9397 LA CGIL SU POLITICHE E PROSPETTIVE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO: NECESSARIA UN’ AMPIA MOBILITAZIONE

20111026 17:53:00 redazione-IT

[b]In due successive occasioni seminariali organizzati dal Dipartimento Politiche Globali della CGIL, a cui hanno partecipato esponenti dello SPI, della FIEI e della CGIL-Esteri , si è discusso dello stato delle politiche governative per le comunità di italiani emigrati e della riforma degli istituti di rappresentanza, CGIE e Comites, approvato dall’aula del Senato ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati (ddl Tofani).

La situazione risulta molto critica, come è recentemente stato confermato anche in occasione dell’ultima Assemblea plenaria del CGIE, e rischia di disperdere il formidabile patrimonio costituito dall’emigrazione italiana nel mondo, in un periodo in cui si assiste ad una nuova crescita dei flussi migratori dal nostro paese.

Gli ulteriori gravi tagli annunciati, che colpiranno interventi su lingua, scuola, cultura, assistenza e servizi ed una bozza di riforma degli organismi di rappresentanza che non risulta all’altezza delle necessità determinano un quadro preoccupante rispetto al quale si ritiene necessaria un’ampia mobilitazione delle forze associative, delle organizzazioni di servizio e rappresentative delle nostre comunità all’estero.[/b]

[i][b]Di seguito i due documenti approvati a conclusione del seminario del 25 Ottobre 2011:[/i][/b]

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Per scaricare i due documenti in formato PDF clicca sui link sottostanti:


Osservazioni, considerazioni e proposte sul ddl Tofani, approvato dal Senato ed inviato alla Camera dei Deputati

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all’estero: Raffronto tra le normative vigenti ed il ddl approvato dal Senato ed inviato alla Camera

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[img]http://www.emigrazione-notizie.org/public/upload/cgil__2_.jpg[/img]
[i]CGIL – Dipartimento Politiche Globali[/i]


[b]Osservazioni, considerazioni e proposte sul ddl Tofani, approvato dal Senato ed inviato alla Camera dei Deputati[/b]

Storicamente, la rappresentanza dell’emigrazione italiana si è costruita attraverso il ruolo decisivo dell’associazionismo nelle diverse forme politiche, religiose o legata alle origini territoriali.

Nel corso degli anni l’associazionismo nell’emigrazione è stato un forte elemento di autodifesa e di promozione, in particolare nelle difficili condizioni della prima emigrazione, per diventare nel tempo uno strumento di partecipazione ed integrazione alla vita sociale e politica dei paesi di accoglienza senza dimenticare le radici storiche e culturali del paese di origine.

Successivamente, ed ancora oggi, l’associazionismo è il mezzo per riscoprire, attraverso la lingua, i valori storici e culturali delle proprie origini e trasmetterli alle generazioni di oriundi contribuendo a fare dell’emigrante e della sua discendenza una figura nuova e ricca, un collegamento fertile fra culture diverse ed una ricchezza sia per il paese d’ accoglienza che per quello di provenienza.

Negli ultimi decenni la forma della rappresentanza, sociale e politica, si è consolidata, ed è stata riconosciuta dalle leggi italiane, su due livelli originari, i Comites ed il Cgie e su un terzo, che si è aggiunto nel 2006, con le elezioni dei parlamentari nelle circoscrizioni elettorali estere:

[b]1)[/b] I Comites (Comitati italiani all’estero), a livello delle circoscrizioni consolari, eletti dagli italiani ivi residenti, con il compito di rappresentare, in quell’ambito, i bisogni e le proposte delle comunità di emigrati ed oriundi, in collaborazione con le autorità diplomatiche ed esprimere pareri sulle iniziative che interessano il tema dell’emigrazione prevalentemente a livello locale;
[b]2)[/b] Il Cgie (consiglio generale degli italiani all’estero), eletto a livello di ogni singolo paese dai membri dei Comites e da rappresentanti delle Associazioni dell’emigrazione più rappresentative in quella realtà, individuate dalla rappresentanza diplomatica e da essa riconosciute. I compiti del Cgie sono quelli di esprimere pareri sulle iniziative del Governo riguardanti l’emigrazione, come fenomeno generale, e di avanzare proposte sullo stesso argomento. Del Cgie fanno parte, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentanti delle Associazioni dell’emigrazione, dei sindacati e dei Patronati, della Federazione Italiana della stampa , della Federazione Italiana della stampa all’estero e di un rappresentante dei lavoratori trans-frontalieri;
[b]3)[/b] I Parlamentari eletti nella circoscrizione estero, 12 Deputatati e 6 Senatori.

