10006 Inps: procedure di accertamento in vita dei pensionati estero alla luce dei fatti denunciati

20120711 21:17:00 red-roma

L’Inps con la circolare n. 10882 del 28/06/2012 ha definito le modalità per accertare l’esistenza in vita dei pensionati che ricevono pagamenti all’estero e non hanno completato il relativo processo di verifica. Per l’accertamento dell’esistenza in vita è stato concesso ai pensionati un tempo molto lungo per fornire la prova richiesta, e sono anche state adottate varie iniziative per agevolare l’adempimento.
CI AUGURIAMO CHE CON QUESTA ULTERIORE INIZIATIVA DELL’INPS IL PROBLEMA POSSA CONSIDERARSI IN VIA DI SOLUZIONE, MA SOPRATUTTO CI AUGURIAMO DI NON ESSERE I SOLI A LEGGERE DISPOSIZIONI E CIRCOLARI DELL’INPS, MA CHE LO FACCIANO SOPRATUTTO LE BANCHE CONVENZIONATE CON L’ENTE PREVIDENZIALE ED INCARICATE DI PAGARE LE PENSIONI

L’Inps, con la circolare n. 10882 del 28/06/2012, ha fissato le modalità per accertare l’esistenza in vita dei pensionati che ricevono pagamenti all’estero e non hanno completato il relativo processo di verifica. Per l’accertamento dell’esistenza in vita è stato concesso ai pensionati un tempo molto lungo per fornire la prova richiesta, e sono anche state adottate varie iniziative per agevolare l’adempimento.

Tuttavia, ad oggi un numero consistente di pensionati non ha completato il processo di verifica. In questi casi, è prevista la sospensione delle pensioni a partire dalla rata di luglio che comporterebbe gravi disagi per i beneficiari. Tenuto conto di questo, per i casi in cui non è stato completato l’accertamento dell’esistenza in vita, è stata concordata la localizzazione del pagamento della sola rata di luglio a sportelli Western Union per la riscossione personale da parte dei pensionati (con esclusione di delegati e tutori).

Così come avvenuto negli anni scorsi, la riscossione personale da parte del pensionato allo sportello Western Union costituisce prova dell’esistenza in vita. Il pensionato, per incassare la rata, dovrà esibire un documento in corso di validità con foto e con dati anagrafici corrispondenti a quelli con i quali è stato disposto il pagamento.

Una volta completata la verifica, il pagamento delle rate successive della pensione viene effettuato secondo le ordinarie modalità. Per fare in modo che ciò accada, la riscossione personale da parte del pensionato deve avvenire entro il 19 luglio 2012, in tempo utile per la predisposizione delle rate di agosto da parte di Citibank.

Nel caso in cui il pensionato non riscuota la pensione entro il 19 luglio o, nel frattempo, non faccia pervenire l’ordinaria attestazione dell’esistenza in vita, i pagamenti della pensione saranno sospesi a partire dalla rata di agosto.

Si precisa che, nonostante la sospensione della pensione, la rata di luglio resterà disponibile presso Western Union fino al 25 settembre 2012. Il pensionato entro questa ultima data avrà ancora la possibilità di riscuotere la pensione e dimostrare in questo modo di essere in vita. In alternativa, avrà la possibilità di far pervenire in ogni momento l’ordinaria attestazione di esistenza in vita e chiedere il ripristino dei pagamenti.

Per avvertire i pensionati della possibilità di riscuotere la pensione presso Western Union, Citibank invierà una comunicazione personalizzata cui è stata aggiunta una nota redatta in sei lingue che precisa che per i pensionati, che devono fornire la prova dell’esistenza in vita, è ammessa soltanto la riscossione personale.

Per individuare l’agenzia Western Union più vicina, il pensionato: se residente negli Stati Uniti o in Canada, può consultare il sito www.westernunion.com; se residente in Argentina, può chiamare il numero 0800 800 30 30; se residente in qualsiasi altro Paese, può consultare il sito http://www.payment-solutions.com/agent.asp e selezionare: Quick Cash.

La localizzazione dei pagamenti sarà attuata solo nei Paesi in cui Western Union è presente e dove questa soluzione è praticabile. In particolare, la localizzazione del pagamento a sportelli Western Union per la riscossione personale non sarà comunque effettuata: in Sud Africa, Serbia, Bosnia, Ungheria, Macedonia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Antille Olandesi, Nigeria, Swaziland, Andorra, Repubblica di Corea, Cuba, Siria e Iran.

In questi Paesi, non essendo stato possibile assicurare modalità di pagamento con sufficienti garanzie di assenza di rischio di pagamento a persona diversa dal beneficiario, si procederà alla sospensione delle pensioni intestate ai soggetti che non hanno fatto pervenire l’attestazione richiesta.

 

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