10284 CLAMOROSA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

20121130 09:41:00 guglielmoz

le 20 Casse privatizzate (tra le quali l’Inpgi) sono classificate pubbliche amministrazioni secondo l’elenco compilato ogni anno dall’Istat (che aveva impugnato tutte le sentenze del Tar Lazio contrarie). Ha vinto con l’Istat il Governo che aveva presentato ricorso contro le sentenze del Tar.

L’ISTAT HA PROVVEDUTO ALLA COMPILAZIONE DELL’ELENCO, assumendo come regole classificatorie quelle proprie del sistema statistico comunitario. L’inclusione nell’elenco Istat comporta per le Casse, come è avvenuto con dl Dl 78/2010, una limitazione nella loro autonomia finanziaria e gestionale. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea. La trasformazione operata dal dlgs 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle Casse, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.

LA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, accogliendo i ricorsi dell’Istat e dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro, ha scritto la parola decisiva e definitiva sulla natura delle 20 Casse privatizzate dal dlgs 509/1994. Anche sulla scia della normativa comunitaria le 20 Casse (incluse nell’elenco Istat compilato ogni anno a fini statistici) vanno classificate pubbliche amministrazioni. Come peraltro afferma il dl 16/2012 convertito con la legge 44/2012. L’Istat ha provveduto alla compilazione dell’elenco, assumendo come regole classificatorie quelle proprie del sistema statistico comunitario. L’inclusione nell’elenco Istat comporta per le Casse, come è avvenuto con dl Dl 78/2010, una limitazione nella loro autonomia finanziaria e gestionale. Le amministrazioni pubbliche concorrono infatti al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea. La trasformazione operata dal dlgs 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle Casse, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo. “La complessità e la novità delle questioni esaminate giustificano, così ha deciso il Consiglio di Stato, la compensazione delle spese tra le parti in causa in relazione ai due gradi di tutti i giudizi”. Questi i passi centrali della sentenza:

L’ATTRAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI – originari ricorrenti – nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l’art. 38 Cost., dell’attività da essi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l’efficacia (art. 3).
Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.
Tale conclusione è resa ancor più evidente dalla attrazione del settore della previdenza privata nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore (si veda la legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e la legge 8 agosto 1995, n. 335. che, nel riformare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare per l’esigenza di stabilizzazione della spesa nel settore, ha specifica attinenza anche alle forme garantite dagli Enti privatizzati).

LA TRASFORMAZIONE OPERATA DAL D.LGS.509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.

Alla specifica questione circa l’individuazione della natura pubblica o privata di Enti la cui azione interseca, in vario modo, quella dell’amministrazione pubblica, valgono, in generale, alcuni indici, tra i quali quello che valorizza il controllo da parte di soggetti pubblici e quello che si incentra sull’erogazione di risorse pubbliche, provenienti da leggi (e da provvedimenti applicativi) emanati in coerenza con l’art. 23 della Costituzione, in tema di prestazioni patrimoniali imposte, aventi una causa di attribuzione di natura pubblicistica. Proprio di tali indici ha fatto applicazione l’Istat, che ha provveduto alla compilazione dell’elenco oggetto del giudizio, assumendo come regole classificatorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricompreso le «unità istituzionali» di origine comunitaria in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC95.

Nel settore della pubblica amministrazione, il SEC95 (prg. 2.69) ha riconosciuto tale qualifica alle «istituzioni senza scopo di lucro» dotate di personalità giuridica, che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, alla duplice condizione che «siano controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche», sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico; l’art. 1.2 del manuale del SEC 95 ribadisce che una istituzione senza fine di lucro deve essere considerata pubblica se “sia controllata, sia prevalentemente finanziata dalle amministrazioni pubbliche”. Controllo e finanziamento pubblico assumono quindi, anche alla luce della normativa comunitaria della quale l’elenco Istat è applicazione, la funzione di indicatori della natura pubblica del soggetto esaminato, ai fini della determinazione dei soggetti sottoposti alle regole della riduzione del disavanzo pubblico.