Questo equilibrio della Rappresentanza dell’emigrazione è il risultato di un impegno e di una battaglia durata decenni e, per come essa è distribuita, è in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze del mondo dell’emigrazione, fatta salva l’opportunità di possibili e condivisi adeguamenti suggeriti dall’esperienza e dalla necessità di garantire maggiormente la presenza delle donne, degli oriundi e dei giovani in questi organismi.

Purtroppo, in questi ultimi anni, il Governo ha condotto una politica di ostilità nei confronti dell’emigrazione e della sua rappresentanza, rifiutando il confronto ed ignorando ogni proposta.

Il culmine di questa politica di ostilità è rappresentato dal disegno di legge Tofani sui Comites e sul Cgie, approvato dal Senato e trasmesso all’esame della Camera.

In questo disegno di legge è prevista una vera e propria trasformazione in senso burocratico e dirigista dei Comites e della loro funzione e la trasformazione del Cgie in un mero organismo di consulenza, privo di compiti reali e di ogni potere di iniziativa.

In particolare, per i Comites, viene ampliata la base elettorale e l’area di competenza allontanando gli eletti dal rapporto concreto con il territorio e le persone e dalla possibilità di controllo della comunità che li ha votati. Rendendo, inoltre, più vasta l’area di competenza, si rende praticamente impossibile per i consiglieri eletti, tutti volontari, di esercitare un ruolo efficace.

La stessa legge elettorale per i Comites è ispirata al famigerato “porcellum” vigente in Italia per eleggere il Parlamento:

* ogni lista deve indicare il proprio candidato presidente;
* la legge prevede un premio di maggioranza per cui la lista che ottiene il maggior numero di voti, fosse anche il 20 %, ottiene il 50 + 1 dei seggi a disposizione;
* viene abbassato il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste con l’effetto di alzarne artificiosamente il numero.

E’ del tutto evidente che l’obbiettivo di questa vera e propria controriforma è quello di mettere i Comites nelle mani di autorevoli Ras locali, meglio ancora se ricchi, rendendo la rappresentanza di base dell’emigrazione italiana più vicina ad un espressione della cattiva politica e sempre meno partecipata e controllata dalle comunità.

Si attacca, in sostanza, il possibile ruolo dell’associazionismo democratico e si ingessano, in una artificiosa contrapposizione maggioranza-minoranza, organismi chiamati a rispondere a domande estremamente circoscritte e concrete, rendendo impossibile la realizzazione di “larghe intese” su problemi concreti.

Svuotando i Comites di ruolo e di autonomia si vuole spianare la strada alla prospettiva di un loro superamento.

La stessa musica vale per le proposte di controriforma del CGIE.

Anche in questo caso si vuole trasformare un organismo che ha dimostrato capacità di proposta e di concreta autonomia, compresa quella di trovare sui temi di sua competenza una larga maggioranza, spesso trasversale, rispetto alle diverse posizioni politiche, in una assemblea burocratica che viene convocato in seduta ordinaria una volta l’anno, con l’unico compito di stendere una relazione.

Inoltre non è prevista, nel nuovo Cgie, la rappresentanza dell’Associazionismo, dei sindacati, dei patronati e delle forze politiche, cosa che ha come immediato effetto negativo quello di compromettere il legame tra emigrazione e realtà italiana, di sottrarre competenze al lavoro del Cgie ed indebolire il contributo che la realtà italiana può dare e ricevere dal lavoro comune con la rappresentanza dell’emigrazione.

