato in Italia da cittadini stranieri.
Da destra aveva incominciato a dirlo, autocriticamente, Fini e poi Riccardi e poi molti altri. Autorevolmente il presidente della Repubblica Napolitano e Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale.
Negare ad alcune persone la possibilità di divenire cittadini vuol dire negare loro la fruizione del principio di eguaglianza che è alla base dello status di cittadino.
Diversi i modi di acquisizione della cittadinanza , diversi i connessi requisiti: iure sanguinis, iure soli,iure domicili, iure communicatio e iure culturae.
E’ evidente che la persona che non ha il possesso del titolo di cittadino si trova escluso dalla fruizione di diritti e di doveri politici (art 48 e 52 e 54 della Costituzione). Pesa soprattutto la limitata libertà di circolazione e di soggiorno e di stabilità e l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
Il che definisce lo straniero in modo differente dal cittadino dello Stato ed anche del cittadino comunitario.
Tutto ciò malgrado la sentenza n. 120 del 1967 della Corte Costituzionale abbia stabilito che non ci può essere distinzione, sotto il profilo dei diritti fondamentali, tra il cittadino e lo straniero.
La disciplina italiana riferita ai minori nati in Italia è molto più rigida di quella di tutti gli altri paesi europei.
Per i minori nati in Italia, l’art. 4 co. 2 della legge n. 91/1992 richiede il compimento della maggiore età (ma non aver compiuto 19 anni) e la residenza legale senza interruzioni dei genitori per i 18 anni precedenti. Il successivo regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993 ha chiarito la nozione di “residenza legale”specificando che“si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”.
A partire dall’aggettivo “legale” si muovono le interpretazioni restrittive. Si mira a collegare la residenza “legale” con l’iscrizione anagrafica , aprendo una serie di problematiche che finiscono con il rendere più difficoltoso l’acquisto della cittadinanza anche da parte dei nati in Italia.
Se però si va a guardare all’ art. 43 del cod. civ. si vede come la residenza è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale. Il suffisso “legale” aggiunto a “residenza” altro non dovrebbe significare che la permanenza sul territorio nazionale è legata ad un titolo valido (permesso di soggiorno).
La giurisprudenza sia ordinaria di merito che amministrativa (v. Cons. Stato, sez. IV, 7.5.1999 n. 799)- anche in un quadro di pronunce di diverso tenore- ha rafforzato tale impostazione trovando soluzioni che hanno “sanato” l’assenza formale della continuità di iscrizione anagrafica attraverso il riconoscimento della validità di prove documentali della presenza in Italia del minore.
Il parere del Consiglio di Stato n.940/96 reso dalla Sezione Prima in data 6 novembre 1996, ha condiviso l’opinione che l’omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore possono considerarsi non pregiudizievoli, ai fini di cui si discute, purchè però ricorrano tre condizioni e cioè che:
a) la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;
b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;
c)che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo.
Beninteso nel caso di filiazione naturale è sufficiente che sia in posizione regolare il genitore che effettua il riconoscimento al momento della nascita, ai sensi dell’art. 254 del codice civile”.
Pertanto, secondo l’Alto Collegio solo con il concorso delle suddette condizioni il minore nato in Italia può considerarsi “legalmente” residente dalla nascita.
Per quanto concerne poi il diverso caso del minore straniero immigrato dopo la nascita, in posizione regolare dal punto di vista del permesso di soggiorno ma non iscritto all’anagrafe per inadempienza del genitore che avrebbe dovuto provvedervi, anche in questo caso si può giungere all’interpretazione più favorevole alla duplice condizione che:
a) la posizione dei genitori sia regolare anche dal punto di vista anagrafico;b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta una situazione di irregolarità dal punto di vista del permesso di soggiorno come potrebbe avvenire nel caso in cui il genitore abbia un titolo di ingresso e di soggiorno strettamente individuale.
In caso di tardiva registrazione all’anagrafe da parte del genitore stando ad una circolare del 2007 de Ministro Amato è stato chiarito che è consentita la dimostrazione di residenza continuativa anche nel periodo precedente l’iscrizione, e la presenza del minore anche nei periodi di assenza dei genitori.
Se guardiamo alla nostra storia di paese di emigranti ed alla nostra ricerca di uno statuto di cittadinanza nei paesi di accoglienza possiamo meglio capire l’ansia di riconoscersi nel paese che, alla fine o sin dall’inizio si è scelto per lavorare, vivere, far crescere o far nascere i propri figli.
Gli stranieri non possono essere soltanto lavoratori da tenere o da cacciare quando non c’è lavoro.
Non devono essere gastarbaiter socialmente provvisori a vita ma persone da valorizzare per le risorse umane, professionali e interculturali.
Uomini e donne, famiglie ricostituite o di nuova costituzione che sono chiamate a dare il loro apporto in parità con gli altri alla costruzione di una comunità ampia, quella italiana, nella quale individualismi , egoismi, localismi hanno marcato in peggio l’intera società . Dal solidarismo ai diritti e doveri civici. Questo è il passaggio che si attende da una legislazione responsabile che voglia fare tesoro degli errori del passato.
Il film peggiore da rivedere sarebbe oggi quello nel quale il necessario lavoro di coordinamento in commissione Affari Costituzionali fra le diverse proposte, come nella XVI legislatura finisse con la presentazione di due testi e di due relazioni fra loro contrapposti ed inconciliabili.

Rino Giuliani
vicepresidente dell’Istituto Fernando Santi

Fonte: santinews

 

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