Va detto che la partita era stata chiusa per l’Inpgi e le altre 19 casse privatizzate con la conversione in legge del dl 16/2012 (in http://www.entilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/EntiLocali/_Oggetti_Correlati/Documenti/Fisco-e-Contabilita/2012/04/dL6f.pdf?uuid=74345b96-8a20-11e1-b139-dd214ef6660f ). Il comma 7 dell’articolo 5 di questo dl (decreto legge) conferisce all’Istat un potere senza limiti e senza paletti. Questo potere, però, è incardinato in due commi solenni (1 e 4) del rinnovato articolo 1 della legge 196/2009 che hanno vincolato la decisione del Consiglio di Stato:

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Il richiamo ai "criteri dell’Unione europea" e all’articolo 117 della Costituzione significa che questi criteri prevalgono sulla normativa nazionale. Conseguentemente il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza dei presupposti per sollevare questioni di costituzionalità. Al personale delle Casse continuerà ad applicarsi il contratto privatistico esattamente come avviene con il personale degli Ordini professionali anch’essi pubbliche amministrazioni in base all’articolo 1 (comma 2) del dlgs 165/2001. L’esistenza degli Ordini è il presupposto giuridico dell’esistenza delle Casse.

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Roma, 29 novembre 2012. Rischio stangata per le casse previdenziali privatizzate. Per il Consiglio di Stato questi enti vanno inseriti nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche. Ma non si tratta di una mera diatriba statistica. Alla lista fanno riferimento tutte le misure che il governo ha varato per attuare i tagli della spending review. Scatta così la tagliola su auto di servizio, convegni, tetto ai salari e, soprattutto, sulle spese intermedie (quelle per beni e servizi) con riduzioni lineari del 5 e del 10% da versare su un apposito conto dello Stato. Per gli enti privati, appena usciti dal confronto con il ministro del Welfare sulla sostenibilità cinquantennale, si tratta di un mancato rispetto della propria autonomia. Ma soprattutto di un prelievo inatteso di risorse. L’Adepp, l’associazione che riunisce gli enti previdenziali privatizzati, ha così annunciato un ricorso alla Consulta. «La sentenza stabilisce solo l’inserimento delle Casse nell’elenco Istat – afferma il presidente Andrea Camporese – Non decide sul resto. Ma certo ora è concreto il rischio che si debbano effettuare i tagli che vanno versati allo Stato, senza alcun beneficio per i conti delle Casse private e privatizzate. È ovvio che le sentenze vanno rispettate – continua Camporese – ma è anche evidente che la battaglia giudiziaria in difesa del perimetro di autonomia non si può arrestare. Andremo in Corte Costituzionale a sostenere i nostri diritti sanciti dalle leggi di privatizzazione e percorreremo anche la via della Corte di Giustizia Europea. Da troppi anni sosteniamo la necessità di chiarire i confini della nostra responsabilità a tutela degli iscritti». Nel merito il Consiglio di Stato ha ribaltato due sentenze del Tar favorevoli agli Enti di previdenza privati. Ma per l’Adepp sostenere, come fa il Consiglio di Stato, che le Casse conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo, confligge con l’attività di autogoverno chiaramente evidenziata nelle leggi di privatizzazione 509 e 103. «Gli Enti deliberano su contributi e prestazioni, sugli investimenti, su una miriade di altri aspetti – continua Camporese – e proprio in virtù della loro ampia facoltà di determinazione vengono vigilati da innumerevoli soggetti, Ministeri del Lavoro e dell’Economia in testa. Se il carattere pubblicistico della nostra attività è indiscutibile, l’associarci alle Pubbliche Amministrazione crea una evidente contraddizione giuridica». Le casse private non si sono mai sottratte a interventi a sostegno del debito pubblico, dell’housing sociale ma – per Camporese – «applicarci la revisione della spesa pubblica, incidere nei contratti privatistici sottoscritti con le organizzazioni sindacali, prevedendo di versare allo Stato il risultato del risparmio, rischia di essere inefficace nelle quantità e controproducente nella gestione dei servizi». (ANSA)

 

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