Solo la cattiva politica può vedere come estranei e nemici i patronati e l’importante ruolo di tutela e di assistenza che essi hanno svolto e svolgono all’estero o considerare il ruolo altrettanto importante che assolvono le organizzazioni religiose o i comitati per l’insegnamento della lingua e considerarli come corpi estranei e non come parte viva della realtà dell’emigrazione.

Inoltre, per ultimo ma non ultimo, che significato ha cancellare la rappresentanza degli oltre settantamila lavoratori transfrontalieri dagli organismi di rappresentanza?

La Cgil si oppone con forza a questa proposta di legge sui Comites e Cgie ed intende rilanciare una vasta ed unitaria iniziativa, concordando una posizione comune con la Fiei (Filef e Santi), con la Consulta Nazionale dell’Emigrazione (Cne), con le Acli, con Cisl e Uil e con quanti si riconoscono nella necessità di rilanciare una politica democratica per l’emigrazione.

Importante è il rapporto con le forze politiche ed i gruppi parlamentari dell’opposizione che hanno votato unitariamente contro la legge Tofani al Senato ed anche con quei parlamentari della maggioranza che hanno manifestato disponibilità di ascolto e attenzione alle critiche che abbiamo sollevato.

Ci impegneremo perché, alla Camera, questo disegno di legge non sia approvato.

D’altra parte, ben diverse sono oggi le priorità ed i bisogni urgenti degli italiani nel mondo, a cominciare dalla necessità di porre fine ad una politica di tagli alle spese per la lingua e la cultura, all’assistenza nei confronti degli anziani indigenti ed allo smantellamento della rete consolare.

Il Governo non ha ancora reso pubbliche le modalità e l’entità dei tagli alla spesa dei Ministeri che interessano gli Italiani all’estero (Mae, Lavoro, Istruzione e Interni). Si delinea comunque, per i prossimi tre anni, un drastico peggioramento dei servizi resi all’emigrazione.

Mentre si mettono in cantiere proposte nuove ed adeguate, su queste priorità, si deve andare al rinnovo dei Comites e del Cgie con la legge in vigore ed è importante farlo, dopo due anni di prorogazio, per rafforzarli, rinnovarli e metterli nelle condizioni di affrontare i problemi urgenti.

Vogliamo rivolgere un appello a tutti i Parlamentari eletti all’estero, in particolare a quanti sono stati dirigenti attivi nell’emigrazione ed hanno avuto un ruolo nei Comites e nel Cgie, affinché sappiano essere protagonisti di questa battaglia di democrazia evitando tentazioni di contrapposizione tra la “rappresentanza sociale” e quella “politica” che hanno, per tanti anni, convissuto positivamente.

Sull’emigrazione, la politica del governo e le sue proposte non hanno un segno diverso rispetto a quelle che ha portato avanti, su economia, lavoro, giustizia, libertà di stampa, ecc. ecc..

Per questo pensiamo che sia arrivato il tempo di girare pagina e di impegnarsi affinchè la rappresentanza dei connazionali all’estero continui ad essere una realtà praticabile e non un impegno meramente formale.

Questi sono i problemi davvero decisivi su cui occorre impegnarsi, partendo dalla considerazione che l’emigrazione non è un costo, al contrario è una importante risorsa e non soltanto per le rimesse degli emigrati ma per il ruolo essenziale che essa può giocare nel rilancio dell’economia valorizzando all’estero il made in Italy ed i modelli culturali italiani, dando del nostro paese una immagine nuova e migliore di quella che si è “conquistato”chi ci governa.

L’emigrazione non è finita. Ancora oggi, ogni anno, settantamila giovani emigrano per sfuggire alla disoccupazione, al lavoro precario o nero, alla ricerca di occasioni possibili di valorizzazione delle proprie competenze, impoverendo ulteriormente l’Italia di risorse essenziali per uscire dalla crisi.

Al contrario la risorsa emigrazione, sia tradizionale che nuova, deve rappresentare una occasione importante per fornire all’Italia la capacità di costruire una cultura globale ed una sua più forte presenza nel contesto internazionale.

