9616 BUCCHINO (PD): SULLE PENSIONI IN CONVENZIONE URGONO CHIARIMENTI DOPO LA RIFORMA FORNERO

20120125 13:13:00 redazione-IT

[b]Per lo Stato italiano l’esistenza degli italiani all’estero è una realtà effettiva o semplicemente virtuale?[/b]La domanda che spesso mi pongo non è provocatoria ma riflette le indeterminatezze della legislazione italiana che disciplina diritti e doveri dei nostri connazionali. Emblematico è l’esempio della riforma pensionistica Monti-Fornero. Forse un riferimento diretto ai residenti all’estero (anche piccolino, non pretendiamo troppo) nel Decreto legge “Salva Italia” non era proprio indispensabile, ma certamente auspicabile. Inoltre e almeno nelle relative analisi, riflessioni, commenti, spiegazioni, illustrazioni, varie guide, articoli, ecc., ci si poteva aspettare un cenno, un’allusione, un rimando, una citazione, su come questa riforma si applica alle pensioni in convenzione internazionale.

Nulla di tutto ciò. Dice: ma la legislazione italiana si applica anche ai residenti all’estero, cosa volete? In effetti è vero che di norma sia così; ma è anche vero che proprio per le peculiarità convenzionali e giuridiche della legislazione – in questo caso previdenziale – a favore (e a sfavore) degli italiani all’estero spesso si verifica la necessità di spiegare e di chiarire. Faccio degli esempi: con la riforma il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo è conseguito in presenza di una anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale pari per il 2012 acirca 650 euro, mentre la pensione anticipata nel sistema contributivo è conseguita se tale importo non risulti inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale pari per il 2012 acirca 1.200 euro. Chi non dovesse maturare tali importi non avrà la pensione. Si tratta di importi in media difficilmente raggiungibili da una pensione pro-rata in convenzione. E’ ovvio che l’obiettivo del legislatore (si presume e si spera) non sia stato quello di eliminare con un colpo di spugna tutte le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia. Sono quindi necessari i chiarimenti dell’Inps per fugare i dubbi e interpretare la norma nel senso che tali importi possano essere soddisfatti a livello di pensione teorica, prestazione di partenza (prima della riduzione in pro-rata) nel meccanismo di calcolo contemplato dalle convenzioni e che i tecnici del settore conoscono bene (la pensione teorica è quella alla quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i contributi fatti valere in Italia e all’estero fossero stati versati esclusivamente in Italia). Va sottolineato che “fortunatamente” queste nuove regole si applicheranno alle pensioni delle nuove generazioni di emigrati visto che valgono solo per il sistema contributivo e non per quello misto.

Altra importante questione da chiarire è quella relativa all’applicabilità del sistema contributivo alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che andrebbero comunque rinnovate perché stipulate negli anni ’70 e ’80. Esempio: la convenzione con l’Australia (ma non è la sola) prevede all’articolo 12 che ai fini del calcolo delle prestazioni italiane in pro-rata si tiene unicamente conto del salario o del reddito delle persone soggette a legislazione italiana. Non si fa riferimento al montante contributivo (che non è comunque menzionato in alcuna convenzione) che è invece il perno dei nuovi meccanismi di calcolo. Siamo certi che l’Inps vorrà interpretare in maniera ragionevole ed estensiva la nuova normativa utilizzando il metodo contributivo di calcolo – anche se non previsto esplicitamente – per tutte le convenzioni di sicurezza sociale; pur tuttavia non sarebbe necessario un chiarimento? Io penso proprio di sì.

Altra questione per la quale ho presentato un’interrogazione parlamentare e alla quale non ho ancora ricevuto alcuna risposta: l’anticipo dell’età pensionabile per i lavoratori che svolgono attività usuranti, e che viene nuovamente disciplinato dalla riforma Fornero, può essere applicato anche ai nostri lavoratori residenti all’estero in grado di dimostrare lo svolgimento di attività faticose e pesanti? Sarebbe gradita una risposta anche se negativa.

I dubbi da chiarire non si esauriscono qui e avrò premura di rappresentarli tutti nelle prossime settimane alle autorità competenti. Nel frattempo urgono le prime e indifferibili risposte.

On. Gino Bucchino
Camera dei Deputati
Via della Missione 8 – 00186 Roma
Segreteria
Palazzo Marini 2
Piazza Poli 13, 00187 Roma

 

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