Considerare l’emigrazione come un importante giacimento a cui attingere per stare nel contesto della globalizzazione, in termini meno precari e provinciali, è la vera sfida a cui siamo chiamati anche per superare le difficoltà e per riprendere la strada dello sviluppo.

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[img]http://www.emigrazione-notizie.org/public/upload/cgil__2_.jpg[/img]
[i]CGIL – Dipartimento Politiche Globali[/i]

[b]
Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all’estero: Raffronto tra le normative vigenti ed il ddl approvato dal Senato ed inviato alla Camera[/b]

[i]Si premette che il ddl Tofani al Capo I° ed al Capo II°, in una norma unica, affronta il tema della riforma sia dei Comites che del Cgie che, nelle norme vigenti, sono regolate da leggi diverse.

Legge istitutiva della rappresentanza degli italiani all’estero (Comites e Cgie) e Ddl Tofani approvato dal Senato e trasmessa alla Camera dei Deputati in data 31 maggio 2011

La metodologia di analisi parte da un sintetico esame retrospettivo delle norme, ancora oggi in vigore, dei comitati di rappresentanza degli italiani all’estero: i Comites ed il Cgie e prosegue con l’esame del ddl Tofani approvato dal Senato articolo per articolo, mettendo in evidenza anche le novità introdotte.[/i]

[b]Capo I°
DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO[/b]

[u]Com.It.Es. (Comitati italiani all’estero) di seguito indicato con Comites.[/u]

I Comites, originariamente Coemit, sono stati istituiti con legge n. 205/1985 e sono organismi rappresentativi della nostra collettività all’estero.
Essi sono eletti direttamente dagli italiani residenti all’estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3 mila connazionali iscritti nell’elenco aggiornato dell’Aire; anche in realtà ove vivono meno di 3 mila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomatico-consolare.
Attualmente i Comites sono disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (Regolamento di attuazione).
Fra le numerose novità apportate nella revisione del 2003 si segnala, in primo luogo, l’introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 lasciando immutata la base elettorale che rimane la medesima di quella contemplata per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale.
I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale.
Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall’art. 1, c. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i Comites “organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell’Autorità consolare.
La legge del 2003 enfatizza infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.
Con riguardo alle loro funzioni, i Comites, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero.
I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.
A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 123 Comites, diffusi in 38 Paesi: di questi, 67
si trovano in Europa, 23 in America del Sud, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 6 in Asia e 7 in Africa.

[u]CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero), di seguito indicato con Cgie[/u]

Il Cgie è stato istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) ed è disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329.
Esso è il referente del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero.
Deriva la sua legittimità rappresentativa dall’elezione diretta (elezione di secondo livello) da parte dei componenti dei Comites nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della "partecipazione" attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni. Presidente ne è il Ministro degli Esteri, attualmente l’On. Franco Frattini.
Il CGIE si compone di 94 Consiglieri, di cui 65 eletti all’estero e 29 di nomina governativa.

I suoi organi istituzionali sono:
* il Comitato di Presidenza (composto oltre che dal Ministro, dal Segretario Generale, da quattro Vice Segretari Generali e da undici rappresentanti delle varie aree);
* sette Commissioni Tematiche;
* tre Commissioni Continentali;
* i Gruppi di Lavoro;
* l’Assemblea Plenaria.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004 mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004. La naturale scadenza era prevista nel 2009.

Attualmente è in regime di proroga da 2 anni, in attesa che la riforma intervenga sulla materia modificandone i compiti e la composizione in ragione della nuova situazione determinatasi con l’elezione, a partire dal 2006, della “rappresentanza politica” dei Deputati e Senatori eletti nelle circoscrizioni estero.

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[b]Il Ddl TOFANI: sintesi delle maggiori modifiche alle norme vigenti.[/b]

Art. 1: Istituzione
Corrisponde all’art. 1 della vigente normativa.
Il numero dei cittadini residenti all’estero, precedentemente previsto in 3 mila cittadini per circoscrizione senza distinzione dei paesi dove risiedono, viene modificato in 20 mila in Europa, 15 mila nelle Americhe, 10 mila in Asia ed Oceania e 5 mila in Africa.
Anche la possibilità di istituire un comitato ove risiedono un numero inferiore di cittadini passa dai 3 mila previsti oggi ai 5 mila previsti dalla modifica.

Art. 2: Comitati non elettivi
Precedentemente previsti nell’art. 1.
In questo articolo, si definisce l’istituzione dei Comitati non elettivi per i paesi in cui non è possibile eleggere comitati. Lo stesso articolo fissa il numero massimo in 6 comitati, avendo attenzione che tale numero non sia maggiore al 10 % dei comitati elettivi.

Art. 3: Decreto del Ministro
Di nuova introduzione.
Un decreto del Ministro degli Esteri, da emanare almeno 180 gg. prima di ciascuna elezione, definisce:
* le sedi dei comitati da istituire (art.1 c. 2 e 4);
* il numero dei componenti di ciascun Comitato da attribuire a ciascuna Circoscrizione elettorale (art. 12 c. 3)
* le sedi degli eventuali Comitati non elettivi.

Art. 4: Funzioni e compiti del Comitato
Corrisponde all’art. 2 della norma vigente.
I commi 1, 2 e 3 specificano, in modo molto più netto e chiaro, cosa sono i Comitati e il ruolo delle rappresentanze consolari.
Il comma 1 stabilisce che i Comitati sono organi di rappresentanza territoriale presso tutti gli organismi che determinano politiche ad interesse delle comunità. Stabilisce anche che la rappresentanza diplomatica-consolare, informa tutte le autorità di accreditamento dell’istituzione del Comitato e del tipo di attività che svolgerà.
Il comma 2 stabilisce che il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato ed informa sulle questioni di interesse delle comunità salvo quelle che attengono ai rapporti tra gli Stati.
Nel comma 3 viene sottolineato che in nessun caso è riconosciuta, ai membri del Comitato, la qualifica di “pubblico ufficiale”.
Il comma 4 riporta al comma 1 della normativa vigente; nella proposta di legge si sintetizzano le iniziative promosse dal comitato in favore delle comunità. Prima erano dettagliate ed andavano dai giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale al tempo libero ed allo sport. Nella nuova dizione le materie sono sintetizzate con un “ …. opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ….” riducendo, di fatto, gli spazi di intervento ed il ruolo del comitato.

Fino all’art. 8 le questioni, diversamente riportate, sembrano essere tutte riproposte.

All’art. 9 si riprende il tema, previsto dai precedenti commi, della relazione annuale sugli interventi promossi in favore delle comunità e, anche con quanto previsto dai successivi commi, si definisce che tale relazione va trasmessa al capo dell’ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell’Intercomites, ai membri del Cgie dello stesso paese ed ai parlamentari eletti all’estero nella circoscrizione in cui insiste lo Stato. La relazione viene esaminata in una riunione dell’Intercomites nella quale ciascun Comitato può formulare proposte ed il Ministero degli Esteri risponderà, su di esse, entro 180 gg.. Era previsto precedentemente e nel ddl non c’è, una informativa sull’attività svolta dai Patronati in base alla legge 152/2001.

Art. 5: Decreto del Ministro
Corrisponde all’art. 6 della norma vigente.
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 6: Bilancio
Corrisponde all’art. 3 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 7: composizione del Comitato ed eleggibilità
Corrisponde all’art. 5 dell’attuale ordinamento;
Per quanto riguarda la composizione, nella versione attuale sono previsti 12 o 18 membri del Comitato a seconda se la comunità è composta da più o meno di 100 mila persone.
Nel ddl, la composizione viene così modificata:

* 9 membri per comunità fino a 50 mila presenze;
* 12 per quelle da 50 mila e fino a 100 mila presenze;
* 18 per quelle oltre le 100 mila.

Viene introdotto il limite di due mandati per l’elezione al Comitato. La parte in cui si fissano le incompatibilità all’elezione, dall’art. 5 dell’ordinamento vigente viene spostato all’art. 12 c. 8 del ddl. In esso viene confermato il non diritto alla candidatura dei dipendenti dello Stato italiano in servizio all’estero, dei legali rappresentanti o amministratori degli enti gestori e quelli dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamento pubblico, dei soggetti che rivestono cariche rappresentative presso i Patronati e degli editori di testate, emittenti radiofoniche o tv che ricevono un finanziamento superiore ai 5.000 euro l’anno.
Il comma che prevedeva la “seduta pubblica” del Comitato e quella nella quale potevano essere chiamati a partecipare, a solo titolo consultivo, esperti esterni è spostato all’art. 22 del ddl.

Art. 8: Elettorato attivo
Corrisponde all’art. 13 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 9: Durata in carica e decadenza dei componenti
Corrisponde all’art. 8 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 10: Membri stranieri di origine italiana
Corrisponde all’art. 7 dell’attuale ordinamento;
la quota di cittadini stranieri di origine italiana cooptabili nel Comitato era prevista al massimo in 1/3 dei membri del Comitato stesso. Nel ddl passa a 2 per i comitati a 9 membri, 3 per quelli a 12 e 4 per quelli a 18.
Nella normativa attuale vengono segnalati da associazioni o enti con alcune caratteristiche e vengono eletti con modalità individuate, con il ddl si dice solo, genericamente, vengono cooptati e partecipano con diritto di voto.

Art. 11: Indizione delle elezioni
Corrisponde a parte dell’art. 15 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 12: Sistema elettorale e formazione delle liste
Corrisponde all’art. 14 dell’attuale ordinamento;
Il voto e la modalità di espressione dello stesso rimane segreto e svolto per corrispondenza.
Nel ddl le liste devono essere preventivamente collegate ad un candidato presidente.
Il numero dei componenti è definito dal precedente art. 3 del ddl.
Pena l’inammissibilità, le liste devono garantire almeno 1/3 di candidati di ambo i generi ed 1/3 di candidati con una età inferiore ai 35 anni.
Il numero dei sottoscrittori la lista, nel ddl, è di almeno 25 per le collettività composte da meno di 50 mila residenti, almeno 50 tra 50 mila e 100 mila residenti e 75 per le comunità oltre i 100 mila; precedentemente erano 100 per quelle fino a 50 mila e 200 per quelle oltre.

Art. 13: Comitato elettorale circoscrizionale
Corrisponde all’art. 16 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 14: Stampa e invio del materiale elettorale
Corrisponde all’art. 17 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 15: Espressione del voto
Corrisponde all’art. 18 dell’attuale ordinamento;
Sono introdotti i primi due commi che prevedono, al primo, che l’elezione dei candidati e del presidente avvenga votando su una unica scheda e che la stessa rechi, in un riquadro, il nome del candidato presidente affiancato dai nomi dei candidati della medesima lista.
Per il resto non ci sono modifiche apprezzabili.

Art. 16: Costituzione dei seggi elettorali
Corrisponde all’art. 19 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 17: Operazioni di scrutinio
Corrisponde all’art. 20 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 18: Ripartizione dei seggi
Corrisponde all’art. 21 dell’attuale ordinamento;
nella norma vigente il principio della ripartizione dei seggi è il principio proporzionale.
Nel ddl, invece, alla lista che ha ottenuta la maggioranza dei voti viene assegnato un numero di seggi pari al 50% + 1 (premio di maggioranza). L’assegnazione dei seggi rimanenti avviene attraverso il sistema dei “quorum pieni” e dei “resti più alti” (metodo delle divisioni successive ovvero metodo d’hondt). Per questi seggi vale il principio che il primo ad entrare è il candidato presidente della lista.

Art. 19: Proclamazione degli eletti
Corrisponde all’art. 22 dell’attuale ordinamento;
Non presenta sostanziali modifiche.

Art. 20: Poteri e funzioni del presidente
Corrisponde all’art. 10 dell’attuale ordinamento;
nella vigente normativa, stante il sistema elettorale, la prima seduta del consiglio eletto nomina il presidente. Nel ddl, il presidente eletto è quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in conseguenza il 50% + 1 dei seggi. Cessa il suo incarico in caso di mozione di sfiducia motivata, promossa da almeno 1/3 dei componenti il comitato e votata per appello nominale.
Non sembra essere più prevista l’incompatibilità con l’elezione al Cgie.

Art. 21: Poteri e funzioni dell’esecutivo
Corrisponde all’art. 11 dell’attuale ordinamento;
Il comitato elegge un esecutivo composto al massimo da 1/3 dei suoi componenti mentre prima era di 1/4. Esso è presieduto dal presidente del comitato, con cui collabora, come vice presidente, l’eletto anziano componente del consiglio. Istruisce le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive.

Art. 22: Sedute del comitato e validità delle deliberazioni
Corrisponde in parte all’art. 9 dell’attuale ordinamento;
Le sedute del comitato sono pubbliche (vedasi art. 7 presente documento).
Alle sedute partecipa il rappresentante consolare e possono partecipare esperti esterni, membri del Cgie e parlamentari eletti nella circoscrizione estero.

Art. 23: Copertura finanziaria
Corrisponde in parte all’art. 27 dell’attuale ordinamento;
L’articolo è composto da soli due commi che, in parte, riassumono quelli della norma vigente riducendone i valori di spesa.
Al comma 1 si afferma che, a legislazione vigente, le risorse umane e finanziarie disponibili sono quelle attuali o altre che non vanno a caricarsi sulle spese dello Stato.
Al comma 2 si definiscono i termini di spesa per il 2011 in 8 milioni e 600 mila euro.

[b]Capo II°
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO[/b]

Nota di merito: la norma che istituisce il CGIE e le successive modificazioni sembrano più organizzate in punti e non in articoli per cui, per semplicità, a differenza della parte precedente non si segnalano le corrispondenze, totali o parziali, tra gli articoli del ddl e della norma vigente.

Art. 24: Istituzione e finalità
Non si apprezzano sostanziali modificazioni.

Art. 25: Composizione
Sulla composizione del Cgie cambiamo moltissime cose che è il caso di segnalare in ordine:
* il numero dei membri che passa dai attuali 94 agli 82 previsti dal ddl;
* la composizione attuale del Cgie è fatta da 65 membri eletti e da 29 membri di nomina governativa;
* nel ddl, su questo punto, viene totalmente annullata la rappresentanza di nomina governativa ed i membri che prima si eleggevano diventano membri di fatto secondo la seguente ripartizione:
* tutti i presidenti degli intercomites; nei paesi in cui esiste un solo Comites, ne fa parte il presidente dello stesso;
* i presidenti o gli assessori con delega all’emigrazione delle regioni italiane e delle province di Trento e Bolzano;
* il presidente dell’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia);
* il presidente dell’Upi (unione province italiane):
* i restanti membri vengono eletti in un’assemblea dei Comites dei paesi interessati, convocata dall’autorità consolare.
* Ai lavori, senza diritto di voto, partecipano i parlamentari.

Art. 26: Compiti e funzioni
Il ddl riorganizza i compiti già previsti dalla normativa vigente e definisce, in modo molto burocratico, le modalità attraverso le quali dare applicazione alla norma.
È prevista una relazione annuale (entro il 31/10) nella quale vengono esaminate le problematiche emerse durante quell’anno sia in riferimento al paese estero di emigrazione sia relativamente alle istituzioni locali italiane. Essa ha proiezione triennale e copia della stessa è inviata ai parlamentari.
Agli stessi parlamentari, il consiglio può formulare proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche per gli italiani all’estero. Lo stesso consiglio collabora con le Regioni e lo Stato sulla realizzazione delle politiche promosse in favore delle comunità all’estero.

Art. 27: Organi
È più semplice, per entrare nella logica politica del ddl, segnalare solo quanto previsto da esso; le differenze, conoscendo bene gli organi ancora in carica, salteranno agli occhi molto facilmente.

Sono organi del Cgie:
* il presidente;
* il vicepresidente vicario;
* i vicepresidenti (sono cinque; uno per ogni area continentale più uno in rappresentanza delle regioni e delle province di TN e BZ);
* l’ufficio di presidenza;
* le commissioni per le aree continentali;
* la commissione regionale;
* l’assemblea plenaria.

L’assemblea plenaria è convocata e presieduta dal Ministro degli affari esteri o, in sua vece, dal Sottosegretario o Viceministro con delega ed assicura il coordinamento tra Stato e regioni.
Il vicepresidente vicario è eletto tra i cinque vicepresidenti. Il suo compito è quello di convocare e presiedere l’ufficio di presidenza e dare esecuzione alle decisioni assunte (compito adesso svolto dal segretario generale).
L’ufficio di presidenza è composto dai vicepresidenti ed ha il compito di fissare l’odg dell’assemblea plenaria e di curare il regolare svolgimento dei lavori. Ha il compito di curare i necessari contatti con gli organismi interessati alla sua attività, di redigere una relazione annuale nonché di scegliere ed indicare le priorità di spesa del consiglio ed il bilancio consuntivo.
Le commissioni per le aree continentali corrispondono alle circoscrizioni elettorali. Esse si riuniscono una volta all’anno e sono presiedute dal vicepresidente eletto per ciascuna area.
La commissione regionale è formata dai componenti il Consiglio nominati dalle regioni e dalle province autonome di TN e BZ, dal presidente dell’Anci e dell’Upi. Anch’essa si riunisce una volta all’anno ed è presieduta dal vicepresidente eletto per la commissione regionale. Redige una relazione sulle attività promosse dalle regioni che viene inviata, in occasione della plenaria, alla presidenza del Consiglio.

Art. 28: Convocazione delle riunioni
Il Consiglio viene convocato, in via ordinaria, una volta all’anno e straordinaria quando l’ufficio di presidenza ne ravvisi la necessità.
Per essere valide le riunioni hanno bisogno della presenza del 50% dei membri più uno e si svolgono in occasione delle plenarie presso il Ministero degli esteri e sono pubbliche.

Art. 29: Segreteria
Ha sede presso il Mae ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica.

Art. 30: Durata in carica dei componenti
I membri del Comitato rimangono in carica per lo stesso periodo in cui rimangono in carica i membri dei Comites e sono sostituiti per non partecipazione a più di due sedute della plenaria o perché decaduti dall’incarico che ne ha determinato l’appartenenza (presidente Comites, intercomites, ecc.).

Art. 31: Rimborsi
Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese di viaggio ed un rimborso forfettario, stabilito dal regolamento di cui all’art. 35, per la permanenza. Non hanno diritto a rimborsi i membri appartenenti alle regioni o province a statuto autonomo, i presidenti Anci e Upi salvo il vicepresidente eletto dalla commissione regionale.

Art. 32: Rappresentanti
Alle assemblee plenarie partecipa, con solo diritto di parola, il direttore generale degli italiani all’estero. L’ufficio di presidenza può invitare ai lavori 10 personalità esperte della materia di cui si tratta ai quali può essere rimborsato il solo costo del viaggio e soggiorno.
Il segretario generale (forse trattasi di refuso o si intende per esso il funzionario delegato alle funzioni di segreteria) deve inviare l’ordine dei lavori ai presidenti dei due rami del parlamento che, se lo ritengono opportuno, possono delegare alla partecipazione un massimo di dieci parlamentari con solo diritto di parola.

Art. 33: Copertura finanziaria
All’attuazione del presente capo si provvede con le risorse disponibili ad oggi, umane e finanziarie, senza aumento a carico del bilancio dello Stato.

[b]Capo III°
DISPOSIZIONI FINALI[/b]

Art. 34: Abrogazioni
L’entrata in vigore del ddl abroga le normative vigenti, sia quelle del Comites che del Cgie.

Art. 35: Regolamento di attuazione
Prevede che entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore, un decreto del Presidente della Repubblica, ne emani le norme applicative.

 

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